Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6908 del 17/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 17/03/2017, (ud. 27/10/2016, dep.17/03/2017),  n. 6908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

VDC TECHNOLOGIES s.p.a. (già VIDEOCOLOR s.p.a.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, piazza d’Aracoeli n. 1, presso l’avv. Guglielmo Maisto, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti, e, successivamente,

elettivamente domiciliata in Largo Fochetti n. 29, presso l’avv.

Gaetano Arnò, Studio TLS-Associazione Professionale di Avvocati e

Commercialisti, rappresentata e difesa dall’avv. Patrizia

Castellano, giusta procura speciale notarile in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

sez. staccata di Latina, n. 342/40/06, depositata il 20 novembre

2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27

ottobre 2016 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito l’avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per la controricorrente

e ricorrente incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Zeno Immacolata, il quale ha concluso per l’accoglimento per quanto

di ragione del ricorso principale e l’inammissibilità del ricorso

incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La VDC Technologies s.p.a. (già Videocolor s.p.a.) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 342/40/06 del 20 novembre 2006, con la quale, in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio, sono stati determinati in complessive Lire 7.236.494.673 i maggiori ricavi della contribuente per l’anno 1995.

In particolare, per quanto ancora rileva, era stata contestata alla società: a) la violazione della normativa (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 76, comma 5 e art. 9, comma 3) in materia di prezzi di trasferimento di beni mobili, per mancata determinazione ai fini fiscali del valore normale dei beni ceduti alla consociata statunitense Thomson Consumer Electronics (TCE) e mancata conseguente variazione in aumento nella relativa dichiarazione dei redditi ai fini della formazione del reddito imponibile; b) l’indebita deduzione di quote di ammortamento connesse all’impianto di trasporto interno e convogliamento, per il quale la società aveva applicato il coefficiente del 15,5% anzichè quello del 10% previsto dalla tabella del gruppo di appartenenza.

Il giudice di appello ha ritenuto, sulla prima questione, che il metodo del costo maggiorato, applicato dall’Ufficio, aveva condotto a risultati avulsi dalla realtà, mentre occorreva applicare il criterio del confronto del prezzo per la determinazione del valore normale dei beni, ai sensi delle norme sopra citate. Tuttavia, ha rilevato che, anche applicando il metodo del confronto del prezzo, i prezzi di trasferimento dichiarati dalla contribuente non risultavano congrui ed ha, così, proceduto alla determinazione dei ricavi come sopra indicata.

In ordine alla seconda questione, la CTR ha condiviso, come già il giudice di primo grado, la perizia effettuata dalla Praxis s.p.a., che aveva concluso nel senso della correttezza del coefficiente del 15% ai fini dell’ammortamento relativo all’impianto di trasporto e convogliamento.

2. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso e proposto altresì ricorso incidentale sulla questione sopra indicata sub b), al quale ha a sua volta resistito la contribuente, che ha anche depositato memoria.

3. All’esito dell’udienza del 15 gennaio 2014, la Corte, riuniti i ricorsi, li ha rinviati a nuovo ruolo, avendo accolto altro ricorso proposto dalla VDC Technologies s.p.a. avverso la sentenza della CTR del Lazio che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione che la contribuente aveva contemporaneamente proposto contro la medesima sentenza oggetto del ricorso per cassazione.

4. La CTR del Lazio, in sede di rinvio, ha rigettato il ricorso per revocazione con sentenza depositata il 17 giugno 2016.

5. E’ stata quindi nuovamente fissata per l’odierna udienza la trattazione dei ricorsi avverso la sentenza indicata in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi, come detto in narrativa, sono già stati riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., con la sentenza n. 8813 del 2014.

2.1. Con il primo motivo del ricorso principale, la società contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 76, comma 5 e art. 9, comma 3, (vigenti ratione temporis) e formula il quesito se, per determinare il valore normale delle cessioni di beni fra società controllate “in presenza di molteplici prezzi praticati in condizione di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui il bene è stato acquisito è illegittimo riferirsi ad uno solo dei prezzi anzichè al prezzo medio”.

Il motivo è infondato.

Risulta, infatti, dalla sentenza impugnata che il giudice a quo, nell’applicare, ai fini della determinazione del valore normale, il metodo del confronto del prezzo, ha utilizzato, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede se non per vizio di motivazione, proprio il criterio della individuazione del prezzo medio praticato per i beni oggetto di cessione alla consociata statunitense.

2.2. Col secondo motivo, è denunciata “omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia”.

Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ..

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, detta norma (applicabile nella fattispecie ratione temporis) richiede, in ordine alle censure di vizi motivazionali, la chiara e sintetica indicazione – che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo – del fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, o delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della stessa la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. nn. 2652 e 8897 del 2008, 27680 del 2009, 5858 del 2013 e numerose successive conformi): nella specie, il motivo è privo del menzionato requisito.

3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, l’Agenzia delle entrate denuncia l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza in merito alla questione indicata in narrativa al par. 1 sub b) (indebita deduzione di quote di ammortamento relative all’impianto di trasporto interno e convogliamento).

Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. per le ragioni già esposte nel paragrafo che precede.

4. In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati.

5. La reciproca soccombenza e la peculiarità della complessiva vicenda processuale inducono a disporre l’integrale compensazione delle spese.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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