Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6916 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 6916 Anno 2016
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: SPENA FRANCESCA

SENTENZA

sul ricorso 3158-2010 proposto da:
ATEM CALCOGRAFIA & CARTEVALORI SERVIZI INTEGRATI
S.R.L. C.F. 06205720961, quale cessionaria ramo
azienda ATEM SERVIZI INTEGRATI DI GIUSSANI ING.
GIAMPIERO S.A.S., già ATEM SERVIZI INTEGRATI S.P.A.,
in persona del presidente e legale rappresentante pro
2016
290

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO
VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio
dell’avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta
e difende unitamente agli avvocati PAOLO TREZZI,
CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 08/04/2016

- ricorrente contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

dell’avvocato ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati LELIO MARITATO, LUIGI
CALIULO, giusta delega in atti;
controricorrente non chè contro
GRUPPO CONSORTILE IMPRESE ASSOCIATE ;

intimato

avverso la sentenza n. 623/2009 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 17/07/2009 R.G.N. 2032/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 21/01/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA
SPENA;

udito l’Avvocato TREZZI PAOLO:
udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio

PROC nr. 3158/2010 RG

FATTO

Con ricorso depositato davanti al Tribunale di Milano la società ATEM SERVIZI INTEGRATI spa
agiva nei confronti dell’INPS e del consorzio GRUPPO CONSORTILE di IMPRESE ASSOCIATE
chiedendo:
-1) dichiararsi la nullità o illegittimità del verbale di accertamento INPS del 13.10.2006, con il
quale veniva affermata la esistenza di rapporti di lavoro subordinato tra la società ricorrente ed

-2) accertarsi la intercorrenza di un contratto di appalto di servizi con il GRUPPO CONSORTILE;
in subordine, chiedeva dichiararsi il Gruppo Consortile tenuto a manlevarla da ogni esborso.
Con sentenza del 26.10.2007 nr. 3520/07 il Tribunale rigettava il ricorso.
Proponeva appello la società ATEM SERVIZI INTEGRATI spa — con ricorso del 26.10.2007chiedendo la integrale riforma della sentenza.
Con sentenza del 19 giugno/17 luglio 2009 – nr. 623- la Corte d’Appello di Milano rigettava
l’appello.
Premetteva che l’accesso ispettivo presso ATEM SERVIZI INTEGRATI spa faceva seguito ad un
precedente accertamento ispettivo presso il GRUPPO CONSORTILE di IMPRESE ASSOCIATE,
all’esito del quale era emerso lo svolgimento da parte del gruppo consortile di attività di
intermediazione di manovalanza generica in favore di società-clienti operanti in diversi settori
merceoiog ici.
All’esito dell’accesso presso ATEM SERVIZI INTEGRATI spa gli ispettori avevano verificato che
la società aveva usufruito di personale inviato principalmente dalla cooperativa INTER
SERVICE, appartenente al Gruppo consortile, che era del tutto priva di beni strumentali per
l’esercizio della attività; il personale fornito, in media da cinque a dieci lavoratori al mese, era
stato Impiegato nella realizzazione dell’oggetto sociale (lavori grafici) per far fronte ad aumenti
temporanei della attività, sotto il controllo e le direttive di un responsabile della ATEM SERVIZI
INTEGRATI spa; anche le attrezzature erano fornite dalla società, che non aveva dichiarato di
avere lavoratori dipendenti.
Tanto esposto, la Corte di merito rilevava:
– che la mancata proposizione dell’appello da parte di ATEM SERVIZI INTEGRATI spa sul capo
di sentenza che rigettava la domanda di accertamento della esistenza di un appalto di servizi
aveva determinato il giudicato interno su tale domanda; tale giudicato aveva rilievo anche
nella domanda di annullamento del verbale ispettivo , riproposta in appello, in ragione della
stretta connessione tra le due domande;
– che l’appellante aveva modificato la prospettazione dei fatti fornita in primo grado,
asserendo per la prima volta in appello la inesistenza di contratti di appalto in forma scritta;
– che comunque i capitoli di prova articolati erano dei tutto generici sicchè ATEM SERVIZI
INTEGRATI spa non aveva adempiuto all’onere, su di essa incombente, di provare la esistenza
di un appalto lecito di servizi;

i lavoratori inviati dal Consorzio;

PROC nr. 3158/2010 RG

che i lavoratori erano stati inseriti nella struttura della società mentre

il GRUPPO

“CONSORTILE era privo di una organizzazione produttiva e di una gestione di impresa a proprio
rischio.

