Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6906 del 24/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6906 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Fallimento PRG Internationale s.r.1., in persona del legale rapp.te pro tempore,

Intimato

per la cassazione della sentenza della Conunissione Tributaria Regionale della Lombardia
n. 106/2012/28

depositata il 23/7/2012;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 5/3/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da PRG Internationale s.r.l.

contro l’Agenzia delle Entrate è

stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’
Agenzia contro la sentenza della CTP di Milano n. 8/21/2011 che aveva accolto il
ricorso avverso la cartella di pagamento n. 06820100011332202-3 per ires iva e irap 2004

Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n. f2- 2 .9 ii 5

2’65

217i

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 24/03/2014

Il ricorso proposto

si articola in due

motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto

l’intimatO. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del
ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 5/3/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione

14 della L.890/1982, 19 del d.lvo 546/92„ 140, 149, 156 e 160 c.p.c. in relazione all’art.
360 n. 3 c.p.c. / laddove la CTR ha ritenuto inesistente la notifica del prodromico avviso di
accertamento in quanto il relativo avviso di ricevimento non risultava compilato nella sezione relativa alle motivazioni della mancata consegna.
Il ricorso è fondato. Questa Corte ha già affermato (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 272 del 2014;
Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012) che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere
notificato l’avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell’ufficiale
giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la
consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre
1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art.
140 cod. proc. civ. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale,
non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico.
La mancata tempestiva impugnazione dell’avviso comporta la defmitività dello stesso con
conseguente inammissibilità dell’impugnazione proposta avverso la cartella di pagamento.
La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va
rigettato il ricorso proposto dal Fallimento PRG International s.r.l. avverso la cartella di
pagamento n. 06820100011332202-3 per ires iva e irap 2004. L’esito del giudizio giustifica
la condanna del Fallimento alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria,
delle spese del grado di appello che si liquidano in complessivi € 4.000,00, e di quelle del
giudizio di cassazione liquidate in complessivi E 12.000,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 7,V0

Ordinanza pag. 2

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 8 e

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il
ricorso proposto dal Fallimento PRG International s.r.l. avverso la cartella di pagamento n.
06820100011332202-3 per ires iva e irap 2004; condanna il Fallimento alla rifusione, in
favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado di appello che si liquidano in
complessivi E 4.000,00 e quelle del giudizio di cassazione liquidate in complessivi E

Così deciso in Roma, 5/3/2014

Il Pres sente
dott. M

12.000,00, oltre spese prenotate a debito.

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