Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6907 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 6907 Anno 2016
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: DORONZO ADRIANA

SENTENZA
sul ricorso 14621-2014 proposto da:
TESTA ANNA C.F.

TSTNNA47L59E3810,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso
lo

studio

rappresentata

FRANCESCO

dell’avvocato
e

difesa

dall’avvocato

CIGLIANO,
DOMENICO

CARRIERO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2016
172

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.E.
80078750567, in persona del legale rappresentante pro
tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

Data pubblicazione: 08/04/2016

S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29,

presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI,
LELIO MARITATO, giusta delega in atti;

nonchè contro

S.R.T. S.P.A. già S.E.T. S.P.A.;

intimato-

avverso la sentenza n. 241/2013 della CORTE D’APPELLO
di CAMPOBASSO, depositata il 28/10/2013

R.G.N.

40/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA

DORONZO;
udito l’Avvocato CARRIER° DOMENICO;
udito l’Avvocato MARITATO LELIO;
udito il P.M. in

persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

– controricorrente –

Udienza del 14 gennaio 2016
R.G.N. 1462112014
Testa e/ INPS-i-1

Svolgimento del processo
1.- Con sentenza depositata in data 28 ottobre 2013 la Corte d’appello di

Campobasso rigettava l’appello proposto da Anna Testa contro la sentenza
resa dal giudice di prime cure, di rigetto dell’opposizione proposta
dall’appellante contro la cartella esattoriaie notificatale ad istanza dell’Inps e
commercianti per gli anni 1994-1999 e relativi alla iscrizione nella gestione
commercianti del coniuge Francesco Panichella.
La Corte ha ritenuto raggiunta la prova della sussistenza dell’obbligo
contributivo e ciò sulla base della deposizione dell’ispettore verbalizzante il
quale aveva dichiarato di aver trovato all’atto del sopralluogo il coniuge
dell’opponente intento a lavorare nell’esercizio commerciale aperto al
pubblico, che questo non risultava assicurato presso l’INAIL e che lo stesso
provvide a firmare il verbale di accertamento in assenza del coniuge titolare
dell’esercizio.
3. – Propone ricorso per cassazione la Testa sulla base di un unico

articolato motivo, cui resiste l’Inps con controricorso, anche in qualità di
mandatario della SCCI s.p.a.. La SRT s.p.a. non svolge attività difensiva. (-Le
pa444-depositaoe-Feemer-le)Motivi della decisione
1. — La ricorrente deduce un unico motivo di ricorso.

1.1.- La violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2°, n. 4,
cod.proc.clv., con riferimento all’art. 360, comma 1 0 , n. 3 e 4 cod.proc.civ.
Assume in sintesi che la Corte territoriale, nel confermare la sentenza nella
parte in cui aveva rigettato “l’eccezione di inammissibilità dell’iscrizione a
ruolo e della presenza della nota Inps del 18/4/1997 da intendersi qui
richiamata e trascritta”, ha omesso una qualsivoglia motivazione, richiamando
le ragioni già esposte dal primo giudice, nonostante con i motivi di appello e
con le note depositate in data 9/6/2004 e 10/5/2013 ella avesse confutato
l’interpretazione già data dai giudice di primo grado al documento, in quanto
in contrasto con il suo tenore letterale. Analoghe censure muove circa la
ritenuta sussistenza dell’obbligo contributivo, che il giudice d’appello ha
fondato sulla deposizione dell’ispettore dell’INAIL, nonostante ella avesse
formulato una precisa richiesta istruttoria (attestato INAIL), disattesa dal
giudice, e la deposizione dell’ispettore dell’INPS, a lei favorevole, non fosse

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avente ad oggetto il pagamento di L. 35.107.587 a titolo di contributi IVS

Udienza del 14 gennaio 2016
R.G.N. 14621/2014
Testa e/ INPS-I-1

stata valutata dal giudice. In sostanza la motivazione era per relationem,
senza l’esame delle questioni ed eccezioni poste con il ricorso in appello.
1.2. –

