Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6916 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 11/03/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 11/03/2021), n.6916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7793/2019 proposto da:

NOBEL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO, 22, presso lo

studio dell’avvocato GAIA MINUTI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO, 271, presso lo studio dell’avvocato MARIA PALOMBA,

rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CARIDI, MATTEO

CARIDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1992/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 28/12/2018 R.G.N. 842/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/11/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità.

udito l’Avvocato GAIA MINUTI;

udito l’Avvocato VINCENZO CARIDI e MARIA PALOMBA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n 1992/2018, in accoglimento del reclamo proposto da M.M., ha annullato il licenziamento intimato in data 25.2.2015 dalla società Nobel s.r.l. per giustificato motivo oggettivo e ha ordinato alla società di reintegrare il reclamante in mansioni equivalenti a quelle della sua qualifica, oltre a condannare la società al risarcimento del danno pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, accessori e contributi previdenziali e assistenziali.

2. M.M., geometra della società, era stato licenziato a seguito della chiusura del cantiere edile di (OMISSIS) sul quale stava lavorando. Secondo il giudice di primo grado, la chiusura del cantiere nel (OMISSIS) aveva comportato la soppressione del posto di lavoro del ricorrente, così come di tutti gli altri dipendenti che vi erano addetti, in quanto il completamento dei residui lavori era stato affidato in subappalto ad un’altra società; inoltre, non vi era possibilità di una ricollocazione del ricorrente, come desumibile dalla grave situazione di crisi che aveva condotto la società al concordato preventivo e alla progressiva chiusura di altri cantieri.

3. La Corte di appello, ribaltando tale giudizio, ha osservato, in sintesi:

– che la chiusura del cantiere avrebbe potuto integrare una ragione di ordine organizzativo o produttivo solo se il ricorrente fosse stato assunto per essere impiegato esclusivamente in quel determinato cantiere, mentre nel caso in esame il ricorrente era stato assunto per far parte dell’organico permanente dell’impresa, per cui solo l’eventuale abolizione della sua postazione lavorativa con modifica dell’organico avrebbe potuto giustificare il licenziamento.

– che, dall’esame dei documenti, era risultato che il ricorrente venne assunto per lavorare presso la sede della società in Soverato, con possibilità di assegnazione di compiti e mansioni fuori sede e che, inoltre, a partire dal (OMISSIS) il ricorrente era stato nominato “procuratore speciale” della società per l’espletamento di qualsiasi attività di ordine tecnico, amministrativo e contabile in ordine ai lavori eseguiti o in corso o futuri della società, senza alcuna limitazione al solo cantiere di (OMISSIS);

– che tale accordo originario non risultava essere stato modificato, restando irrilevante che nei fatti – come riferito dai testi – il ricorrente fosse stato addetto esclusivamente al cantiere di (OMISSIS);

– che il difetto di nesso causale tra ragione del recesso e soppressione del posto di lavoro del reclamante comporta l’insussistenza del fatto addotto a sostegno del licenziamento e l’applicazione della tutela reintegratoria di cui della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, come novellato dalla L. n. 92 del 2012.

4. Per la cassazione di tale sentenza la società Nobel ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, cui ha resistito M.M. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo di ricorso la società denuncia violazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per non avere la sentenza debitamente considerato che il licenziamento ben può essere giustificato da un andamento economico negativo o da un riassetto aziendale cagionato da una situazione di crisi.

Sostiene che nella fattispecie era stata data la dimostrazione non solo della chiusura del cantiere di (OMISSIS), ma anche del “licenziamento di tutte le unità”, nonchè di uno stato di crisi aziendale comprovato dalla procedura di concordato preventivo in continuità, ancora in essere.

Deduce quindi che era errato considerare solo la chiusura del cantiere di (OMISSIS), in presenza di una ben più ampia crisi aziendale che aveva provocato il ricorso alla procedura concorsuale, costituendo quest’ultima la dimostrazione della necessità di un riassetto organizzativo e al contempo della impossibilità del repèchage.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Innanzitutto, è insussistente la prospettata omissione di fatto decisivo per il giudizio, avendo la sentenza ben tenuto conto della procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, cui era stata ammessa la società. La Corte di appello ha però ritenuto che la circostanza fosse in sè irrilevante, poichè era proseguita l’attività aziendale ed erano rimasti attivi altri cantieri. Ha pure osservato che, sulla base della documentazione esaminata, il M. era stato assunto non già unicamente per svolgere le sue funzioni presso il cantiere di (OMISSIS), ma come geometra facente parte dell’organico aziendale permanente e, da una certa data in poi, anche per svolgere le funzioni di procuratore speciale della società.

4. E’ dunque palesemente inammissibile la censura formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, essendo stata la circostanza di cui si lamenta l’omesso esame specificamente considerata, ma ritenuta non decisiva.

5. Per il resto, il motivo è del tutto generico in relazione alla denunciata violazione di legge. La ratio decidendi su cui la sentenza si fonda è data dalla necessità che sia dimostrato il nesso tra la soppressione di una postazione lavorativa e il licenziamento del lavoratore, prova che nella specie non era stata fornita in quanto il M. era stato assunto per l’organico permanente dell’azienda.

6. La sentenza ha pure richiamato l’orientamento interpretativo di questa Corte secondo cui l’ultimazione delle opere edili non è sufficiente a configurare un giustificato motivo di recesso, salvo che il datore di lavoro non dimostri l’impossibilità di utilizzazione dei lavoratori medesimi in altre mansioni compatibili, con riferimento alla complessità dell’impresa e alla generalità dei cantieri nei quali è dislocata la relativa attività (cfr. Cass. n. 22417 del 2009 e n. 1008 del 2003). Tale ratio decidendi non è stata neppure specificamente censurata, in violazione degli oneri di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

7. Ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso è ravvisabile nella prospettata crisi aziendale che avrebbe determinato un riassetto organizzativo con il licenziamento di “tutte le unità” lavorative e non solo di quelle addette al cantiere di (OMISSIS). Trattasi di un assunto nuovo: la sentenza ha difatti riferito della prosecuzione dell’attività aziendale e dell’avvenuto licenziamento dei soli addetti al cantiere di (OMISSIS). Il motivo di ricorso tenta di introdurre una questione di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata e dunque inammissibile in questa sede.

8. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019 e n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 5.250,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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