Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6907 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. trib., 02/03/2022, (ud. 22/02/2022, dep. 02/03/2022), n.6907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16255/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale

dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

ENNA EUNO SPA IN LIQUIDAZIONE, (C.F.), in persona del liquidatore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, Sezione staccata di Caltanissetta, n. 3922/21/14,

depositata in data 15 dicembre 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22 febbraio

2022 dal consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La società contribuente ENNA EUNO SPA IN LIQUIDAZIONE ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2004, oggetto di successiva autotutela parziale, con il quale – per quanto qui ancora rileva – si accertava un maggior debito IVA e si disconoscevano indebiti detrazioni di costi, anche ai fini IRAP.

2. La CTP di Enna ha parzialmente accolto il ricorso in relazione all’IVA e alla deducibilità di alcuni costi.

3. La CTR della Sicilia, Sezione staccata di Caltanissetta, con sentenza in data 15 dicembre 2014, ha rigettato l’appello dell’Ufficio e ha parzialmente accolto l’appello incidentale della società contribuente. Ha ritenuto la CTR non dovuto il credito IVA dell’Ufficio, conseguente alla mancata fatturazione quale anticipo corrisposto dai comuni associati, in quanto il servizio di cui alla omessa fatturazione è stato svolto dai Comuni in proprio, per cui nessun corrispettivo, come accertato dalla CTR, è stato ricevuto dalla società contribuente. Ha, poi, ritenuto il giudice di appello deducibile il costo per carburanti e lubrificanti (con detraibilità della relativa IVA) in quanto costo effettivo, nonché il costo per noli.

4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi; la società contribuente intimata non si è costituita in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo il patrono erariale deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, consistente nel comportamento contraddittorio tenuto dalla società contribuente in relazione all’obbligo di fatturazione dell’importo relativo al credito IVA preteso dall’Amministrazione finanziaria, derivante dall’omessa fatturazione dell’anticipo corrisposto dai comuni associati, comportamento consistente nella esposizione in bilancio della somma in contestazione. Osserva parte ricorrente che la CTR avrebbe omesso di considerare che la società contribuente avesse esposto in bilancio costi del servizio smaltimento rifiuti, fatturando l’importo agli utenti solo per una parte, non assoggettando la residua somma esposta in bilancio e non fatturata agli utenti.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, comma 3, lett. a), nella parte in cui la sentenza impugnata ha annullato l’avviso relativo al credito IVA. Deduce parte ricorrente che l’importo in oggetto attenesse a contributi erogati dai comuni alla società, in quanto contributi a fondo perduto, senza una specifica controprestazione.

2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto il fatto storico il cui omesso esame viene censurato dal ricorrente è stato effettivamente preso in esame. Il ricorrente si duole, nella sostanza, dell’omesso esame di elementi istruttori, quali la nota integrativa al bilancio, il cui omesso esame non può essere dedotto in questa sede qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. VI, 8 novembre 2019, n. 28887), tenendo in questo caso il motivo di ricorso a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476). Nella specie, il giudice di appello ha effettivamente considerato il fatto storico in oggetto, ritenendolo irrilevante (“non è rilevante (..) il comportamento effettivamente contraddittorio tenuto dalla Enna Euno in relazione all’obbligo o meno di fatturazione dell’importo de quo, trovando, peraltro, tale comportamento ampia giustificazione nelle difficoltà interpretative della disciplina legislativa applicabile ed essendo pacifico tra le parti che le fatture sono state, alla fine, definitivamente annullate”).

3. Il secondo motivo è inammissibile perché della questione indicata dal ricorrente non vi è traccia nella sentenza impugnata, né il ricorrente offre elementi, nel rispetto del principio di specificità, per ritenere che nel caso di specie gli importi per cui è causa attengano ai contributi dedotti dal ricorrente. Qualora una questione giuridica implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 32804; Cass., Sez. II, 24 gennaio 2019, n. 2038).

4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla per le spese. Non opera a carico dell’Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., Sez. III, 14 marzo 2014, n. 5955).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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