Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6908 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/03/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 25/03/2011), n.6908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1945/2004 proposto da:

AGEN. ENTRATE, MIN. ECONOMIA FINANZE, domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

IMM. PISANA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 76/2002 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 10/06/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato dello Stato Giancarlo Caselli;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso della società contro un avviso di irrogazione sanzioni per infedele dichiarazione, ritenendo illegittima l’acquisizione della documentazione su cui la rettifica si fonda, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 52, in quanto avvenuta presso l’abitazione – studio di un commercialista senza l’autorizzazione del procuratore della Repubblica.

La società non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorso è ammissibile, ancorchè notificato oltre un anno dopo il deposito della sentenza impugnata, in ragione della sospensione dei termini di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6.

2.- Con l’unico, complesso, motivo i ricorrenti deducono che la censura accolta sarebbe stata inammissibilmente formulata per la prima volta in appello e che comunque il luogo ove la documentazione è stata rinvenuta sarebbe stato lo studio del professionista, ove egli – che peraltro non ha sollevato alcuna obiezione all’ingresso della Finanza – aveva la sola residenza anagrafica ma non l’abitazione.

2.1.- Sotto il primo profilo il mezzo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportato il ricorso introduttivo al fine di dimostrare che la censura accolta dalla CTR non era stata in quella sede formulata.

2.2.- Sotto il secondo profilo il mezzo è infondato.

La circostanza che nell’immobile ove la perquisizione è stata eseguita il commercialista avesse “solo la residenza anagrafica”, senza in realtà abitarvi, è meramente affermato dai ricorrenti, senza alcuna prova. Resta il fatto che non è contestato che ivi il commercialista avesse (anche) la residenza e quindi sussiste la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 2, rilevata dal giudice tributano.

3.- Il ricorso va perciò rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte della società intimata.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

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