Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6911 del 11/03/2020
Cassazione civile sez. I, 11/03/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 11/03/2020), n.6911
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36494/2018 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato in Milano, viale Regina
Margherita n. 30, presso lo studio dell’avv. L. Neri, che lo
rappresenta e difende, per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione
Internazionale Milano, Ministero Dell’interno (OMISSIS);
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 07/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/12/2019 dal cons. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso proposto da A.M. cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di essersi trovato a fare il servizio di vigilanza nella moschea. Nel corso dei controlli bloccava una persona che poi si scopriva essere un talebano che voleva farsi esplodere. Nell’occasione scoppiava un litigio nel quale il ricorrente viene ferito e veniva portato all’ospedale. Per questa attività svolta, vi era la ritorsione nei suoi confronti ed egli è costretto a scappare ed a lasciare il suo paese, mentre, con riferimento ai fratelli, il ricorrente ha riferito di non sapere più che fine avessero fatto.
A supporto della decisione di rigetto, va evidenziato il giudizio di non credibilità da parte del tribunale, anche perchè il ricorrente non aveva spiegato perchè non si fosse rivolto alla polizia, alla luce della gravità dell’episodio che lo aveva coinvolto. Inoltre, il tribunale aveva accertato la non attualità del pericolo per quanto riguarda la protezione sussidiaria, mentre, in riferimento al riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice del merito rilevava l’assenza di situazione di vulnerabilità.
Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi di ricorso.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (1) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 comma 1 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 comma 3, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per non avere il Tribunale tenuto conto di tutti i fatti rilevanti per la valutazione della situazione politica generale del paese d’origine del richiedente alla luce di informazioni precise ed aggiornate, (2) sotto un secondo profilo, per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, relativamente a quei fatti presupposti al riconoscimento della protezione umanitaria (tra cui l’integrazione sociale e la mancanza di contatti del ricorrente con i suoi familiari nel paese d’origine); (3) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 dell’art. 10 Cost., comma 3, dell’art. 8CEDU, in relazione ai presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il primo motivo è inammissibile, perchè solleva censure di merito in termini di mero dissenso, all’accertamento di fatto compiuto dal tribunale il quale ha tenuto conto di fonti informative aggiornate sul paese interessato (v. p. 10 del decreto impugnato).
Il secondo e terzo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, in quanto strettamente connessi sono infondati in quanto, la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale, esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020