Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6916 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. lav., 02/03/2022, (ud. 18/01/2022, dep. 02/03/2022), n.6916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. SARRACINO Antonella Filomena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23428-2016 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA n. 8 DI RAGUSA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIOVANNI AURISPA n. 10, presso il Dott. C.A., rappresentato

e difeso dall’avvocato GUGLIELMO RUSTICO;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI n. 20, presso lo studio dell’avvocato MARIO ANTONINI,

rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO ANDRONICO, NINO

CORTESE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 362/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 08/04/2016 R.G.N. 975/2014+1;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/01/2022 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI.

 

Fatto

RITENUTO

1. La Corte di Appello di Catania, per quanto ancora rileva, confermava la sentenza del Tribunale di Ragusa nella parte in cui accertava la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati tra C.A. ed il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa (di seguito: Consorzio), riformandola nella parte in cui, invece, aveva escluso la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro alla luce della normativa regionale; in accoglimento del gravame, dichiarava che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminata dal (OMISSIS), condannando il Consorzio a riammettere il C. in servizio alle condizioni e con le mansioni di cui al predetto contratto ed altresì al risarcimento del danno in favore del lavoratore nella misura, ridotta rispetto alla statuizione del Tribunale, di tre mensilità della retribuzione globale di fatto. Tra le parti erano intercorsi plurimi contrati a termine a partire dal (OMISSIS) sino al (OMISSIS).

2. Nel merito, e per quanto ancora in discussione, la Corte territoriale riteneva che, qualificati gli enti consortili di bonifica siciliani enti pubblici economici, ad essi dovesse applicarsi, quanto alla stipula dei contratti a termine, la disciplina di diritto comune prevista, ratione temporis, dalla L. n. 230 del 1962, e dal D.Lgs. n. 368 del 2001.

Sottoposto ad esame il contratto a termine stipulato dal C. in data (OMISSIS), relativo al periodo (OMISSIS), in relazione al quale trovava applicazione il D.Lgs. n. 368 del 2001, rilevava che in esso veniva fatto genericamente riferimento allo svolgimento di opere di manutenzione ordinaria oggetto della normale attività del Consorzio, sicché il termine apposto era illegittimo.

La Corte territoriale, inoltre, evidenziava che le leggi regionali non avevano imposto alcun obbligo di assumere personale a tempo determinato o di prorogare i contratti in corso.

Quanto alla richiesta di conversione, ad essa non ostava – secondo i giudici di appello – il principio per cui le assunzioni del personale a tempo indeterminato vanno precedute da un pubblico concorso o da una prova pubblica selettiva, nel range temporale segnato dalla vigenza della L.R. Sicilia n. 18 del 1999, e fino all’entrata in vigore della L.R. Sicilia n. 15 del 2004, perché in quell’arco temporale la normativa regionale, come ricostruita dalle Sez. Unite di questa Corte nella sentenza n. 4685/2015, non prevedeva affatto l’obbligo del concorso in relazione agli enti pubblici economici dipendenti o vigilati dalla regione e dagli enti locali.

Pertanto, in accoglimento dell’appello del lavoratore la sentenza di primo grado veniva riformata dichiarandosi la trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con condanna del Consorzio alla riammissione in servizio e al pagamento di un’indennità pari a tre mesi dell’ultima retribuzione globale di fatto.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, articolato in sei motivi il Consorzio, che ha depositato memoria.

4. Ha resistito con controricorso C.A., che ha depositato memoria. In data 24.12.2021 è stata depositata memoria di costituzione di nuovo difensore, Nino Cortese, in aggiunta al precedente, come in epigrafe indicato.

Diritto

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 434 c.p.c., per non aver il giudice del gravame accolto l’eccezione di inammissibilità dell’appello nonostante che esso avesse omesso di indicare le parti della sentenza di appello oggetto di impugnazione, le modifiche da apportare alla ricostruzione del fatto e il rapporto tra la violazione di legge ed il pregiudizio lamentato.

2. Il motivo è stato rinunziato nella memoria ex art. 380.1 bis c.p.c., sicché è superflua ogni ulteriore valutazione a riguardo.

E’ principio consolidato che la rinunzia ad uno o più motivi di ricorso è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio delle facoltà defensionali e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità dell’avvocato e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all’art. 390 c.p.c., (cfr. da ultimo Cass. n. 414/2021).

3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto il vizio di violazione di legge (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11), e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (artt. 2 e 121 CCNL, ratione temporis applicabile). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Si censura l’affermazione della illegittimità dell’apposizione del termine per la mancanza di specificazione della causale.

La Corte d’Appello aveva individuato erroneamente la disciplina applicabile, dovendo trovare applicazione la disciplina transitoria del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11. Ciò, in quanto trovava applicazione il CCNL per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario – efficace dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2003, durata che si evinceva dal medesimo CCNL, art. 54, che consentiva di assumere a termine operai avventizi; così anche il contratto del 6 marzo.

L’omesso esame riguardava l’attività svolta dal lavoratore come operaio avventizio addetti a lavori stagionali e dunque rientravano tra i lavoratori che potevano essere assunti a termine. La circostanza che il lavoratore era stato assunto come operaio avventizio non era stata contestata dal lavoratore.

4. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 115 c.p.c., e, in particolare, il travisamento della prova, per non aver la Corte territoriale posto a fondamento del compendio probatorio la Delib. n. 492 del 2000, dalla quale si evincerebbe la sussistenza delle ragioni giustificative del termine e il contratto di assunzione. Nel medesimo mezzo viene dedotta altresì la violazione della L.R. Sicilia n. 4 del 2003. In sintesi, il Consorzio lamenta la violazione della legislazione regionale siciliana relativa alle garanzie occupazionali, ritenendo che essa imponga la proroga dei contratti a termine dei dipendenti dei Consorzi di bonifica, senza che sia rimesso all’ente alcuna valutazione.

5. Il secondo ed il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente stante l’intima connessione, sono in parte infondati ed in parte inammissibili.

Dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 2 del provvedimento) emerge che fin dal ricorso introduttivo i lavoratori avevano allegato di essere stati assunti per eseguire opere di manutenzione rispondenti a stabili esigenze dell’ente, anziché ad esigenze temporanee.

Tale essendo la prospettazione dell’atto introduttivo di lite, non vi era alcuna necessità che gli attori contestassero l’opposto assunto del Consorzio: ciò perché la contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell’atto introduttivo del giudizio non ribalta sull’attore l’onere di contestare l’altrui contestazione, dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo (Cass. n. 6183/18).

Ciò importa l’infondatezza dell’assunto del Consorzio secondo cui costituirebbe circostanza incontestata e pacifica tra le parti la stipula dei contratti a termine per esigenze temporanee.

E’, poi, inammissibile in sede di legittimità la doglianza di travisamento della prova, trattandosi di vizio non più deducibile a seguito della novella apportata all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. dalla L. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura veicolata attraverso il predetto n. 5, a fortiori in caso di doppia conforme di merito, stante la preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c., u.c., (cfr. Cass. n. 24395/2020, in relazione a Cass. S.U. n. 8053/14).

Ne’ per altra via si può sollecitare in sede di legittimità una rivisitazione del materiale probatorio.

Quanto alla dedotta violazione della L.R. Sicilia n. 4 del 2003, del pari, la censura non coglie nel segno.

Al riguardo, deve in primo luogo rilevarsi che la norma – L.R. Sicilia n. 4 del 2003, art. 106, comma 1, lungi dall’imporre un obbligo di proroga, l’ha consentita rispetto ai contratti di cui alla L.R. Sicilia n. 76 del 1995, art. 3, fino al 1 dicembre del 2008 (termine successivamente prorogato).

Alla luce del percorso argomentativo di Cass. n. 274/2019 (cfr. infra), infatti, la normativa richiamata va interpretata nel senso che le assunzioni a tempo determinato e le proroghe successive sono sempre subordinate al rispetto dei presupposti e della durata dei contratti a termine, nel caso di specie quelli di cui al D.Lgs. n. 230 del 1962. Non sussiste, quindi, alcun obbligo di proroga, né è possibile predeterminarlo per legge, perché la valutazione dei presupposti fattuali per la proroga (le esigenze temporanee), deve essere effettuata, di volta in volta e caso per caso, nel rispetto della normativa vigente al tempo.

A tanto si aggiunga che la proroga non può che concernere un contratto a termine che sia stato legittimamente stipulato, mentre nel caso di specie il contratto è viziato ab origine dalla nullità del termine.

6. Con il quarto motivo viene dedotta la violazione dell’art. 115 c.p.c., sotto altro profilo. Si assume che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere inammissibile (in quanto generica e valutativa) la prova testimoniale tempestivamente articolata dal Consorzio al fine di provare la tipologia e la natura delle mansioni svolte dal C. e, nel dettaglio, che il lavoratore abbia svolto la propria prestazione ai sensi dell’art. 128 c.c.n.l., come operaio avventizio per opere stagionali ed occasionali.

7. La censura non coglie nel segno.

E’ noto che la mancata ammissione della prova per testimoni non è censurabile in sede di legittimità quale errore di diritto (nella specie l’art. 115 c.p.c.), ma quale vizio della motivazione in ordine all’attitudine dimostrativa delle circostanze dedotte ai fini della decisione.

