Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6916 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. I, 11/03/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 11/03/2020), n.6916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5676/2019 proposto da:

M.N., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Giovanbattista Scordamaglia, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1436/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 13/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/01/2020 dal cons. TRICOMI LAURA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO

ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Giovanbattista Scordamaglia che

ha chiesto l’accoglimento del proprio ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.N., nato in (OMISSIS), con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, impugnava il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale dinanzi il Tribunale di Catanzaro, con esito sfavorevole confermato dalla sentenza della Corte territoriale impugnata.

Il richiedente aveva narrato di essere fuggito dal (OMISSIS) perchè aveva assistito nel suo negozio all’omicidio di un cliente da parte degli appartenenti al MQM, di essere stato falsamente accusato dell’omicidio e di temere ritorsioni da parte del MQM qualora si fosse deciso ad accusare i veri responsabili; aveva riferito anche che il suo negozio era stato bruciato.

La Corte di appello di Catanzaro ha ritenuto non credibile il narrato, ponendo in evidenza le contraddizioni e le incongruenze del narrato e la scarsa conoscenza dimostrata dal richiedente in merito agli aspetti fisico/geografici della citta di (OMISSIS), dalla quale aveva riferito di provenire, dopo averci vissuto per dodici anni.

La Corte territoriale ha, quindi, escluso la riconoscibilità della protezione sussidiaria, non avendo ravvisato- sulla scorta della consultazione delle fonti nazionali ed internazionali – una situazione assimilabile ad un conflitto armato interno o internazionale tale da indurre una minaccia grave ed individuale alla persona del richiedente; ha disatteso anche la domanda di protezione umanitaria perchè, in ragione della non credibilità dell’appellante e della mancanza di prova circa l’integrazione sociale in Italia, doveva escludersi la sussistenza di concreti indici soggettivi di vulnerabilità.

Avverso detta sentenza il richiedente propone ricorso per cassazione con due mezzi.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato nei seguenti due motivi:

Primo motivo: Violazione del D.Lgs. n. 251 del 20078, comma 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, del D.Lgs.n. 251 del 2007, art. 2, art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10 e 27, che impone al giudicante di accertare la reale situazione esistente nel Paese di provenienza, con riferimento al rischio di persecuzione o di pericolo dedotta. Il ricorrente sostiene che, avendo ritenuto non credibile il racconto in merito alle ragioni della sua fuga ed alla provenienza dello stesso da Karachi, la Corte territoriale avrebbe dovuto indagare sulla situazione politico/sociale esistente nella zona del Punjab, nativa dello stesso.

Secondo motivo: Violazione dell’art. 132 c.p.c. per omessa valutazione dei documenti prodotti; violazione dell’art. 123 c.p.c., per mancata traduzione dei documenti in madre lingua; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Il ricorrente si duole che non sia stata presa in esame la carta di identità rilasciata a Karachi ed un articolo di giornale concernente l’incendio del negozio.

2. Il primo motivo è infondato.

Invero, non solo la decisione impugnata si sofferma ampiamente nell’analisi delle Coi, circa la situazione complessiva del (OMISSIS) e tocca anche il Punjab, rimarcando che le violenze di matrice terroristica, politica o religiosa, interessano meno tale zona, ma la doglianza non contiene alcuna indicazione circa le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso (in tema, Cass. n. 2119 del 24/1/2019) e risulta essere assolutamente generica ed ipotetica, quanto alla mancata attivazione di ulteriori poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione e, per conseguenza, anche priva di decisività.

Il secondo motivo è inammissibile.

Osserva la Corte che “Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa.” (Cass. n. 16812 del 26/06/2018): nel caso in esame non viene in alcun modo illustrato in che misura e sotto quale profilo i documenti indicati avrebbero potuto sgombrare il campo dalle incongruenza e contraddittorietà proprie del narrato, posto che la stessa Corte territoriale non pone in dubbio che fosse stato appiccato l’incendio a negozio del ricorrente, ma il complessivo racconto circa le ragioni della fuga, senza che la censura si soffermi su tali profili motivazionali.

3. In conclusione il ricorso va rigettato.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva del Ministero.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA