Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 691 del 15/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 691 Anno 2014
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: MIANI CANEVARI FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso 24420-2010 proposto da:
PALOMBO VINCENZO C.F. PLMN62B15F839U, domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato QUATTROMINI PAOLA, QUATTROMINI GIULIANA,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

3386

UNILEVER ITALIA S.R.L. C.F. 00846710150;
– intimata –

Nonché da:

Data pubblicazione: 15/01/2014

UNILEVER ITALIA MANUFACTURING S.R.L.,

à SAGIT

S.R.L., incorporata nella UNILEVER ITALIA S.P.A. C.F.
00846710150, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE
TUPINI 133, presso lo studio dell’avvocato BRAGAGLIA

D’AYALA GIULIO, giusta delega in atti;
-controrícorrente e ricorrente incidentale contro

PALUMBO VINCENZO C.F. PLMN62B15F839U;
– intimato –

avverso la sentenza n. 4679/2010 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 07/07/2010 R.G.N. 806/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/2013 dal Consigliere Dott. FABRIZIO
MIANI CANEVARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per l’inammissibilità.

ROBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato GOMEZ

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, riformando la decisione di primo grado, ha accolto
parzialmente la domanda proposta da Vincenzo Palumbo nei confronti della datrice di lavoro S.r.l. Unilever
Italia diretta al riconoscimento del diritto alla retribuzione per il tempo impiegato per indossare e
dismettere, prima dell’inizio del turno di lavoro e alla fine di questo gli indumenti di lavoro forniti
dall’azienda. Il giudice dell’appello ha ritenuto prescritto il credito del Palumbo per il periodo precedente ad
una lettera di messa in mora della società .
Avverso tale sentenza Palumbo ha proposto ricorso per cassazione, al quale la società Unilever Italia

E’stata successivamente depositata copia di verbale di conciliazione in sede sindacale in data 22 febbraio
2012.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi proposti avverso la stessa sentenza devono essere riuniti ai sensi dell’art.335 cod.proc.civ.
Dall’ accordo di cui al verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che tra le parti non vi è più alcun
contrasto in merito alla controversia oggetto del presente giudizio, con conseguente cessazione della
materia del contendere. Si deve quindi rilevare il sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il
processo; ne consegue la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi.
In relazione al suddetto accordo si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese
del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio
Così deciso in Roma il 26 novembre 2013
sidentehtensore

Manufactoring S.r.l. ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.

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