Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6908 del 24/03/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 6908 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per
legge
Ricorrente
Contro
Albatross s.r.l. in persona del legale rapp.te pro tempore
Intimata
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia
n. 178/2012/35
depositata il 21/12/2012;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 5/3/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Albatross s.r.l.
contro l’Agenzia delle Entrate è stata
definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’ Agenzia
contro la sentenza della CTP di Milano n. 59/25/11 che aveva accolto il ricorso avverso
l’avviso di recupero IVA per l’annualità 2003. La CTR riteneva “che il recupero del credito Iva utilizzato nel 2003 e relativo agli anni di imposta 2001 e 2002 era esistente avendo la
Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n.
2A55
14644/13
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 24/03/2014
contribuente provveduto a tenere regolarmente i registri iva con regolare liquidazione trimestrale e con riscontro nelle comunicazioni annuali IVA “. Il ricorso proposto si articola
in unico motivo.. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato
relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 5/3/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Assume la ricorrente la violazione degli artt. 19,28, 30 e 55 del dpr 633/72, 2 e 8 del dpr
322/98 e 17 del d.lgs. 241/97 laddove la CTR afferma che l’omessa presentazione della dichiarazione annuale relativa al pendo in cui è sorto il credito iva non precluderebbe il diritto
di utilizzare lo stesso in detrazione.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte secondo cui la mancata
esposizione dell’ eccedenza d’imposta nella dichiarazione annuale esclude il diritto di detrarre l’eccedenza nell’anno successivo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30,
comma 2, oltre a quello di chiedere il rimborso nelle ipotesi e nei limiti contemplati dai
commi successivi dello stesso articolo (Sez. 5, Sentenza n. 268 del 12/01/2012). Quanto
sopra risulta anche affermato dall’Agenzia dell’Entrate con circolare 34/E del 6/8/2012, le
cui conclusioni” superano in parte” quelle contenute nella risoluzione n. 74 del 2007.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dalla società avverso l’avviso di recupero IVA per l’annualità 2003. I pregressi contrasti giurisprudenziali giustificano la irripetibilità delle spese del giudizio di appello e di quelle di cassazione
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il
ricorso proposto dalla società avverso l’avviso di recupero IVA per l’annualità 2003, dichiarando irripetibili le spese del giudizio di appello e di quelle di cassazione
Così deciso in Roma, 5/3/2014
Il Presidente
Motivi della decisione