Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6907 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. I, 11/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 11/03/2021), n.6907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16519/2019 r.g. proposto da:

S.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Corrado

Limentani, e dall’Avv. Federico Mazzetti, con cui elettivamente

domicilia in Roma, Piazza Capranica n. 78, presso lo studio di

quest’ultimo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro, rappresentato e difeso, ex

lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, depositata in

data 22.11.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha rigettato l’appello proposto da S.A., cittadino del (OMISSIS), nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 28.11.2017 dal Tribunale di Milano, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato e vissuto in (OMISSIS); ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese, perchè il padre, capovillaggio, si era messo in contrasto con il movimento per la liberazione della Casamance e per tale motivo il padre ed il fratello erano stati uccisi dai ribelli in seguito ad uno scontro armato con questi ultimi; iii) di avere timore di essere ucciso dai ribelli, così come accaduto anche per i suoi più stretti congiunti.

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, sub D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, generico e lacunoso; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al (OMISSIS), stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che il ricorrente non aveva dimostrato una condizione di soggettiva vulnerabilità collegata ad una situazione di insicurezza del paese di provenienza ovvero a condizioni di salute precarie.

2. La sentenza, pubblicata il 22.11.2018, è stata impugnata da S.A. con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g, artt. 6 e 14.

2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione al profilo dell’attuale situazione sociopolitica del (OMISSIS) e al possibile grave danno in caso di rimpatrio del richiedente.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in ordine alla situazione di vulnerabilità del ricorrente.

4. Il quarto mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 10 Cost., comma 3, e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6.

5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

6. Il ricorso è infondato.

6.1 Il primo motivo è inammissibile.

6.1.1 La doglianza è inammissibile sia perchè volta a sollecitare questa Corte di legittimità ad una rivalutazione del merito della decisione, in ordine alla sussistenza dei presupposti applicativi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, sia perchè l’articolazione delle relative censure non è autosufficiente, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

6.1.2 Sotto il primo profilo, non può essere dimenticato che, in relazione alla dedotta violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 lett. , denunciata con riguardo al mancato approfondimento istruttorio officioso relativo alla situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, alla stregua delle indicazioni ermeneutiche impartite da questa Corte, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014; C-542/13, par. 36; C285/12; C-465/07), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018).

6.1.3 Ciò posto, il motivo – declinato in relazione al diniego della reclamata protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, – è inammissibile perchè volto a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle fonti informative per accreditare, in questo giudizio di legittimità, un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna del (OMISSIS), giudizio quest’ultimo inibito alla corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito, la cui motivazione è stata articolata – sul punto qui in discussione – in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, avendo specificato che nella regione di provenienza del richiedente non si assiste ad un conflitto armato generalizzato, tale da integrare il pericolo di danno protetto dalla norma sopra ricordata.

6.1.4 Sotto altro profilo, va evidenziato come il ricorrente non indichi in alcun modo in quale atto difensivo avrebbe allegato, in grado di appello, le diverse C.O.I., non consultate dai giudici del gravame, le cui informazioni descriverebbero una diversa situazione di conflittualità interna del (OMISSIS), così rendendo le relative censure non ricevibili in questo giudizio di legittimità.

6.2 il secondo motivo è del pari inammissibile per difetto di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, perchè, come già sopra osservato, il ricorrente non indica in quale atto difensivo sarebbero state prodotte le diverse C.O.I., del cui omesso esame si duole, anche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

6.3 Il terzo motivo è invece inammissibile perchè la censura non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato, in relazione al diniego della reclamata protezione internazionale per la richiesta di rifugio e di protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a e b, e cioè la valutazione di non credibilità del racconto in relazione all’asserita aggressione al padre e al fratello, che costituisce proprio il fatto del cui omesso esame si duole il ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

6.4 Il quarto motivo è infondato.

6.4.1 In ordine alla richiesta di asilo, giova ricordare che, secondo la costante giurisprudenza espressa da questa Corte, il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6. Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all’esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 10686 del 26/06/2012; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16362 del 04/08/2016).

Ma non può neanche ritenersi riemersa la tutela di cui all’art. 10 Cost., comma 3, posto che, secondo il recente arresto reso dalla giurisprudenza di vertice di questa Corte in ordine alla questione dell’applicabilità retroattiva della normativa dettata dal D.L. n. 113 del 2018, è stato affermato, verbatim, che “In tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per il rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile, ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tali ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9 suddetto decreto legge” (Cass., ss.uu., sent. 29459/2019).

4.5 Il quinto mezzo è inammissibile perchè la censura non coglie la ratio decidendi del diniego della reclamata protezione umanitaria, e cioè l’assenza di una condizione di soggettiva vulnerabilità, motivazione quest’ultima che esclude in radice la necessità di quel giudizio di bilanciamento tra la violazione del nucleo fondamentale dei diritti inviolabili ed il grado di integrazione del richiedente nella società italiana (Cass. 4455/2018; Cass. ss.uu. 29459/2019).

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA