Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6913 del 17/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/03/2017, (ud. 21/02/2017, dep.17/03/2017),  n. 6913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16647-2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA 1A,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DIDDORO, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO POLISI;

– ricorrente –

contro

Z.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 11/2013 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 09/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/02/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Z.G. impugnava l’iscrizione di ipoteca effettuata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 sostenendo, tra l’altro, la mancata notifica degli atti prodromici costituiti dalle cartelle esattoriali.

La CTP di Napoli accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla CTR della Campania sul rilievo che Equitalia Sud s.p.a. non aveva provato la valida notifica delle cartelle esattoriali, posto che alle relate di notifica risultavano allegate non già gli originali delle cartelle stesse bensì estratti delle cartelle stesse.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione Equitalia Sud s.p.a. affidato ad un motivo con cui deduce violazione di legge derivante dal fatto che la CTR avrebbe dovuto considerare che il concessionario non è in possesso dell’originale della cartella esattoriale, che viene consegnata al destinatario della notifica, e che la produzione dell’estratto di ruolo, unitamente alle relate di notifica, costituiva prova della avvenuta notifica delle cartelle.

3. Il contribuente non si è costituito in giudizio.

4. Osserva la Corte che il ricorso è fondato. Invero il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 prescrive l’onere per l’esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta (cfr. Cass. n. 3036 del 21/1/2016; Cass. n. 16949 del 24/07/2014). Questa Corte ha anche di recente affermato (Cassazione civile, sez. 3, 29/05/2015, n. 11141) che l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per Identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria. Ne consegue che esso costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche al fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito. Ed invero la copia della parte del ruolo relativa al contribuente, munita della dichiarazione di conformità all’originale resa dal collettore delle imposte, costituisce prova del credito, ai sensi dell’art. 2718 c.c. (secondo cui le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositali e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell’originale che riproducono letteralmente), atteso che il collettore esercita le stesse funzioni dell’esattore, di cui è coadiutore (D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, art. 130), e che l’esattore, pur non rientrando tra i “pubblici depositari” – cui la legge attribuisce la funzione di tenere gli atti a disposizione del pubblico e che sono obbligati, ex art. 743 c.p.c., a rilasciare copia degli atti anche a chi non ne è parte – è tuttavia un “depositarlo” del ruolo, datogli in consegna dall’intendente di finanza (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 24) (conf. Sent. 25962 del 05/12/2011). Va conseguentemente ritenuta erronea l’affermazione del giudice di merito secondo la quale sarebbe irrilevante la produzione degli estratti di ruolo al fine di provare l’avvenuta notifica della cartella.

Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia Entrate, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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