Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6916 del 22/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 22/03/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 22/03/2010), n.6916
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 4293/2007 proposto da:
S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato DEL PRETE Gaetano Maria, giusta mandato a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, (già Ferrovie dello Stato Società di
Trasporti e Servizi per Azioni), società con socio unico soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato
Spa, in persona dell’institore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA MERCADANTE 9, presso lo studio dell’avvocato MOLAIOLI Carlo, che
la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del
controricorso ;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 269/2006 del TRIBUNALE di NAPOLI del 23/01/06,
depositata il 09/02/2006;
udito l’Avvocato Molaioli Carlo che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO che conferma
le conclusioni scritte.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 9 febbraio 2006, il Tribunale di Napoli, decidendo in grado di appello, rigettava la domanda proposta da S.V., il quale aveva agito in giudizio nei confronti della società Rete Ferroviaria Italiana, sua datrice di lavoro, perchè gli fosse riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della patologia denunciata (artrosi cervico dorso lombare).
Nell’accogliere l’impugnazione della società, il Tribunale escludeva, in base alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio rinnovata nel grado, la derivazione da causa di servizio della patologia denunciata, aggiungendo che il lavoratore aveva semplicemente dedotto di essere stato addetto a svolgere mansioni comportanti l’eventualità della malattia, ma che non vi era prova dell’effettivo svolgimento dell’attività in concreto espletata.
Sottolineava il medesimo giudice che nessun documento, tra quelli prodotti dall’appellato descriveva e enunciava quali le mansioni da lui svolte e quali le condizioni, sotto il profilo della pericolosità, dell’ambiente di lavoro in cui egli aveva prestato servizio.
Per la cassazione della sentenza il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo, cui la società Rete Ferroviaria Italiana ha resistito con controricorso.
Disposta la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., comma 2, nel testo anteriore a quello sostituito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il Pubblico Ministero ha concluso come in atti.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso, denunciando vizio di motivazione, deduce che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, “nel ricorso introduttivo è palesemente ed analiticamente indicato il tipo di mansioni effettivamente espletato dal ricorrente”, ed addebita al Tribunale di non avere considerato se l’espletamento del servizio costituisse concausa dell’insorgere della malattia o dell’accelerazione del suo decorso.
Il ricorso è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto assume l’odierno ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, non risultano specificate le mansioni in concreto da lui svolte, essendosi egli limitato a sostenere in tale atto di essere “alle dipendenze delle F.S. s.p.a. compartimento di Napoli in qualità di operaio qualificato” e di avere prodotto l’istanza con la quale aveva richiesto che la malattia denunciata (artrosi cervico dorso lombare) fosse riconosciuta dipendente da causa di servizio, con erogazione in suo favore di tutti i benefici previsti dalla normativa all’epoca vigente, compreso l’equo indennizzo (v. copia del ricorso alla Pretura di Napoli, sez. lavoro, in data 2 ottobre 1995).
Sfugge perciò alle censure mosse la statuizione con la quale il giudice del gravame ha rilevato la mancanza di prove circa la ricollegabilità della malattia accertata all’attività lavorativa svolta, per la quale, del resto, il consulente tecnico di ufficio nominato in appello aveva escluso che potesse derivare da causa di servizio.
Ed inutilmente il ricorrente richiama il precedente giurisprudenziale costituito da Cass. 5 agosto 2003 n. 11823, non risultando allegato, nel ricorso introduttivo il contenuto della propria attività lavorativa, affinchè, in caso di mancata contestazione all’atto della costituzione in giudizio da parte del convenuto, il giudice possa ritenere pacifiche le modalità di svolgimento dell’attività e valutarne la possibile incidenza causale nella genesi della malattia denunciata.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 e in Euro 1.500,00 (millecinquecento/OO) per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010