Orbene, nel caso di specie il giudice di appello ha ritenuto che nessuna prova era stata offerta dal Consorzio circa l’esistenza effettiva delle esigenze, per quanto genericamente dedotte” (cfr. sentenza pag. 9).

Il giudice del gravame ha quindi effettuato una valutazione di irrilevanza delle prove, che non è stata fatta oggetto di alcuna specifica censura.

8. Con il quinto motivo ci si duole della violazione della L.R. Sicilia n. 49 del 1981, art. 3, della L.R. Sicilia n. 14 del 1958, artt. 6,7 e 9, e della L.R. Sicilia n. 12 del 1991, art. 3, oltre che dell’art. 97 Carta Cost..

Viene nella sostanza lamentata la violazione delle norme innanzi indicate dalle quali si desumerebbe l’obbligo, per i consorzi di bonifica siciliani, di assumere i propri dipendenti solamente previo espletamento di un concorso o di una prova pubblica selettiva, con conseguente impossibilità di trasformare i rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato.

9. Si deve qui richiamare integralmente, anche ai sensi dell’art. 118 c.p.c., quanto affermato in Cass. n. 274/2019 in cui si opera una completa ed esaustiva ricostruzione di tutta la normativa di settore, anche alla luce della legislazione regionale (si vedano i punti da 54 a seguire della pronunzia).

Per quanto qui di più stretto interesse, nella citata sentenza si afferma che “la L.R. n. 76 del 1995, laddove ha autorizzato i consorzi di bonifica a ricorrere alle assunzioni a tempo determinato, da svolgersi ai sensi della L. n. 230 del 1962, (…) non si pone affatto in contrasto con il divieto di assunzione a tempo indeterminato dettato dalla L.R. n. 45 del 1995, art. 32, non introduce alcuna norma derogatoria a tale divieto, né abroga l’art. 32″ (…). La L. n. 76 del 1995, e le disposizioni di legge regionale intervenute successivamente si sono, infatti, limitate a prorogare nel tempo l’utilizzo di siffatta tipologia di assunzioni e, al contempo, le misure di garanzia occupazionale-assistenziale. (…). Risulta, dunque, chiara la volontà del legislatore di consentire nel sistema delle assunzioni dei Consorzi di bonifica solo circoscritte ipotesi di assunzione a tempo determinato, rinviando per le modalità di assunzione alla L. n. 230 del 1962. (…) La circostanza che i rapporti a termine dedotti in giudizio siano stati stipulati al di fuori delle ipotesi previste dalla L. n. 230 del 1962, richiamata nella L.R. n. 76 del 1995, artt. 3 e 4, non ne consente la trasformazione o conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non essendo possibile sanare, per tal via, rapporti di lavoro invalidi sin dalla loro origine, in quanto tale effetto è precluso dal richiamato divieto di assunzione a tempo indeterminato” (si vedano specificamente i punti 69, 70, 73 e 76 della sentenza).

Tale essendo il quadro normativo di riferimento, il motivo in esame, pur erroneo nella normativa di riferimento, è fondato nella parte in cui deduce l’impossibilità giuridica di far luogo alla conversione dei rapporti con termine illegittimo in rapporti a tempo indeterminato.

In una parola, il divieto di conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato si coniuga quanto a dette ipotesi – al divieto imposto ai Consorzi di Bonifica dalla legislazione regionale innanzi richiamata di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato (si vedano sul punto i precedenti in senso conforme, fra le altre, Cass. n. 22981/2020; Cass. n. 38657/2021).

10. Ne consegue l’accoglimento del quinto motivo nei sensi di cui sopra.

11. Con il sesto mezzo si chiede che vada cassata quale mero effetto della ritenuta legittimità del termine la statuizione relativa al risarcimento del danno disposto in favore del lavoratore ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32.

12. Il motivo è infondato, atteso che la legittimità del termine è stata – come sopra esposto – esclusa.

13. La cassazione della statuizione relativa alla domanda di conversione del rapporto implica la pronuncia nel merito sulla stessa ex art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Tale domanda va rigettata per le ragioni già esposte nei paragrafi che precedono.

14. Consigliano la compensazione delle spese di lite dell’intero processo l’accoglimento solo parziale della domanda originaria, nonché il consolidarsi, in epoca successiva all’introduzione del giudizio, della giurisprudenza di legittimità in ordine ad altre questioni qui esaminate (fra cui quella relativa all’interpretazione della L.R. Sicilia n. 4 del 2003, art. 106, comma 1).

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso. Rigetta tutti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di conversione del rapporto. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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