Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6912 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 6912 Anno 2016
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA

SENTENZA
sul ricorso 16014-20l1 proposte da:
VINC1GUERBA KnSANA VNCR’jN63T56C-270Z, ALCIS1 BARBARA
LSABBRj1E44V 1LM, D’AMICO STEFANIA DMCSEN675316F023
elettivamonte domiulliaLe in ROMA, VIA FLAMTNIA 195,

2016
221

presso lo stii.Do

l’avvocato SERGIO VACIRCA, cho lo

rappresenLa

difende

unitamente

aglL

avvocati

CLAUDIO LALLI, MAIN() PATTINI, giusLa delega in
atti;
– ricorrenti contro

4

AZIENDA U.S.Tlf DT MASSA CARRARA C.F. CA294g9015R,

Data pubblicazione: 08/04/2016

persona

del

legalo

rappresentante pro

tempere,

elettivamente domirliliatéi in ROMA, VIA ERENTA 2-A,
presso lo sLudi:_ , dell’avvocato ISABELLA MARIA
STOPPANI, che la rappresenta

e difende

all’avvocato VINCENZ1NA R1TA LICSUORI,

giusLa delega

atti;

controricorrente
sul

ricorso 1040-2011 proposto da:

AZIENDA U.J3.1,./q1A MASSA

CARRARA

C.F. 002946004SR,

persona del legal rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRENTA 2-A,
presso 10 studio dell’avvocato ISABELLA MARIA
STOPPANI, che la

‘. – rippresenta

e difende unitamente

all’avvocatu VINCENZINA RITA h[CUORI, giusta

delega

in atti;

– ricorrente
contro
VINCIGUERRA

ROSSANA VNCRN63T56C870Z, ALOISI BARBARA

LSAB13R71E44V71F,M, D’AMICO STEFANIA DMCSEN706F023D;
– intimate –

avverso la s ,’-nLemLa non definitiva n.
TRIBUNALE

di

MASSA, depositata il

192/2011

08/04/2011

zie].

r.q.n.

1400/2009;
udita la rel,ì;..ione iella uauba svolta nella pubblica
udienza de] 19/01/2010 dal Consigliere Don. ANNALISA

DI PACLANTONIn;

in

unitamente

udito l’Avvocato VACIRCA SU«SIO;
udilo l’Avvormt(7) ;TOPPANT ISABELLA MARIA;
udito il P.M. in persnna dcq_ SostituLo Procuratore
Generale Dr.d. t. RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha

concluso per il rigello di entrambi i ricorsi.

RG 16014- 16040/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Il Tribunale di Massa, nel giudizio promosso da Rossana Vinciguerra, Stefania
D’Amico, Valerio Valentini, Adriana Bertolini e Barbara Alosi nei confronti della
Azienda USL 1 di Massa Carrara per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti
alla mancata concessione di riposi compensativi, ha ritenuto pregiudiziale, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 64 del d.lgs n. 165/2001, la questione relativa alla
interpretazione ed alla validità dell’art. 7, commi 6 e 9, del CCNL 20.9.2001,

procedimento di competenza sindacale, preso atto della mancata risposta ai
quesiti posti, ha così statuito: “1) …l’art. 7, comma 6° del CCNL Integrativo
20.9.2001 deve essere interpretato nei senso che il lavoratore abbia diritto al
godimento di un riposo compensativo senza riduzione di debito orario, previa
presentazione di apposita richiesta; 2) l’art. 7, comma 9°, è nullo per contrarietà
a norme imperative nella parte in cui consente che, in caso di chiamata in giorno
festivo, l’attività venga computata come lavoro straordinario, con conseguente
definitiva perdita di un giorno ( od ore) di riposo settimanale”.

