Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6909 del 17/03/2017
Cassazione civile, sez. trib., 17/03/2017, (ud. 15/11/2016, dep.17/03/2017), n. 6909
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25937-2010 proposto da:
EQUITALIA GERIT SPA in persona dell’A.D. pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12D, presso lo studio
dell’avvocato RICCARDO ZACCHIA, che la rappresenta e difende giusta
delega in calce;
– ricorrente –
contro
L.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRINCIPESSA
CLOTILDE 7, presso lo studio dell’avvocato NICOLA ROMANO, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 143/2009 della COMM.TRIB.REG. del Lazio,
depositata il 15/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
udito per il controricorrente l’Avvocato DELLA PORTA RODIANI per
delega dell’Avvocato ROMANO che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL
CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza depositata il 15/9/2009 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in riforma della sentenza impugnata, in contraddittorio con Equitalia Gerit s.p.a. e Agenzia delle Entrate, dichiarò illegittimo il provvedimento di fermo amministrativo di un veicolo di proprietà di L.A., adottato dal concessionario per mancato pagamento di una cartella emessa dall’Agenzia delle Entrate per il recupero di somme erroneamente rimborsate.
Rilevava la Commissione, in ordine alla notificazione della cartella esattoriale prodromica all’avviso di fermo, che la fotocopia della relata di notifica risultava priva della firma del destinatario e, pertanto, non poteva costituire prova della notifica della cartella esattoriale.
2.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Equitalia Gerit s.p.a. sulla base di tre motivi. Resiste il L. con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la ricorrente deduce error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riferimento all’art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia su un’eccezione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento in relazione al disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21. Rileva che era stata dedotta sia in primo che in secondo grado l’inammissibilità del ricorso per il mancato rispetto del termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 posto che il fermo notificato l’11 maggio era stato impugnato con atto spedito il 6 ottobre 2006, oltre il prescritto termine di 60 giorni. Tale preliminare rilievo avrebbe dovuto condurre alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
2. Il motivo è fondato. Dal testo della sentenza censurata si evince, infatti, che il concessionario, anche in appello, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso introduttivo perchè proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnato, mentre non è rinvenibile alcuna decisione sul punto. Di conseguenza il motivo va accolto, ravvisandosi il dedotto vizio di omessa pronuncia, e la sentenza impugnata va cassata, con assorbimento delle altre censure.
3.Quanto alla fondatezza dell’eccezione d’inammissibilità, va rilevato che le date del provvedimento impugnato e della notifica del ricorso originario, come riferite dalla ricorrente Equitalia Gerit s.p.a., non risultano essere state contestate dalla controparte e possono essere date per pacifiche. Ne discende che il ricorso originariamente proposto dal L. va dichiarato inammissibile per tardività, in ragione del mancato rispetto del termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, nulla ostando alla decisione della questione da parte di questa Corte.
4. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spese del processo di merito, in ragione della particolarità della fattispecie processuale. Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico del L. e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo. Dichiara compensate le spese relative al giudizio di merito e condanna il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.400,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017