Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6913 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. lav., 02/03/2022, (ud. 18/01/2022, dep. 02/03/2022), n.6913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. SARRACINO Antonella Filomena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23426-2016 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA n. 8 DI RAGUSA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIOVANNI AURISPA n. 10, presso ANDREA CORVO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GUGLIELMO RUSTICO;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 359/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 06/04/2016 R.G.N. 1034/2013+1;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/01/2022 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI.

 

Fatto

RITENUTO

1. La Corte di Appello di Catania, per quanto ancora rileva, confermava la sentenza del Tribunale di Ragusa nella parte in cui accertava la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati tra G.G. ed il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa (di seguito: Consorzio), riformandola nella parte in cui, invece, aveva escluso la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro alla luce della normativa regionale; in accoglimento del gravame, dichiarava che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminata dal 5 giugno 2000 (data del primo contratto a termine stipulato dalle parti), condannando il Consorzio a riammettere il G. in servizio alle condizioni e con la qualifica di cui al predetto contratto ed altresì al risarcimento del danno in favore del lavoratore nella misura, ridotta rispetto alla sentenza del Tribunale, di tre mensilità della retribuzione globale di fatto.

2. La Corte territoriale ha affermato che la giurisprudenza di legittimità (Cass., S.U. n. 4685 del 2015) ha sancito la non obbligatorietà della regola dell’assunzione mediante concorso pubblico presso gli enti pubblici economici della Regione siciliana nel periodo tra l’entrata in vigore della L.R. siciliana n. 18 del 1999, e la L.R. Sicilia n. 15 del 2004, di talché trova applicazione il D.Lgs. n. 368 del 2001, che prevede la possibilità di far luogo alla conversione del rapporto ire, ragione della illegittimità del termine. Non poteva farsi applicazione dell’art. 36 TUPI, comma 2 atteso che i Consorzi non rientrano nell’ambito della pubbliche amministrazioni.

Il primo contratto veniva posto in essere (OMISSIS), in data anteriore alla L.R. n. 15 del 2004, e invece nella vigenza L.R. n. 18 del 1999, che non richiedeva il pubblico concorso.

Il contratto a termine del (OMISSIS) non era legittimo alla luce della L. n. 230 del 1962, che elenca tassativamente le ipotesi per far luogo alla apposizione del termine e attribuisce a tale modulo contrattuale il carattere eccezionale, rispetto al contratto a tempo indeterminato.

La manutenzione delle opere di bonifica è attività ordinaria dei Consorzi. Il Consorzio non aveva assolto al proprio onere probatorio sulla ricorrenza della impossibilità di affrontare le esigenze con la normale struttura organizzativa e produttiva dell’impresa. Pertanto, in accoglimento dell’appello del lavoratore la sentenza di primo grado veniva riformata dichiarandosi la trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con condanna del Consorzio alla riammissione in servizio e al pagamento di un’indennità pari a tre mesi dell’ultima retribuzione globale di fatto.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, articolato in cinque motivi, il Consorzio, e lo stesso ha depositato memoria.

4. Il lavoratore è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 434 c.p.c., per non aver il giudice del gravame accolto l’eccezione di inammissibilità dell’appello nonostante che esso avesse omesso di indicare le parti della sentenza di appello oggetto di impugnazione, le modifiche da apportare alla ricostruzione del fatto e il rapporto tra la violazione di legge ed il pregiudizio lamentato.

2. Il motivo è stato rinunziato nella memoria ex art. 380.1 bis c.p.c., sicché è superflua ogni ulteriore valutazione a riguardo. E’ principio consolidato che la rinunzia ad uno o più motivi di ricorso è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio delle facoltà defensionali e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità dell’avvocato e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all’art. 390 c.p.c., (cfr. da ultimo Cass. n. 414/2021).

3. Con il secondo mezzo si deduce la violazione della L. n. 230 del 1962, della L. n. 56 del 1987, art. 23, e degli artt. 2 e 121 c.c.n.l., applicabile ratione temporis, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Sostiene il ricorrente la legittimità del termine, ai sensi della L. n. 56 del 1968, e degli artt. 2 e 121 c.c.n.l., applicabile ratione temporis, venendo in rilievo l’assunzione di un operaio avventizio e stagionale ed essendo provato documentalmente che il lavoratore aveva espletato tali mansioni, atteso che nel contratto a termine vi è riferimento esplicito alle norme del c.c.n.l. e di settore applicabili agli operai avventizi. Sottolinea altresì che tali circostanze non sono state contestate dal lavoratore, di modo che possono, quindi, ritenersi pacifiche tra le parti.

4. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 115 c.p.c., e, in particolare, il travisamento della prova, per non aver la Corte territoriale posto a fondamento del compendio probatorio la Delib. n. 254 del 2000, dalla quale si evincerebbe la sussistenza delle ragioni giustificative del termine.

5. Il secondo ed il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente stante l’intima connessione. Gli stessi non sono fondati. Dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 2 del provvedimento) emerge che fin dal ricorso introduttivo il lavoratore aveva allegato di essere stato assunto eseguire opere di manutenzione rispondenti a stabili esigenze dell’ente, anziché ad esigenze temporanee.