2 – A fondamento del decisurn il Tribunale, richiamando giurisprudenza di questa
Corte e del Consiglio di Stato, ha osservato, sostanzialmente, che la cosiddetta
reperibilità passiva si configura come una prestazione strumentale ed accessoria,
diversa da quella lavorativa in senso proprio, che limita, ma non esclude, il
godimento del riposo ed è adeguatamente compensata da un particolare
trattamento economico aggiuntivo. Ciò spiega perché le parti collettive,
ricalcando la disciplina già dettata dall’art. 18 del d.p.r. n. 270/1987, hanno
previsto, in favore del dipendente che presti il servizio di reperibilità In giorno
festivo, una giornata di riposo compensativo senza riduzione dei debito orario
complessivo, ossia distribuendo la prestazione contrattualmente dovuta su un
minor numero di giornate lavorative.
La disposizione contrattuale, quindi, prevede una facoltà del prestatore di lavoro,
da esercitare inoltrando alla AUSL apposita richiesta, in assenza della quale il
datore non è obbligato a concedere il riposo compensativo né è legittimato a
richiedere una diversa scansione temporale della prestazione lavorativa.

3 – A diverse conclusioni il Tribunale è giunto in relazione alla cosiddetta
reperibilità attiva, ossia alla ipotesi in cui il lavoratore reperibile venga chiamato a
rendere la prestazione. Ha osservato, infatti, il giudice di merito che in detta
evenienza il lavoratore viene privato del necessario riposo settimanale e, ai sensi
del comma 9 dell’art. 7, viene lasciato arbitro di scegliere fra il godimento dei
riposo e ta monetizzazione dello stesso, compensato con le maggiorazioni
previste per Il lavoro straordinario festivo. Ne ha desunto la nullità della disciplina

integrativo per il comparto sanità dei CCNL 7.4.1999 e, all’esito del sub-

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contrattuale per violazione dell’art. 9 del d.lgs n. 66/2003, non essendo
derogabile dalle parti collettive e da quelle private il principio della necessità del
riposo settimanale, sancito dall’art. 36 della Carta Costituzionale.
4 – Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso gli originari ricorrenti
che, sulla base di tre motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c., hanno
censurato il capo della decisione relativo alla Interpretazione del comma 6
dell’art. 7 del CCNL Integrativo 20.9.2001.
5 – La Azienda 1151_ di Massa Carrara ha resistito con tempestivo controricorso

ed ha a sua volta impugnato il capo della sentenza relativo alla ritenuta nullità
del comma 9 del richiamato art. 7, chiedendone la cassazione sulla base di un
unico motivo. Nel procedimento n. 16040 R.G. 2011 tutti gli originari ricorrenti
sono rimasti intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE

i – Preliminarmente deve essere disposta, ex art. 335 c.p.c., la riunione delle
impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza.
2 – I ricorrenti principali censurano il capo della decisione relativo alla
interpretazione dell’art. 7, comma 6, del CCNL Integrativo 20.9.2001 e, con il
primo motivo, denunciano la violazione del richiamato art. 7, degli artt. 1362 e
1363 c.c., anche in relazione all’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale
ed all’art. 2094 c.c.. Rilevano, sostanzialmente, che il Tribunale, nel ritenere
subordinata la fruizione del riposo compensativo alla previa richiesta del
lavoratore, non avrebbe In alcun modo considerato il tenore letterale della norma
contrattuale, la quale non contiene alcun riferimento alla manifestazione di
volontà del dipendente ed al contrario prevede, come diretta ed automatica
conseguenza della prestata reperibilità, sia la corresponsione della speciale
indennità, sia il godimento di un riposo compensativo, da fruire necessariamente,
sia pure senza riduzione del debito di orario.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione delle medesime
disposizioni sopra richiamate in relazione all’art. 97 Cost. e rilevano che la
interpretazione fornita dai Tribunale di Massa si risolve in una mortificazione del
principio di buon andamento della pubblica amministrazione, poiché rimette al
lavoratore la scelta, senza ancorarla a regole di condotta, impedendo al datare di
lavoro il corretto esercizio del potere di auto-organizzazione.
Infine con il terzo motivo viene censurata la sentenza impugnata anche per
violazione del d.lgs n. 66/2003 e degli artt. 2 e 5 della direttiva 2003/88/CE.
Deducono i ricorrenti che la reperibilità deve essere equiparata al lavoro effettivo,
essendo tale qualsiasi periodo in cui li lavoratore sia obbligato a rimanere a
disposizione del datare dì lavoro.
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3.1 – I motivi, da trattarsi congiuntamente perché connessi, sono infondati.
Questa Corte è stata più volte chiamata ad interpretare la disposizione
contrattuale che qui viene in rilievo nonché gli artt. 18 del d.p.r. n. 270/1987 e
49 del d.p.r. n. 333/1990, di contenuto sostanzialmente analogo, ed ha sempre
escluso che dalla cosiddetta reperibilità passiva possa derivare, quale effetto
automatico, il diritto del dipendente a fruire del riposo compensativo, rimesso,
Invece, alla sua scelta discrezionale ( Cass. n. 9316/2014; Cass. n. 11730/2013;
Cass. n. 4688/2011; Cass. n. 27477/2008; Cass. n. 18812/2008).