Ricorre per la Cassazione della sentenza la società ATEM CALCOGRAFIA & CARTEVALORI
SERVIZI INTEGRATI SRL (in prosieguo: ATEM) , quale cessionaria del ramo di azienda di ATEM
SERVIZI INTEGRATI di Giussani ing. Giampiero sas (già ATEM SERVIZI INTEGRATI spa),

Resiste con controricorso l’INPS.
Il GRUPPO CONSORTILE di IMPRESE ASSOCIATE è rimasto intimato.

DIRITTO
1.

2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso investono la statuizione della Corte

territoriale secondo cui la mancata riproposizione in appello della domanda di accertamento
della esistenza di un appalto di servizi con il GRUPPO CONSORTILE aveva comportato il
giudicato interno sul rigetto di tale domanda e così pure sulla domanda- riproposta invece in
appello – di annullamento del verbale ispettivo dell’INPS, in ragione della stretta connessione
tra le due domande.
– Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cc.
anche in relazione agli artt. 2699 e 2700 cc.
Deduce che la riconducibilità dei rapporti di lavoro direttamente al soggetto utilizzatore
doveva essere provata in giudizio dall’Istituto Previdenziale, secondo il regime della legge
196/97. A tal fine i verbali degli ispettori del lavoro avevano efficacia probatoria privilegiata
soltanto quanto ai fatti che il pubblico ufficiale attestava avvenuti in sua presenza o da lui
compiuti e non anche in ordine alla veridicità di quanto riferito da terzi .
La circostanza che fosse stata proposta in primo grado – ad abundantiam

una domanda di

accertamento della intercorrenza di uno o più contratti di appalto non poteva determinare
l’inversione dell’onere della prova .

-Con il secondo motivo si denunzia, in relazione allo stesso capo della sentenza, carenza e
contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo; si censura la inversione
del rapporto logico tra l’accertamento della esistenza di un appalto illecito, con onere
probatorio a carico dell’INPS – oggetto principale del giudizio- e l’accertamento della esistenza
di un rapporto di appalto, che costituiva oggetto di una domanda secondaria e meramente
rafforzativa.

3.

4. Il terzo ed il quarto motivo investono il capo della sentenza in cui si afferma che con

l’atto di appello la società appellante aveva modificato la iniziale prospettazione dei fatti, per

2

articolando sei motivi.

PROC nr. 3158/2010 RG

avere asserito soltanto in appello la inesistenza di contrati di appalto in forma scritta con il
“GRUPPO CONSORTILE
-Con il terzo motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 343,
345,437 cpc – anche in relazione all’art. 2697 cc.
Espone che la modifica della domanda non consentita in appello è soltanto quella che riguarda
il petitum o la causa petendi, fattispecie non pertinente alla vicenda di causa e che, comunque,
nel primo grado la società non aveva sostenuto la conclusione in forma scritta dei contratti
ricorrente denunzia la nullità della sentenza e del

procedimento per avere la Corte territoriale ritenuto come nuova – e come tale inammissibileuna prospettazione che avrebbe dovuto essere oggetto di esame .

5. 6 .

li quinto ed il sesto motivo investono il capo della sentenza con il quale da un lato si

afferma il mancato assolvimento da parte della ATEM all’onere di provare la esistenza di un
appalto lecito di servizi e dall’altro si rileva che la fattispecie rientrava nella intermediazione
illecita di mano d’opera.
-Con il quinto motivo si denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cc., per erronea
attribuzione dell’onere probatorio.
La censura investe il punto della sentenza in cui il giudice dell’appello osserva che la società
appellante non aveva adempiuto all’onere probatorio su di essa incombente in ordine alla
esistenza di un appalto lecito di servizi, limitandosi a dedurre capitoli di prova generici ed
omettendo di fornire i nominativi dei lavoratori inviati dal consorzio ed ulteriormente :
v’ che la posizione di lavoratori subordinati era incontestabile

che questi lavoratori erano stati inseriti nella struttura della società appellante

v’ che il Gruppo Consortile era privo di una organizzazione produttiva e di una gestione di
impresa a proprio rischio.
– Con il sesto motivo viene denunziata carenza o contraddittorietà della motivazione su un
fatto controverso e decisivo, costituito dalla mancata considerazione di elementi di fatto che
avrebbero dimostrato la liceità dell’appalto .
La società ricorrente lamenta la mancata ammissione delle prove articolate (i cui capitoli
sono trascritti nel ricorso).