Tale essendo la prospettazione dell’atto introduttivo di lite, non vi era alcuna necessità che l’attore contestasse l’opposto assunto del Consorzio: ciò perché la contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell’atto introduttivo del giudizio non ribalta sull’attore l’onere di contestare l’altrui contestazione, dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo (Cass. n. 6183/18).

Ciò importa l’infondatezza dell’assunto del Consorzio secondo cui costituirebbe circostanza incontestata e pacifica tra le parti la stipula dei contratti a termine per esigenze temporanee.

E’, poi, inammissibile in sede di legittimità la doglianza di travisamento della prova, trattandosi di vizia, non più deducibile a seguito della novella apportata all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. dalla L. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura veicolata attraverso il predetto n. 5, a fortiori in caso di doppia conforme di merito, stante la preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c., u.c., (cfr. Cass. n. 24395/2020, in relazione a Cass. S.U. n. 8053/14).

Ne’ per altra via si può sollecitare in sede di legittimità una rivisitazione del materiale probatorio.

6. Con il quarto motivo ci si duole della violazione della L.R. Sicilia n. 49 del 1981, art. 3, della L.R. Sicilia n. 14 del 1958, artt. 6,7 e 9, e della L.R. Sicilia n. 12 del 1991, art. 3, oltre che dell’art. 97 Carta Cost..

Viene nella sostanza lamentata la violazione delle norme innanzi indicate dalle quali si desumerebbe l’obbligo, per i consorzi di bonifica siciliani, di assumere i propri dipendenti solamente previo espletamento di un concorso o di una prova pubblica selettiva, con conseguente impossibilità di trasformare i rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato.

7. Si deve qui richiamare integralmente, anche ai sensi dell’art. 118 c.p.c., quanto affermato in Cass. n. 274/2019 in cui si opera una completa ed esaustiva ricostruzione di tutta la normativa di settore, anche alla luce della legislazione regionale (si vedano i punti da 54 a seguire della pronunzia).

Per quanto qui di più stretto interesse, nella citata sentenza si afferma che “la L.R. n. 76 del 1995, laddove ha autorizzato i consorzi di bonifica a ricorrere alle assunzioni, a tempo determinato, da svolgersi ai sensi della L. n. 230 del 1962, (…) non si pone affatto in contrasto con il divieto di assunzione a tempo indeterminato dettato dalla L.R. n. 45 del 1995, art. 32, non introduce alcuna norma derogatoria a tale divieto, né abroga l’art. 32″ (…). La L. n. 76 del 1995, e le disposizioni di legge regionale intervenute successivamente si sono, infatti, limitate a prorogare nel tempo l’utilizzo di siffatta tipologia di assunzioni e, al contempo, le misure di garanzia occupazionale-assistenziale. (…). Risulta, dunque, chiara la volontà del legislatore di consentire nel sistema delle assunzioni dei Consorzi di bonifica solo circoscritte ipotesi di assunzione a tempo determinato, rinviando per le modalità di assunzione alla L. n. 230 del 1962. (…) La circostanza che i rapporti a termine dedotti in giudizio siano stati stipulati al di fuori delle ipotesi previste dalla L. n. 230 del 1962, richiamata nella L.R. n. 76 del 1995, artt. 3 e 4, non ne consente la trasformazione o conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non essendo possibile sanare, per tal via, rapporti di lavoro invalidi sin dalla loro origine, in quanto tale effetto è precluso dal richiamato divieto di assunzione a tempo indeterminato” (si vedano specificamente i punti 69, 70, 73 e 76 della sentenza).

Tale essendo il quadro normativo di riferimento, il motivo in esame, pur erroneo nella normativa di riferimento, è fondato nella parte in cui deduce l’impossibilità giuridica di far luogo alla conversione dei rapporti con termine illegittimo in rapporti a tempo indeterminato.

In una parola, il divieto di conversione del contratto, a termine in rapporto a tempo indeterminato si coniuga quanto a dette ipotesi – al divieto imposto ai Consorzi di Bonifica dalla legislazione regionale innanzi richiamata di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato (si vedano sul punto i precedenti in senso conforme, fra le altre, Cass. n. 22981/2020; Cass. n. 38657/2021).

8. Ne consegue l’accoglimento del quarto motivo nei sensi di cui sopra.

9. Con il quinto mezzo si chiede che vada cassata quale mero effetto della ritenuta legittimità del termine la statuizione relativa al risarcimento del danno disposto in favore del lavoratore ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32.

10. Il motivo è infondato, atteso che la legittimità del termine è stata – come sopra esposto – esclusa.

11. La cassazione della statuizione relativa alla domanda di conversione del rapporto implica la pronuncia nel merito sulla stessa ex art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Tale domanda va rigettata per le ragioni già esposte nei paragrafi che precedono.

12. Consigliano la compensazione delle spese di lite dell’intero processo l’accoglimento solo parziale della domanda originaria, nonché il consolidarsi, in epoca successiva all’introduzione del giudizio, della giurisprudenza di legittimità in ordine ad altre questioni qui esaminate (fra cui quella relativa all’interpretazione della L.R. Sicilia n. 4 del 2003, art. 106, comma 1).

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso. Rigetta tutti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di conversione del rapporto. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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