A detto orientamento Il Collegio intende dare continuità, giacché l’esegesi è
rispettosa del tenore letterale e della rado della disposizione contrattuale.
3.2 – L’art. 7 del CCNL Integrativo del 20.9.2001, dopo aver previsto al comma
1 che “il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata
reperibilità del dipendente e dall’obbligo dello stesso di raggiungere la struttura
nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3”, ossia con le
procedure di concertazione, stabilisce, al comma 6, che nel caso in cui il
servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo “spetta un riposo
compensativo senza riduzione del debito orario settimanale”. Lo stesso comma
aggiunge che la pronta disponibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi,
“ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di £. 40.000 per ogni dodici
ore” mentre il comma 9 prevede che “in caso di chiamata l’attività viene
computata come lavoro straordinario ai sensi dell’art. 34 del CCNL 7 aprile 1999,
come modificato dall’art. 39 dei presente contratto, ovvero trova applicazione
l’art. 40” che, a sua volta, disciplina la “banca delle ore” e prevede la possibilità
per il lavoratore di convertire le ore di straordinario in permessi compensativi.
Le parti collettive, quindi, ricalcando la disciplina già dettata dall’art. 18 dei d.p.r.
n. 270/1987, hanno previsto e disciplinato le diverse situazioni che possono
verificarsi nel caso in cui ai dipendente venga richiesto di garantire la pronta
disponibilità, giacché quest’ultima, che si risolve in un obbligo di attesa della
eventuale chiamata, può esaurirsi nei mero rispetto di detto obbligo, senza che
a tale disponibilità segua un effettiva prestazione di servizio (cosiddetta
reperibilità passiva), o può dare luogo alla prestazione lavorativa, nei casi in cui
si verifichi la effettiva chiamata, a seguito della quale il dipendente raggiunga il
posto di lavoro ( cosiddetta reperibilità attiva).
3.3 – Questa Corte ha già chiarito che la reperibilità passiva non può essere
equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in una obbligazione
strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che,
pur comportando una limitazione della sfera Individuale del lavoratore, non
Impedisce il recupero delle energie psicofisiche. Proprio detta antologica diversità
fra prestazione lavorativa e obbligo di reperibilità giustifica la previsione di un

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riposo compensativo “senza riduzione del debito orario settimanale”, ossia di una
giornata di riposo la cui fruizione lascia globalmente immutata l’ordinaria
prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una variazione in aumento della
durata della attività lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana.
In altri termini, poiché Il riposo compensativo non esonera dal rispetto dell’orario
complessivo settimanale ( non può essere attribuito alcun altro significato alla
espressione “senza riduzione del debito orario”), il suo godimento comporta
necessariamente l’obbligo del lavoratore di recuperare le ore non lavorate nei