I motivi , in quanto connessi, devono essere esaminati congiuntamente.
Giova premettere, per una migliore comprensione dell’ ambito del giudizio, che la azione di
impugnazione del verbale ispettivo dell’INPS per il recupero della evasione contributiva ha per
oggetto l’accertamento negativo del credito vantato dall’INPS e non anche l’annullamento del
verbale ispettivo dell’INPS, che non costituisce atto autonomamente impugnabile ma atto
dichiarativo della pretesa dell’INPS nonché elemento di prova della stessa pretesa.
L’onere probatorio dei fatti costitutivi del credito previdenziale resta a carico dell’INPS-

ereditare, secondo i principi generali di cui all’art. 2697 cc. civile; cfr. Caps s4z. lav.,
3

-Con il quarto motivo la società

PROC nr. 3158/2010 RG

06/09/2012, n. 14965:

“Nel giudizio promosso dal contribuente per l’accertamento negativo

del credito previdenziale, incombe all’Inps l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa
contributiva, che l’Istituto fondi su rapporto ispettivo”
La sentenza in questa sede impugnata si fonda su più

rationes decidendi,

ciascuna

autonomamente decisiva cosi sintetizzabili:

la mancata proposizione dell’appello sulla pronunzia di rigetto della domanda di
accertamento dell’appalto di servizi ha determinato il giudicato interno sulla inesistenza

verbale ispettivo, nel senso della fondatezza degli assunti dell’INPS
in appello vi è stata una inammissibile modifica della domanda, in quanto si è affermato
per la prima volta che i contratti di appalto non erano stati conclusi per iscritto
la società ATEM non ha adempiuto all’onere di provare la esistenza di un appalto lecito;
I capitoli di prova articolati sono generici

i prestatori di lavoro sono stati inseriti nella struttura della società ATEM ed il gruppo
consortile era privo di una propria organizzazione produttiva e di una gestione di
impresa a suo rischio sicchè la fattispecie rientra nella interrnediazione illecita di mano
d’opera.

Tanto evidenziato, resta decisiva ai fini del rigetto del ricorso la seguente ratio decidendi della
sentenza impugnata:
“Al riguardo va rilevato …. che i prestatori di lavoro, la cui posizione di lavoratori subordinati è
incontestabile, sono stati di fatto inseriti nella struttura della società appellante, che il gruppo
consortile era privo di una propria organizzazione produttiva e di una gestione di impresa a
proprio rischio, che pertanto la fattispecie rientra nella intermediazione illecita di mano
d’opera”.
Tale ratio decidendi è stata investita dal sesto motivo del ricorso.
Con detto

motivo la società ATEM denunzia la insufficienza e contraddittorietà della

motivazione, in ragione della mancata ammissione dei mezzi istruttori da essa articolati al fine
di provare la liceità dell’appalto.
In ricorso i capitoli della prova articolata sono così trascritti:

“Vero che nel luglio 2001 il Gruppo Consortile Imprese Associate proponeva ad ATEM i
propri servizi, precisando di essere operante in più sedi e comunicando di essere in
possesso delle prescritte autorizzazioni;
Vero che nei mesi di settembre ed ottobre 2001 , marzo aprile maggio e giugno 2002,
ATEM ha affidato al gruppo Consortile incarichi di imballaggio ,applicazione di etichette
sui colli e saltuari lavori di pulizia;

Vero che il Gruppo Consortile ha scelto i vari addetti inviati giornalmente-preso Atem
per assolvere i compiti di cui al precedente capitolo”.

4

dell’appalto; detto giudicato ha rilievo sulla domanda connessa di annullamento del

PROC nr. 3158/2010 RG
Dalla trascrizione dell’articolato risulta la mancanza di decisività dei fatti materiali il cui esame
assume omesso: le circostanze di cui al primo e al secondo capitolo costituiscono il
presupposto- che non è oggetto di contestazione- della ispezione dell’INPS; la circostanza che i
lavoratori venissero individuati dal Gruppo Consortile non ha rilievo ai fini della inesistenza
della intermediazione di mano d’opera rispetto alla quale è invece determinate l’accertamento
effettuato dalla Corte di merito “che il gruppo consortile era privo di una propria organizzazione

produttiva e di una gestione di impresa a proprio rischio” e che i lavoratori subordinati

Accertati i suddetti presupposti di fatto, logicamente la Corte di merito ha affermato: “pertanto
la fattispecie rientra nella intermediazione Illecita di mano d’opera”.
Il sesto motivo deve essere pertanto rigettato.
Dal rigetto del motivo consegue il difetto di interesse della parte ricorrente ad una autonoma
pronunzia sugli ulteriori motivi di ricorso, essendo la statuizione esaminata autonomamente
decisiva.

Le spese seguono la soccombenza nei rapporti con l’INPS.
Nulla per le spese nei confronti del Gruppo Consortile di Imprese Associate, rimasto intimato.
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese nei confronti dell’INPS, che liquida in C
100,00 per spese ed 3.500 per compensi professionali oltre accessori di legge.
Nulla per le spese nei confronti di Gruppo Consortile di Imprese Associate.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2016

jc!\GIUDICE ESTENSORE

Pfrtz#

IL PRESIDENT

venivano “di fatto inseriti nella struttura della società appellante”.

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