Il ricorso è infondato, oltre a presentare evidenti profili di

inammissibilità.
Sotto quest’ultimo aspetto, deve rilevarsi che la parte non trascrive né

stato esaminato dalla Corte territoriale ed al quale il primo giudice avrebbe
attribuito un senso in contrasto con il suo tenore letterale, cosi come non
trascrive le deposizioni degli ispettori INAIL e dell’INPS, quest’ultima non
valutata dal giudice del merito; non deposita i verbali in cui le prove
testimoniali sarebbero state raccolte né fornisce precise indicazioni per un loro
facile reperimento nel fascicoli di parte o d’ufficio delle pregresse fasi del
giudizio. Con ciò la parte non rispetta il duplice onere imposto, a pena di
inammissibilità del ricorso, dall’art. 366, primo camme i n. 6, c.p.c., e, a pena
di improcedibilità, dall’art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. di indicare
esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale
fascicolo di parte si trovino i documenti su cui la doglianza si fonda, e di
evidenziarne il contenuto, trascrivendoli o riassumendoli nei loro esatti
termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza
del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte
(v. da ultimo, Cass,, 12 dicembre 2014, n. 26174; Cass., 7 febbraio 2011, n.
2966). Inoltre non trascrive le richieste, eccezioni e deduzioni che non
sarebbero state esaminate dal giudice dei gravarne, né specifica in che termini
ed in che fase processuale esse sarebbero state introdotte nel giudizio. Deve
invero rilevarsi che, affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un
vizio di omessa pronunzia, peraltro nella specie non veicolato attraverso
l’espresso riferimento all’art. 112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che
al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione
autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate,
per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria e, dall’altro, che tali istanze
siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente
ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cessazione, con
l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei
quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di
verificarne, “in primis”, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la
decisività delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione,
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deposita unitamente al ricorso per cassazione il documento che non sarebbe

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Testa e/ INPS+1

nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla
prospettazione di un’ipotesi di “error in procedendo” per il quale la Corte di
cessazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo
rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di
legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a

principio di autosufficienza del ricorso per cessazione che non consente, tra
l’altro, il rinvio “per relationem” agli atti della fase di merito – dell’onere di
Indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a
procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi
(tre le più recenti, Cass., 4 luglio 2014, n. 15367).
1-3. — Ma il motivo è comunque infondato. Come si è già evidenziato nella

parte narrativa della presente sentenza, il giudice dell’appello non si è limitato
nella sua motivazione alla mera adesione a quanto rilevato e statuito dal
primo giudice, ma ha espresso con chiarezza e puntuale riferimento alle
emergenze istruttorie il suo convincimento circa la fondatezza della pretesa
contributiva. Invero, è legittima la motivazione “per relationem” della
sentenza pronunciata in sede di gravarne, purché il giudice d’appello,facendo
proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo
sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di
impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile
attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto (cfr.
Cass., 11 maggio 2012, n. 7347; Cass,, 11 giugno 2008, n. 15483; Cass., 2
febbraio 2006, n. 2268; da ultimo, Cass., 16 aprire 2014, n. 8850).
2. — Ne consegue il rigetto del ricorso. Conseguentemente, la ricorrente
deve essere condannata al pagamento in favore del controricorrente delle
spese del presente giudizio. Poiché il ricorso per cessazione è stato notificato
in data successiva al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore Importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13,
comma 1, del d.p.r. 115/2002. Non deve invece adottarsi alcun
provvedimento sulle spese nei confronti della società SRT s.p.a., che non ha
svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore
dell’INPS delle spese del presente giudizio, liquidate in € 100,00 per esborsi e
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pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente – per il

Udienza dei 14 gennaio 2016
R.O.N. 14621/2014
Testa c/ rNPS-t1

C 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura
forfettarla del 15%. Nulla sulle spese nei confronti della parte rimasta
Intimata. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater dei D.P.R. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Così deciso In Roma, 14 gennaio 2016

Il Presidente

dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

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