Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6911 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. I, 02/03/2022, (ud. 17/12/2021, dep. 02/03/2022), n.6911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26560/2020 proposto da:

O.E., rappresentato e difeso dall’avv. LUCA ZUPPELLI, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 14/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato, il Tribunale di Torino rigettava il ricorso proposto da O.E. avverso il provvedimento della Commissione territoriale con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione, internazionale ed umanitaria.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione O.E., affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria per la partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 4 e 32, nonché del principio di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost., perché il Tribunale avrebbe omesso di rilevare la nullità del provvedimento reiettivo della Commissione territoriale oggetto dell’impugnazione, il quale sarebbe stato redatto e sottoscritto solo dal Presidente, e non anche dagli altri membri dell’organo predetto.

La censura è inammissibile perché il ricorrente non specifica di aver sollevato la questione – della quale non vi è traccia nel provvedimento impugnato – anche in sede di merito. Sul punto, deve ribadirsi il principio secondo cui “qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009; conf. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018, Rv. 649332; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013, Rv. 627975).

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, nonché del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (recte, n. 3), perché il giudice di merito avrebbe erroneamente escluso la sussistenza, nel Paese di origine del richiedente asilo, di una situazione di pericolo generalizzato idonea a consentire il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria.

Con il terzo motive, il ricorrente lamenta l’omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perché il Tribunale non avrebbe adeguatamente esposto le ragioni del rigetto della domanda di tutela avanzata dall’ O..

Le due censure, suscettibili di trattazione unitaria, sono inammissibili.

Il giudice di merito ha esaminato la storia narrata dal richiedente asilo, incentrata sul pericolo derivante dalla falsa accusa di essere il responsabile della morte di un parente, attivo sulla scena politica nigeriana. Secondo il Tribunale quest’ultimo, sulla base di una serie di fonti internazionali, tutte debitamente citate nel provvedimento impugnato (cfr. pagg. 3 e 4), risulterebbe ancora vivo e politicamente attivo in Nigeria. Da tale accertamento in fatto il giudice torinese fa derivare la non credibilità della storia, con passaggio motivazionale autoesplicativo: “Alla luce delle predette fonti, in cui viene più volte menzionata la figura del Barrister Oni Edigin, dalle caratteristiche corrispondenti quelle dello zio del richiedente, la vicenda descritta dallo stesso apparirebbe priva di fondamento, essendo tale politico ancora in vita, venendo così meno gli elementi alla base della domanda di protezione internazionale” (cfr. pag. 3). Nel tentativo di attingere tale decisivo passaggio della motivazione, il ricorrente non si confronta con l’elemento centrale dell’accertamento in fatto condotto dal giudice di merito, rappresentato dalla corrispondenza tra lo zio, del cui omicidio il richiedente sarebbe stato ingiustamente accusato, ed il politico locale di cui parlano le fonti consultate. Il Tribunale, peraltro, esamina anche il contesto generale esistente in Nigeria, indicando C.O.I. aggiornate, richiamandole in modo puntuale nel provvedimento impugnato e dando atto dei motivi sulla cui base ha ritenuto di escludere la sussistenza del pericolo generalizzato rilevante ai fini della concessione della protezione sussidiaria.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di notificazione di controricorso da parte del Ministero, intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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