Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6912 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. I, 11/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 11/03/2021), n.6912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14714/2019 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in Roma presso la CANCELLERIA

civile della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, e rappresentato e difeso

dall’avvocato Dario Dal Medico, in forza di procura speciale in

atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRENTO, depositato il 10/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 da Dott. IOFRIDA GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Trento, con decreto n. cronol. 697/2019, depositato il 10/4/2019, ha respinto la richiesta di S.R.l, cittadino del (OMISSIS), di riconoscimento, a seguito di diniego da parte della competente Commissione territoriale, dello status di rifugiato, nonchè della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.

In particolare, i giudici del Tribunale hanno rilevato, all’esito di audizione, che: la vicenda personale narrata dal medesimo (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine, per problemi economici suoi e della famiglia, essendo stati i terreni di proprietà sommersi da inondazioni ed avendo la famiglia contratto debiti per le spese per il suo viaggio in Europa ed il riscatto della prigionia subita in Libia) non integrava, per quanto qui interessa, i presupposti richiesti per il riconoscimento della protezione per ragioni umanitarie, non emergendo ragioni di particolare vulnerabilità dello straniero correlate a violazioni dei diritti fondamentali nel Paese d’origine e potendo il richiedente, con il denaro risparmiato con i lavori svolti in Italia pagare i debiti contratti nel Pese d’origine.

Avverso la suddetta pronuncia, S.R.l propone ricorso per cassazione, notificato il 9/5/2019, affidato ad un motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non avendo il Tribunale esaminato la documentazione allegata in ordine alla situazione personale di vulnerabilità correlata alla sproporzione tra i due contesti di vita, in Italia e nel Paese d’origine, ad altissimo rischio idrogeologico ed afflitto da situazioni di estrema povertà ed al percorso di integrazione avviato in Italia.

2. La censura è infondata.

Il ricorrente si duole del rigetto della richiesta di protezione umanitaria, lamentando genericamente che il Tribunale non avrebbe vagliato la condizione di particolare vulnerabilità cui sarebbe esposto il richiedente, in caso di rientro nel Paese, correlata alla situazione ambientale del Paese, “a rischio idrogeologico”, al rischio di rimanere vittima delle minacce degli usurari, avendo contratto debiti, al contesto di estrema povertà dal quale è fuggito, in rapporto con il buon inserimento lavorativo (nel settore alberghiero) in Italia.

Ora il Tribunale ha ritenuto che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio nè integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali e che non sia da sola sufficiente a giustificare la misura di protezione richiesta l’integrazione raggiunta in Italia.

Il diritto alla protezione umanitaria è collegato alla sussistenza di “seri motivi”, non tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore (prima della Novella di cui al D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018), cosicchè essi costituiscono un catalogo aperto, tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità individuale attuali o pronosticate in dipendenza del rimpatrio: non può essere in nessun caso elusa la verifica della sussistenza di una condizione personale di vulnerabilità, occorrendo dunque una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio: i seri motivi di carattere umanitario possono allora positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti non soltanto un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, ma siano individuabili specifiche correlazioni tra tale sproporzione e la vicenda personale del richiedente, “perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui all’art. 5, comma 6 D.Lgs. n. 286 cit.” (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

In conclusione, la sproporzione tra i due contesti di vita non possiede di per sè alcun rilievo, salvo emerga che essa ha determinato specifiche ricadute individuali, distinte da quelle destinate a prodursi sulla generalità delle persone provenienti dal medesimo ambito territoriale.

Giova aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recenti sentenze nn. 29459 e 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l’orientamento di questo giudice di legittimità in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.

Considerato, dunque, che le disposizioni in materia non si possono interpretare estensivamente e che il richiedente non allega alcun altra specifica situazione di vulnerabilità, nè indica, al di fuori dei rapporti di lavoro, alcun concreto elemento sulla sua integrazione nel nostro paese, cosicchè non risulta essere stato allegato ed accertato un “radicamento” effettivo dello stesso, fondato su decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale, la cui radicale modificazione, mediante il rimpatrio, possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità, tale censura va disattesa.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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