Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6910 del 24/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6910 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro
Intimata

Fratelli Carli spa.

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Centrale di Torino n.
267/2012/4

depositata il 16/2/2012

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 6/3/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia ha ad oggetto l’applicazione dell’art. 79 del dpr 131/86 con riferimento alla
domanda di rimborso dell’imposta di registro corrisposta a seguito di avviso di liquidazione

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 9661/13

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 24/03/2014

Il ricorso proposto

si articola in due

motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto

l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. . Il presidente ha fissato
l’udienza del 6/3/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Secondo quanto affermato dalle SS.UU. ( Sentenza n. 627 del 14/01/2008), in caso di man-

ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi
dell’art. 149 cod. proc. civ., – richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova
dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio-, in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il
ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine
per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi
dell’art. 291 cod. proc. civ..
La mancata produzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’avviso di ricevimento suddetto e la mancata costituzione della società comportano, quindi, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Coi deciso in Roma, 6/3/2014

cata produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del

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