giorno di riposo, “spalmandole” sugli altri giorni lavorativi, nei quali, di
conseguenza, la prestazione diviene maggiormente gravosa.
Ne discende che, nel silenzio della disposizione contrattuale sulle modalità di
fruizione del riposo compensativo, la clausola deve essere interpretata tenendo
presente le conseguenze che dal godimento del riposo derivano e, quindi, poiché
quest’ultimo, da un lato non è diretto a consentire il recupero delle energie
psicofisiche e dall’altro impone un sacrificio ai lavoratore, si deve ribadire
l’esegesi, consolidatasi anche nella giurisprudenza amministrativa ( fra le tante
C.d.S. 9.9.2009 n. 5343), secondo la quale l’obbligo del datare di lavoro di
concedere la giornata di riposo, rimodulando conseguentemente l’orario
settimanale, sorge solo qualora H dipendente ne faccia espressa richiesta.
3.4 – L’interpretazione qui accolta non contrasta con la regola ermeneutica
invocata dalla difesa dei ricorrenti, poiché l’interprete può arrestarsi al tenore
letterale della disposizione contrattuale solo qualora la volontà comune emerga in
modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da
precludere la ricerca di una volontà diversa (In tal senso fra le più recenti Cass.
4.1.2013 n. 110). Nel caso di specie, al contrario, la disposizione nulla dice in
merito alla necessità o meno della richiesta di fruizione del riposo, sicché la
clausola deve essere interpretata tenendo conto della complessiva disciplina
contrattuale e valorizzando la rado della stessa.
3.5 – Non sussiste, poi, la asserita violazione della direttiva 2003/88/CE, giacché
la stessa, sostanzialmente priva di efficacia innovativa rispetto alle direttive
93/104/CE e 2000/34/CE alle quali l’ordinamento italiano ha dato attuazione con
Il d.lgs. n. 66/2003, include nell’orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il
lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della
sua attività o delle sue funzioni”. La reperibilità, quindi, ove non comporti, come
nella specie, presenza nel luogo di lavoro, esule dalla nozione comunitaria di
orario di lavoro per le ragioni indicate dalla Corte di Giustizia la quale,
nell’affrontare la questione del tempo lavorativo nei servizi di guardia medica, ha
chiarito che occorre distinguere fra le diverse modalità di organizzazione del
servizio posto che, nel caso in cui i sanitari assicurino solo la disponibilità ad
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essere rintracciati, gli stessi “pur essendo a disposizione del loro datare di
lavoro, in quanto devono poter essere raggiungibili,…. possono gestire il loro
tempo in modo più libero e dedicarsi ai propri interessi, sicché solo il tempo
relativo alla prestazione effettiva di servizi di pronto soccorso dev’essere
considerato orario di lavoro al sensi della direttiva 93/104.” ( Corte di Giustizia
9.9.2003, C- 151/02, Iaeger, punto 51).
4 – La Azienda USL di Massa Carrara, con unico motivo di ricorso, censura il capo

della sentenza relativo alla ritenuta nullità dell’art. 7, comma 9, “nella parte In cui

consente che, in caso di chiamata in giorno festivo, l’attività venga computata
come lavoro straordinario, con conseguente definitiva perdita di un giorno ( od
ore) di riposo settimanale”. Sostiene la ricorrente incidentale che il Tribunale
avrebbe errato nell’operare la distinzione fra reperibilità attiva e passiva ai fini
della applicazione del comma 6 e nell’affermare che quest’ultimo sarebbe
applicabile alla sola ipotesi in cui la disponibilità non abbia comportato effettiva
prestazione lavorativa. Aggiunge che il giudice di merito non avrebbe considerato
la disciplina dettata dal d.lgs n. 66/2003 che consente eccezioni alla disciplina dei
riposo settimanale e che, in ogni caso, stabilisce che il periodo di riposo
consecutivo” è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni”.
4.1 – Il ricorso incidentale va accolto, ma per ragioni diverse da quelle sopra

