Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6915 del 22/03/2010

Cassazione civile sez. I, 22/03/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 22/03/2010), n.6915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8080/2009 proposto da:

M.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AURELIA 424,

presso lo studio dell’avvocato CIAFFI Vincenzo, che lo rappresenta e

difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, QUESTURA DI ROMA, PREFETTURA DI ROMA;

– intimati –

avverso il provvedimento R.G. 3083/08 del GIUDICE DI PACE di ROMA del

28.1.09, depositato il 29/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato Vincenzo Ciaffi che si riporta

agli scritti.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “1.- M.J. ricorre per cassazione – formulando due motivi – contro il decreto in data 29.1.2009 con il quale il Giudice di pace di Roma ha rigettato il suo ricorso avverso il diniego di revoca del decreto del Prefetto di Roma del 14.11.2003 di espulsione del ricorrente.

Gli intimati non hanno svolto difese.

OSSERVA:

2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione deducendo che il Giudice di pace non ha motivato sulla documentazione successiva al decreto di espulsione dalla quale risulterebbe inesistente la segnalazione Schengen della Germania del 1998 (che aveva dato origine all’espulsione del 2003), mentre l’unica segnalazione sarebbe quella del 2003, italiana. Inoltre, sarebbe viziata la motivazione con la quale il giudice del merito – in relazione alle indagini ulteriori eseguite – ha affermato che l’utilizzo del termine compatibile non esclude che il fotosegnalamento si riferisca alla medesima persona, poichè il concetto di compatibilità esprime coincidenza.

Ciò con riferimento al provvedimento amministrativo impugnato dal quale risulta che La Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha appurato, tramite indagini eseguite con il collaterale organo tedesco, che lo straniero in oggetto, foto segnalato in Italia in data 13.11.2003, è compatibile con lo straniero foto segnalato in Germania.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge formulando il seguente quesito di diritto: dica la Corte se il diniego della revoca richiesta in autotutela del decreto prefettizio di espulsione del (OMISSIS) sia stato legittimamente o meno esercitato dalla pubblica amministrazione nel provvedimento del 05/03/2008; se quindi sia stata fatta, col suddetto provvedimento di diniego, da parte dell’autorità Prefettura di Roma corretta applicazione di quanto disposto dalle seguenti norme di diritto comunitario e azionale: Convenzione di Schengen 30 novembre 1993, n. 388. L. 11 febbraio 2005, n. 1; L. n. 241 del 1990, art. 3 (motivazione del provvedimento), art. 21 quinquies (revoca del provvedimento) art. 21 octies (annullabilità del provvedimento) e art. 21 nonies (annullamento d’ufficio). Art. 97 Cost. (principio di buon andamento della p.a.). D.P.R. n. 195 del 2002, art. 1, comma 8 (regolarizzazione di lavoratori extracomunitari).

3.- Va premesso che, secondo la giurisprudenza più recente, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione, ove la censura della parte, pur formalmente diretta a denunciare la violazione delle norme di diritto, sia intesa a contestare la motivazione della sentenza, valutata come carente per non aver tratto dalle risultanze istruttorie i significati ritenuti evidenti o, comunque, desumibili, la formulazione del quesito di diritto – che si riduca alla mera istanza di una decisione in ordine all’esistenza di una regula iuris da applicare nel caso concreto – non si traduce nell’inammissibilità del motivo di ricorso per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. per mancata indicazione dell’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e correlata omessa prospettazione, da parte del ricorrente, della regola da applicare, appuntandosi la contestazione esclusivamente sui modi con i quali il giudice di merito ha proceduto alla valutazione del fatto e delle prove (Sez. L, Sentenza n. 9477 del 21/04/2009).

Nella concreta fattispecie, il ricorrente, con separati motivi, contesta, sostanzialmente, il vizio logico di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto che il concetto di compatibilità sia assimilabile a quello di coincidenza nonchè il difetto di motivazione in ordine alla documentazione richiamata dal ricorrente e, così intese, entrambe le censure sembrano manifestamente fondate.

Ove si condivida il rilievo innanzi esposto, il ricorso può essere deciso ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”.

p.2.- Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso.

Il provvedimento impugnato, quindi, deve essere cassato con rinvio al Giudice di pace di Roma in persona di diverso magistrato per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità al Giudice di pace di Roma in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010

 

 

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