Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6906 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. I, 11/03/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 11/03/2020), n.6906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 34132/18 proposto da:

-) S.C., elettivamente domiciliato a Roma, viale Eritrea

96, presso lo studio dell’avvocato Claudia De Palma, difeso

dall’avv. Federica Martini in virtù di procura speciale apposta in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Milano 30.10.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

3.12.2019 dal Consigliere relatore Dott. Rossetti Marco.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

S.C., cittadino nigeriano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

a fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato la Nigeria per essere stato arrestato dopo essere rimasto “coinvolto nell’uccisione d’una scimmia”, e per “sottrarsi alla vendetta della comunità”;

la Commissione Territoriale rigettò l’istanza;

avverso tale provvedimento S.C. propose ricorso dinanzi al Tribunale di Milano ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, che lo rigettò con decreto 30.10.2018;

il Tribunale ritenne che:

(a) il ricorrente non era credibile, perchè aveva fornito una versione dei fatti contraddittoria e lacunosa; e comunque nella zona ove avvennero i fatti la scimmia non era un animale sacro, e l’uccisione di esso non poteva comportare le gravi conseguenze paventate dal ricorrente;

(b) il diritto all’asilo non spettava perchè, non essendo il ricorrente credibile, non era possibile stabilire se avesse davvero lasciato il suo Paese per sfuggire alla tortura o ad una condanna a morte;

(c) il diritto alla protezione sussidiaria non spettava, poichè nella regione di provenienza del ricorrente non era in atto una violenza indiscriminata derivante da conflitti armati;

(d) non sussistevano nemmeno i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 5), perchè il ricorrente non aveva neppure allegato alcuna circostanza specifica idonea a palesarne la vulnerabilità;

il decreto è stato impugnato per cassazione da S.C. con ricorso fondato su cinque motivi;

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11;

sostiene che il procedimento svolto dinanzi al Tribunale sarebbe nullo, perchè il Tribunale non ha interrogato personalmente il richiedente asilo;

il motivo è infondato;

il ricorrente mostra di confondere la fissazione dell’udienza, che è sempre necessaria quando non vi sia stata la videoregistrazione dell’interrogatorio reso dinanzi la commissione territoriale, con l’audizione della parte, la quale è invece rimessa ad una scelta discrezionale del giudice di merito, scelta la cui discrezionalità è coessenziale al funzionamento di qualsiasi processo civile, dal momento che costituirebbe un inutile appesantimento obbligare il giudice a interrogare la parte anche quando, ad esempio, debba decidersi soltanto sulla ammissibilità o tempestività del ricorso;

la decisione del Tribunale è dunque conforme a quanto ripetutamente stabilito da questa Corte, e cioè che “nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero. (Sez. 1 -, Sentenza n. 5973 del 28/02/2019, Rv. 652815 – 01; nello stesso senso, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2817 del 31/01/2019, Rv. 652463 – 01; Sez. – Sentenza n. 17717 del 05/07/2018, Rv. 649521 – 05; Sez. 1 -, Ordinanza n. 3029 del 31/01/2019, Rv. 652410 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3003 del 07/02/2018, Rv. 647297 – 01);

col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2; censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inattendibile il suo racconto;

il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto il giudizio di inattendibilità soggettiva non è sindacabile in sede di legittimità, poichè costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito;

col terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8;

lamenta che la il Tribunale ha trascurato di prendere in considerazione le “precarie condizioni in cui il ricorrente avrà certamente vissuto in Libia”;

il motivo è inammissibile, in quanto la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione internazionale va valutata con riferimento al paese di origine, non certo con riferimento al paese di transito;

questa Corte, al riguardo, ha già più volte affermato che “nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il paese di transito potrà rilevare (solo) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese” (Sez. 1 -, Ordinanza n. 31676 del 06/12/2018, Rv. 651895 – 01);

i fatti avvenuti nel paese di transito possono dunque rilevare in un solo caso: quando essi siano stati talmente traumatici, da ingenerare nel richiedente asilo una situazione di vulnerabilità, come tale idonea alla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari: come, ad esempio, nel caso di ripetute violenze sessuali subite nel paese di transito (in tal senso, da ultimo, Sez. 1 -, Ordinanza n. 13096 del 15/05/2019, Rv. 653885 – 01);

nel caso oggi in esame, tuttavia, il ricorrente non ha mai nè allegato, nè descritto, il vissuto trascorso in Libia, nè mai prospettato che esso fosse idoneo a giustificare una richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari;

col quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che nella regione di sua provenienza non sussisterebbe una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato;

il motivo è inammissibile;

il Tribunale infatti, citando fonti internazionali attendibili ed aggiornate, ha espressamente preso in considerazione la condizione sociopolitica della zona di provenienza del richiedente asilo, ed ha escluso che in essa sussista una condizione di violenza indiscriminata;

lo stabilire, poi, se siano più attendibili le COI (Country of Origin Informations) citate dal Tribunale, o quelle invocate dal ricorrente, è questione di puro merito, sottratta al sindacato di legittimità;

col quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5; censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che sussistessero i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

lamenta il ricorrente che il Tribunale avrebbe adottato la propria decisione senza prendere in esame le prove documentali da lui offerte, e dimostrative dell’avvenuto inserimento “nel contesto italiano”;

preliminarmente va rilevato come il ricorrente, pur lamentando un vizio di violazione di legge, nella sostanza si duole dell’omesso esame di fatti che assume essere decisivi (così il ricorso, p. 16); tale doglianza va dunque qualificata ex officio come denuncia del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5; così qualificato il motivo, esso appare fondato;

il Tribunale è nel vero quando osserva, in punto di diritto, che “il livello di integrazione dello straniero – che soggiorni provvisoriamente in Italia in attesa che venga definita la sua domanda di protezione internazionale – non può costituire, di per sè solo, un motivo di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari”;

nell’applicare tale principio al caso di specie, il Tribunale ha ritenuto in facto che “il ricorrente risulta svolgere attività lavorativa inserita insieme alle altre documentate attività, nel percorso di accoglienza in attesa della definizione della domanda di protezione”;

tuttavia dalla documentazione prodotta dal ricorrente, ed il cui omesso esame è censurato in questa sede, risulta che il ricorrente, oltre a svolgere attività di volontariato, abbia svolto altresì attività di collaborazione coordinata e continuativa in favore d’una società commerciale (allegato n. 12 al ricorso introduttivo, richiamato a p. 16, ultimo capoverso, del ricorso per cassazione);

un lavoro stabile, effettivo e continuativo in favore d’una società commerciale, valutato unitamente a tutte le altre circostanze del caso concreto, potrebbe teoricamente rilevare ai fini del giudizio richiesto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5; l’omesso esame di tale circostanza pertanto integra gli estremi del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, ed impone la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, affinchè il Tribunale proceda, coeteris paribus, a riformulare il proprio giudizio sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, alla luce della suddetta circostanza;

le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

(-) accoglie il quinto motivo di ricorso;

(-) dichiara inammissibili gli altri;

(-) cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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