Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6915 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 6915 Anno 2016
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 4557-2013 proposto da:
COSSU TONINO C.F. CSSTNN53M17L093L, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo
studio dell’avvocato PIER LUIGI PANICI, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorranto contro

2016
270

HOTEL

INVEST

ITALIANA

S.R.L.

già

S.P.A.

C.F.

00421200585, in persona dell’amministratore unico e

legale

rappresentante

pro

tempore,elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo

Data pubblicazione: 08/04/2016

studio dell’avvocato RITA BRUNO, rappresentata e
difesa dagli avvocati RAFFAELE PELLEGRINO, UMBERTO
CANETTI, giusta delega in atti;
controricorrenteavverso la sentenza n. 539/2012 della CORTE D’APPELLO

6063/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/01/2016 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE

BRONZINI;
udito l’Avvocato PANICI PIER LUIGI;

udito il P.M.

in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

di ROMA, depositata il 14/02/2012 R.G.N.

R.G. n. 4557/2013
Udienza 21.1.2016, causa n. 1

Con ricorso del 1.6.2007 Tonino Cossu proponeva appello avverso la sentenza dell’8.5.2007 con cui il
Tribunale del lavoro di Roma aveva rigettato la domanda di dichiarazione di illegittimità del licenziamento
intimatogli dall’Hotel Invest italiana spa perché privo di giusta causa con ordine di reintegrazione e con
condanna al pagamento delle retribuzioni dal recesso alla reintegra. La Corte di appello di Roma con
sentenza del 24.1.2012 rigettava l’appello del Cossu. La Corte territoriale ricordava che al Cossu era stato
contestato di avere abbandonato il posto di lavoro il 27.9.1995 senza mettere in ordine il locale ove
operava e lasciando tutto sporco. Il Cossu si era difeso sostenendo di avere partecipato ad uno sciopero
Cobas come in altre assenze oggetto di contestazione disciplinare, ma che il Tribunale aveva ritenuto non
provata tale partecipazione. La Corte poi osservava che la prova espletata non aveva dimostrato che per il
27 fosse stata Indetto uno sciopero in quanto nessuna comunicazione era mai pervenuta; inoltre un
sindacalista non aveva confermato per il giorno 27 Io svolgimento di uno sciopero . Pertanto l’abbandono
del posto di lavoro era ingiustificato. Le precedenti sanzioni non erano state impugnate visto che il
ricorrente si era riservato di impugnarle e quindi sino al loro ipotetico annullamento rimanevano efficaci;
emergeva che era stata solo sospesa la loro applicazione ma non disposta alcuna revoca.
Per la cessazione di tale decisione propone ricorso il Cossu con due motivi; resiste controparte con
controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si allega la violazione dell’art. 40 Cost. e dell’art. 15 L. n. 300/1970. Non era rilevante la
mancanza di una previa comunicazione dello sciopero visto il settore ove operava il ricorrente estraneo alla
regolamentazione legale dell’esercizio del diritto di sciopero
Il motivo appare infondato; la Corte di appello ha infatti escluso nel merito che nella giornata sia stata mai
proclamata una giornata di sciopero dopo aver istruito sul punto la controversia con l’ammissione della
prova testimoniale. Secondo la Corte territoriale « i testi hanno affermato che la comunicazione avveniva
via fax presso uno degli alberghi del gruppo e che, a differenza dei giorni precedenti, per il 27 nessuna

comunicazione era mai pervenuta. Lo stesso sindacalista Issa, pur affermando che a settembre vi furono
degli scioperi, non lo ha confermato per il giorno 27″ ( pag. 3 della sentenza impugnata). Pertanto le
considerazioni, pur condivisibili, al motivo circa la non necessità di una “preventiva” comunicazione
dell’indizione di uno sciopero considerato il settore e l’attività svolta dal datare di lavoro sono inconferenti
perché è emerso, con accertamento di merito, che il 27 nessuno sciopero fu proclamato ed effettuato,
neppure all’ultimo minuto. Pur non necessitando Io sciopero di un preawiso se non nei settori disciplinati
per legge (fermo rimanendo i cesidetti limiti “esterni” al diritto di cui all’art. 40 Cost. così come elaborati
dalla giurisprudenza di legittimità che nel caso di specie comunque non sembrano configurarsi
concretamente) è indubbio che uno sciopero vada almeno proclamato non essendo configurabile
un’astensione dal lavoro Implicite e non comunicata in alcun momento al datare di lavoro. il motivo in

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

realtà propone censure di merito, dirette ad una ” rivalutazione del fatto” come tali inammissibili in questa
sede.
Con il secondo motivo si allega ex art. 360 comma quarto la nullità della sentenza; ex art. 360 comma terzo
la violazione degli artt. 39,100, 112 e 395 c.p.c. e degli artt. 1218, 2697 e 2909 c.c. e dell’art. 5 L n. 604/66;
nonché l’omessa, insufficiente e comunque contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
controversia. L’intera condotta datoriale era stata impugnata, ivi comprese le pregresse sanzioni
disciplinari che comunque erano state impugnate implicitamente. In oggi caso avendo parte ricorrente
Impugnata tali sanzioni in altra sede il Giudice non poteva considerarle ai fini della recidiva. Esisteva un
dell’awenuta impugnazione in altra sede delle pregresse sanzioni disciplinari che dalle stesse sentenze di
primo grado e di appello si evinceva essere state illegittimamente inflitte perché la comunicazione degli
scioperi cui il ricorrente aveva partecipato era effettivamente avvenuta.
li motivo appare infondato. Nella prima parte del motivo si contesta in sostanza una omessa pronuncia in

ordine alle sanzioni già irrogate al lavoratore e contestate nuovamente a titolo di recidiva nella sanzione
espulsiva. La doglianza appare infondata in quanto è stata la stessa difesa di parte ricorrente a non voler
attrarre nel thema decidendum tali sanzioni riservandosi di impugnarle in altra sede e richiedendo la sola
declaratoria di illegittimità del licenziamento di cui è causa ( cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) .
Pertanto non vi è stata alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. ( o delle altre norme citate al motivo) perché il
Giudice ha correttamente valutato solo le domande che sono state introdotte in giudizio in virtù di una
precisa scelta defensionale di parte oggi ricorrente. Non essendo stata avanzata la richiesta di
accertamento della nullità delle dette sanzioni, riservata ad altra sede, il Giudice non poteva certamente
esarninarla d’ufficio senza alterare la correttezza del contraddittorio tra le parti. Per quanto riguarda la
pretesa carenza motivazionale della sentenza impugnata o la sua contraddittorietà le stesse non sussistono
in quanto la sentenza ha congruamente e logicamente motivato in ordine all’impossibilità in questa sede di
valutare nel merito la legittimità delle sanzioni già inflitte al ricorrente per essersi lo stesso ricorrente
riservato di impugnare altrove le medesime sanzioni e per avere proposto la domanda di annullamento del
solo licenziamento.
Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come al dispositivo,
seguono la soccombenza.
La Corte ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente 44:1–44a—p44494gieie,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
iir-ifielecie; a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte:

problema di possibile contrasto di giudicati. La motivazione era carente e contraddittoria sul punto

rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità che si liquidano in euro 100,00 per esborsi, nonché in curo 3.000,00 per
compensi, oltre IVA e CPA e spese generali nella misura del 15%.
La Corte ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del rIcorrente4R-v4apriciaipakbi dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso prireipaho, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21.1.2016

13.

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