indicate.
Deve anzitutto osservarsi che, qualora le doglianze svolte riguardino
l’interpretazione di contratti collettivi nazionali di cui al digs n. 165/2001, questa
Corte è abilitata alla diretta lettura dell’intero testo contrattuale, anche nelle parti
non direttamente investiste dalle censure del ricorso, essendo ormai acquisito
nella giurisprudenza di legittimità che nelle controversie di lavoro concernenti i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ove sia proposto ricorso per
Cassazione per violazione e falsa applicazione dei contratti e degli accordi
collettivi nazionali di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, ai sensi del D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 63, comma 5, la Corte di Cassazione può procedere alla diretta
Interpretazione di siffatti contratti ( Cass. 14.10.2009 n. 21796).
Il Tribunale di Massa, dopo avere rilevato d’ufficio la questione, ha dichiarato la
nullità del 9° comma dell’art. 7 del CCNL 20.9.2001, ritenendo

che la

disposizione contrattuale consentirebbe al dipendente reperibile, in caso di
chiamata effettiva, di “monetizzare” il riposo settimanale, rinunciando allo stesso
in cambio della corresponsione della maggiorazione per il lavoro straordinario.
Dette conclusioni non sono condivisibili.
Va premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della USL, il
comma 7, nella parte in cui fa riferimento al godimento del riposo compensativo
“senza riduzione del debito di orario”, si riferisce unicamente alla reperibilità
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passiva, ossia a quella che non dà luogo a prestazione lavorativa, posto che, ove
la prestazione venga resa, la stessa non può non essere computata nel numero
di ore complessivamente lavorate dal dipendente e deve anche essere
considerata impeditiva del necessario riposo settimanale.
Il comma 9, applicabile a tutte le ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità
dia luogo a chiamata effettiva ( e quindi anche alla reperibilità prestata in giorno
non festivo nelle ore notturne), disciplina il trattamento economico spettante per
le ore effettivamente lavorate e prevede il diritto del lavoratore a percepire, oltre

alla indennità stabilita dal 6° comma, anche la maggiorazione per il lavoro
straordinario o, a sua scelta, la imputazione delle ore alla banca disciplinata
dall’art. 40, con conseguente possibilità per il dipendente di optare
successivamente per il permesso compensativo.
La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare II
trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito
dell’assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una
maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora
notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla
durata complessiva settimanale della attività lavorativa e sul diritto dei
dipendente alla fruizione del necessario riposo settimanale, che restano
disciplinati delle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nei tempo in
tema di orario di lavoro e di riposo ( art. 26 del CCNL 7.4.1999 e art. 20 dei CCNL
1.9.1995).
Ne discende che, ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga
chiamato a rendere la prestazione, la azienda, oltre a corrispondere la
maggiorazione prevista dal comma 9 (o in alternativa, su richiesta del
dipendente, il permesso compensativo di cui all’art. 40 dei CCNL) dovrà
comunque garantire allo stesso Il riposo settimanale, a prescindere da una sua
richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale
oltre che dall’art. 5 della direttiva 2003/88/CE.
Detta interpretazione induce a ritenere la disciplina contrattuale pienamente
conforme al precetto inderogabile dettato dall’art. 9 del digs n. 66/2003, sicchè
deve essere esclusa la nullità della clausola, dichiarata dal Tribunale di Massa.
5 – In conclusione deve essere respinto il

ricorso

principale mentre, in

accoglimento dell’incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata, con
rinvio ai giudice di merito ex art. 64, comma 4, (1.1gs n. 165/2001.
La novità della questione relativa alla interpretazione ed alla validità del comma 9
e l’accoglimento del ricorso incidentale per ragioni diverse da quelle sulle quali la
AUSL ha fondato l’impugnazione, giustificano l’integrale compensazione fra le
parti delle spese del giudizio di legittimità.
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P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso proposto da Rossana Vinciguerra ed altri
e, provvedendo sul ricorso della Azienda USL 1 di Massa Carrera nei sensi di cui
in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Massa.
Compensa integralmente le spese dei giudizio di legittimità
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 19 gennaio 2016
Il Consigliere estensore _

Il Pres ente

i

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