Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6911 del 25/03/2011
Cassazione civile sez. trib., 25/03/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 25/03/2011), n.6911
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
GEN.CO s.r.l., in liquidazione;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,
sez. staccata di Latina, n. 10/39/06, depositata l’8 marzo 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20
dicembre 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FEDELI Massimo, il quale ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, basato su due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della GEN.CO s.r.L, in liquidazione, ai fini dell’IRPEG e dell’ILOR relative al 1987.
che la contribuente non si è costituita.
Considerato che il ricorso è stato notificato a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., e che la ricorrente non ha provveduto al deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata;
che ciò determina, in mancanza della costituzione in giudizio dell’intimata, l’inammissibilità del ricorso, per assenza di prova della instaurazione del contraddittorio (Cass., Sez. un., n. 627 del 2008);
che non v’è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011