Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6914 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. I, 11/03/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 11/03/2020), n.6914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 582/2019 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via Tommaso

Campanella n. 21, presso lo studio dell’avvocato Saverio Mazzeo,

unitamente all’avvocato Giuseppe Salomone, che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce ai ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1955/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 12/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/01/2020 dal cons. TRICOMI LAURA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO

ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Giuseppe Salomone, che ha

chiesto l’accoglimento del proprio ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.F. (o F.), nato in (OMISSIS), con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, impugnava il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale dinanzi il Tribunale di Catanzaro, con esito sfavorevole confermato dalla sentenza della Corte territoriale impugnata.

Il richiedente aveva narrato di essere fuggito dal (OMISSIS) perchè lo zio aveva allontanato di casa sua moglie ed egli lo aveva ucciso con un coltello, dopo una discussione nel corso della quale era stato picchiato da questi; aveva riferito che dopo essere espatriato non aveva più avuto contatti con la moglie e non si informato se fosse iniziato un procedimento penale nei suoi confronti per l’uccisione dello zio.

La Corte di appello di Catanzaro ha ritenuto non credibile il narrato sia in relazione alle ragioni per cui lo zio avrebbe cacciato di casa la moglie del richiedente, sia al comportamento tenuto dal ricorrente a seguito dei fatti dallo stesso narrati.

La Corte territoriale ha, quindi, escluso la riconoscibilità della protezione sussidiaria, non avendo ravvisato- sulla scorta della consultazione delle fonti nazionali ed internazionali – una situazione assimilabile ad un conflitto armato interno o internazionale tale da indurre una minaccia grave ed individuale alla persona del richiedente; ha disatteso anche la domanda di protezione umanitaria perchè, in ragione della non credibilità dell’appellante, doveva escludersi la sussistenza di concreti indici soggettivi di vulnerabilità e non rilevando la mera spirazione a condizioni lavorative migliori.

Avverso detta sentenza il richiedente propone ricorso per cassazione con un unico mezzo.

Il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in un unico motivo.

Sotto la rubrica “Erronea interpretazione del merito” il ricorrente si duole di non essere stato sentito dal Tribunale e dalla Corte territoriale, nonostante l’espressa richiesta; quindi, rimarca che l’utilizzo della carcerazione facile in (OMISSIS), aveva motivato la sua fuga ed avrebbe potuto fondare il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero delle forme di protezione minori, laddove fosse stato ritenuto credibile e si duole che non sia stata accolta la richiesta di provare i fatti con testi e con il proprio interrogatorio personale. Espone di avere lasciato il (OMISSIS) anche per la poco rassicurante situazione generale e sociale del Paese, non adeguatamente indagata dal giudice del merito, e di essersi inserito nel tessuto sociale italiano svolgendo attività lavorativa saltuaria.

2. Il ricorso è inammissibile.

Innanzi tutto, va osservato che il ricorrente pur lamentando vizi formali relativamente all’interrogatorio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, non ha svolto pertinenti motivi di censura in merito, di guisa che sul punto resta disatteso il principio, positivamente avallato del giudizio di cassazione come un giudizio a critica vincolata (Cass. n. 25332/2014).

Va quindi osservato che la censura, ove riferita al mancato riconoscimento dello status di rifugiato, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha dato atto della mancata proposizione dell’appello sul punto, con statuizione non impugnata.

Passando alla doglianza relativa alla non ravvisata credibilità delle sue dichiarazioni ed al mancato ascoltato da parte dei giudici di merito, nonostante lo avesse richiesto, la stessa risulta ugualmente inammissibile. Sotto il primo profilo perchè si sostanzia in una richiesta di rivalutazione delle dichiarazioni conforme alle aspettative del richiedente, inammissibile in sede di legittimità ove – come nel caso in esame – non prospetti l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (Cass. n. 3340 del 05/02/2019). Sotto il secondo profilo, va confermato che l’ascolto non è incombente dovuto, perchè alla fissazione dell’udienza non consegue automaticamente l’obbligo del giudice di fissare l’audizione (Cass. n. 5973 del 28/02/2019) e che, comunque, il motivo è palesemente carente sul piano della specificità poichè non è precisato quando ed in che termini la richiesta di audizione sia stata avanzata.

Per quanto attiene alla protezione sussidiaria, va osservato che la Corte territoriale ha valutato – esaminando le fonti internazionali – la situazione del Paese di provenienza e la censura si traduce in una impropria sollecitazione del riesame del merito.

Inoltre, la doglianza risulta essere assolutamente generica anche quanto alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione e, per conseguenza, priva di decisività perchè non viene indicato quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso (in tema, Cass. n. 2119 del 24/1/2019), nè valgono in tal senso le pronunce rese in altri giudizi, frutto della valutazione dei fatti di causa propri dello specifico contenzioso.

Per quanto attiene alla protezione umanitaria, giova ricordare che la condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento di tale forma di protezione deve essere ancorata a “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio” (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, in motivazione), dovendosi apprezzare la situazione particolare del singolo soggetto, non quella del suo paese d’origine in termini generali ed astratti.

E’ del tutto evidente che in presenza di un racconto non circostanziato e non credibile – come da accertamento di merito non adeguatamente impugnato – non esista alcuna possibilità di comparazione con la situazione in cui aveva vissuto prima dell’allontanamento.

A ciò va aggiunto che risulta dirimente il difetto di qualsivoglia allegazione individualizzante in punto di vulnerabilità diversi da quelli esaminati, senza che la insussistenza dei presupposti accertata dal giudice del merito – e sostanzialmente confermata dal ricorrente – trovi una adeguata e puntuale replica nell’illustrazione del motivo di ricorso, formulato in termini generali.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, essendosi limitato il Ministero alla mera costituzione.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte detta ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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