Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6912 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. I, 11/03/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 11/03/2020), n.6912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36672/2018 proposto da:

S.H., elettivamente domiciliato in Milano, viale Regina

Margherita n. 30, presso lo studio dell’avv. L. Neri, che lo

rappresenta e difende, per procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione

Internazionale Milano Sez. Monza Brianza, Ministero Dell’interno

(OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 29/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2019 dal cons. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso proposto da H.S. cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di aver partecipato a manifestazioni politiche contro il presidente del (OMISSIS). Dopo qualche mese da questi fatti, le Autorità avevano iniziato ad arrestare alcune persone del partito CNRDR, e siccome erano stati divulgati i nomi dei partecipanti alla manifestazione contro il presidente, il ricorrente aveva paura di subire la stessa sorte, e dopo qualche tempo e previo consultazione con i suoi familiari si decise a lasciare il paese.

A sostegno della decisione di rigetto, il tribunale non ha reputato credibile la partecipazione del richiedente alla manifestazione nè la sua condizione di ricercato dopo la “spedizione” contro il presidente, perchè pur volendo ritenere credibile il ricorrente sulla partecipazione a qualche iniziativa del movimento studentesco egli ha sempre riferito di non essersi mai iscritto a tale movimento. In ogni caso, dopo il cambiamento politico ed istituzionale del (OMISSIS) dal 2012 sono insussistenti i presupposti per la protezione internazionale o umanitaria. In ogni caso, sulla base delle autorevoli fonti informative (v. pp. 9-11 del decreto) la situazione del paese non presenta una situazione generale di violenza indiscriminata, in particolare nel luogo dell’eventuale rimpatrio, cioè la capitale (OMISSIS). Insussistente, infine, la condizione di vulnerabilità del richiedente.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi di ricorso.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (1) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 commi 1 e 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, perchè il tribunale ha escluso il diritto alla protezione richiesta non ritenendo attendibili le dichiarazioni del ricorrente riguardo alla sua partecipazione alla manifestazione politica di cui alla narrazione e non rispettando i criteri normativi sulla valutazione di credibilità; (2) sotto un secondo profilo, per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con particolare riferimento alla domanda subordinata volta al riconoscimento del diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari (con riferimento sia all’attuale integrazione sociale del ricorrente quanto al contesto di provenienza dello stesso); (3) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, dell’art. 10 Cost., comma 3, dell’art. 8CEDU, in relazione ai presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il primo motivo è inammissibile, perchè solleva censure di merito in termini di mero dissenso, al contenuto della valutazione di credibilità riferita alle dichiarazioni del ricorrente, che è questione di merito, non sindacabile nella presente sede se non come vizio di omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e non certo come violazione di legge, mentre, la censura sulle decisioni istruttorie (mancata ammissione della prova testimoniale) sono, del pari, inammissibili, in quanto spetta al giudice del merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di controllarne l’attendibilità e la concludenza (Cass. n. 25608/13).

Il secondo e terzo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, in quanto strettamente connessi sono infondati in, quanto, la valutazione comparativa della situazione soggettiva e 3:;:jettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verfticare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale, esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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