Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6909 del 24/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6909 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Ceschi Vittoria elett.te dom.to in Roma, alla via Baldo degli Ubaldi n. 66, presso lo studio
dell’avv. Simone Rinaldi Gallicani, rapp.to e difeso dall’avv. Roberto Montagnani, giusta
procura in atti Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Centrale di Bologna
1289/11/6

n.

depositata il 15/6/2011 ;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 6/3/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia ha ad oggetto l’avviso di accertamento notificato il 18/12/1990 con il quale
l’ufficio contestava a Stefanini Renato una plusvalenza in ordine alla cessione di un capannone ad uso commerciale registrata il 17/4/1988. Il ricorso e’ fondato su unico motivo. Resi-

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

19594/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 24/03/2014

ste Ceschi Vittoria, avente causa dello Stefanini. Il relatore ha depositato relazione ex art.
380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 6/3/2014
per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La Ceschi ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione dell’art. 76 del DPR 597 del 1973 laddove la CTC ha

La censura è infondata. L’articolo in esame prevede che concorrono alla formazione del
reddito le plusvalenze conseguite mediante operazioni poste in essere a fini speculativi.
L’ esclusione del fine speculativo, ritenuta dalla CTC in considerazione della sopravvenuta
infermita’ dello Stefanini, comporta la non computabilita’ della plusvalenza in esame. Ne’ a
cio’ osta il 3 comma dell’articolo in esame, laddove si prevede una presunzione assoluta non
essendo ravvisabile nel caso in esame la fattispecie di cui al n.1 del predetto comma 3 lottizzazione o esecuzione di opere intese a rendere edificabili terreni inclusi in piani
regolatori o in programmi di fabbricazione e successiva vendita anche parziale dei terreni
stessi- .
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione,
in favore della Ceschi , delle spese del grado che si liquidano in complessivi E 2.100,00, di
cui E 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
P. Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della Ceschi
delle spese del grado che si liquidano in complessivi E 2.100,00, di cui E 100,00 per spese,
oltre accessori di legge
Così deciso in Roma, 6/3/2014

Il Presidente

escluso la sussistenza dell’intento speculativo.

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