Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6911 del 24/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6911 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Gestioni Finanziarie Immobiliari Gefim s.p.a.

Intimata

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Centrale di Torino n.
2110/2012/6 depositata il 20/11/2012;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 6/3/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia ha ad oggetto l’applicazione dell’art. 79 del dpr 131/86 con riferimento alla
domanda di rimborso dell’imposta di registro corrisposta a seguito di avviso di liquidazione
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto
l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento
del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 6/3/2014 per l’adunanza della Corte in J
Camera di Consiglio.
Motivi della decisione

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

9696/13

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 24/03/2014

Assume la ricorrente la violazione dell’art. 79 cit. laddove la CTC ha riconosciuto sussistenti i presupposti per l’applicazione della norma più favorevole al contribuente — eliminazione
della tassazione proporzionale del prestito obbligazionario-.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n.
15191 del 23/06/2010; Sez. 5, Sentenza n. 20392 del 18/10/2004 ) secondo cui, In tema di

n. 131, nella parte in cui prevede – dopo aver disposto l’efficacia retroattiva delle disposizioni più favorevoli ai contribuenti alla generale condizione che, dalla data di entrata in vigore
del medesimo d.P.R. penda la relativa controversia – che “al rimborso di imposte già pagate
si fa luogo soltanto nei casi in cui alla predetta data sia pendente controversia o sia stata
presentata domanda di rimborso”, deve essere interpretato nel senso che al rimborso dell’imposta di registro già pagata si fa luogo a condizione che, nel caso in cui il pagamento sia
stato preceduto da un provvedimento impositivo ritualmente notificato al contribuente (avviso di accertamento di liquidazione), sia pendente, alla data dell’i luglio 1986, controversia
sul relativo rapporto tributario, e, quindi, il provvedimento stesso sia stato tempestivamente
impugnato
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dalla società avverso il diniego di rimborso.
La natura della controversia, i pregessi contrasti giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese del giudizio di merito e la declaratoria di irripetibilità di quelle del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il
ricorso proposto dalla società avverso il diniego di rimborso. Compensa le spese del merito
e dichiara irripetibili quelle del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, 6/3/2014

Il P idente
dott.

imposta di registro, l’art. 79, primo comma, seconda proposizione, del d.P.R. 26 aprile 1986,

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