Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6906 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 6906 Anno 2016
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: DORONZO ADRIANA

Data pubblicazione: 08/04/2016

SENTENZA
sul ricorso 2954-2014 proposto da:
BARRECA CARMELO P.I. 00815910898, titolare omonima
azienda agricola, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA BANCO DI S. SPIRITO 48, presso lo studio
dell’avvocato AUGUSTO D’OTTAVI, rappresentato e difesa
dall’avvocato SEBASTIANO LEONE, giusta delega in atti;

2016

ricorrente

contro

171

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA
80078750587,

SOCIALE C.F.

in persona del Direttore e legale

rappresentante pro tempore,in proprio e quale

`dtifr”\

mandatario della
S.C.C.I. S.P.A.

CARTOLARIZZAZIONE CREDITI

INPS

C.F. 05870001004, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

presso

rappresentato e

difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO,

giusta delega in atti;
– controricorrnte-

nonchde contro
SERIT SICILIA SPA, OGGI RISCOSSIONE SICILIA SPA;

avverso la sentenza n.

intimata

1503/2012 della CORTE D’APPELLO

di CATANIA, depositata il 24/01/2013 R.G.N. 373/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA
DORONZO:
udito l’Avvocato MARITATO LELIO;
udito

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE,

Udienza 14 gennaio 2016
R.G. n. 2954114
Barreca I NYS +I

Svolgimento del processo
1.

La Corte d’appello di Catania, con sentenza depositata in data

24 gennaio 2013, ha rigettato l’appello proposto da Carmelo

Barreca contro la sentenza resa dai Tribunale di Siracusa, di rigetta
dell’opposizione proposta dall’appellante contro la cartella

esattoriale notificatagli in data 17 giugno 2002 e con la quale era
stato richiesto II pagamento di C 177.651,03 a titolo di contributi
omessi quale imprenditore agricolo.

2.

La Corte ha confermato la decisione del primo giudice che

aveva ritenuto tardiva l’eccezione di prescrizione non sollevata dell’
opponente nel ricorso in opposizione; ha dichiarato inammissibile
l’eccezione di nullità del ruolo e della cartella in quanto proposta
per la prima volta in appello; ha ritenuto che il ricorrente non
avesse contestato il merito della pretesa contributiva ma solo
lamentato l’erronea determinazione del quantum richiesto per non
essere state operate in suo favore le riduzioni per calamità naturali
riconosciute da decreti ministeriali; infine ha confermato il rigetto
di tale ultima pretesa, in difetto di prova, gravante sull’opponente,
delle condizioni per usufruire dei benefici contributivi.
Contro la sentenza, il ricorrente propone ricorso per cessazione
sostenuto da cinque motivi, ai quali resiste l’Inps, anche per conto
della Società di cartolarizzazione dei crediti INPS con controricorso.
La Riscossione Sicilia s.p.a., già Serit Sicilia s.p.a., non svolge

attività difensiva.
Motivi della decisione
1.

Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza per la

violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 602/1973, in relazione
all’art. 360, comma primo, n. 3 e 5 cod.proc.civ. Lamenta che la
Corte avrebbe dovuto dichiarare la nullità del ruolo e della cartella

esattoriale attraverso il rilievo d’ufficio dei

vizi, costituiti dalla

mancata sottoscrizione del ruolo da parte del funzionario
legittimato ex art. 12 d.p.r. 602/1977 (recte: 1973); dal difetto dei
requisiti di legittimità dei ruolo come previsti dall’art. 1 del d.m. n.
321/1999 contenente l’indicazione necessaria dell’ente creditore e
della data di consegna al concessionario; dal mancato rispetto dei
termine di cui all’art. 25 del d.p.r. n. 602/1973, ossia della notifica

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Uditi= 14 gennaio 2016
R.G. n. 2954/14
Barreca ci INPS +1

della cartella entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a
quello di consegna del ruolo. Aggiunge inoltre, quale vizio di
nullità, la mancanza di motivazione adeguata del provvedimento e
l’indicazione nella cartella dell’INP5 quale soggetto creditore,
nonostante la cessione del credito alle società di cartolarizzazione
ai sensi dell’art.,13 della legge n. 448/1998.

Il motivo è inammissibile, oltre ad essere infondato.
L’inammissibilità sta nel fatto che la parte non trascrive né
deposita unitamente al ricorso la cartella esattoriale e Il ruolo, in
relazione ai quali Mega l’esistenza di vizi tali da determinarne la
nullità, né infine offre precise indicazioni per una facile reperibilità
dei detti documenti nel presente giudizio. Con ciò viola il duplice
onere imposto, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 366,
primo comma, n. 6, c.p.c., e, a pena di improcedibilità, dall’art.
369, secondo comma, n. 4, c.p.c. di indicare esattamente nell’atto
introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte
si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto,
trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di
consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del
motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di
parte (v. da ultimo, Cass., 12 dicembre 2014, n. 26174; Cass., 7
febbraio 2011, n. 2966).

1.2. – L’infondatezza, invece,gel fatto che correttamente la Corte
ha ritenuto inammissibile, in quanto proposta solo in grado di
appello, la questione della nullità del ruolo e, conseguentemente,
della cartella, dovendosi in proposito rammentare che in un
giudizio di natura impugnatoria – mista quale quello in esame, le
ipotesi di nullità sono soggette al principio di conversione In motivi
di gravame, con la conseguenza che le forme di invalidità dell’atto
impositivo, ove anche dal legislatore indicate sotto il

‘,amen di

nullità, non sono rilevablii d’ufficio, né possono essere fatte valere
per la prima volta nel giudizio di cassazione (cfr. Cass., 9
novembre 2015, n. 22810). L’oggetto del giudizio in esame è
infatti circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa
effettivamente avanzata con l’atto impugnato alla stregua dei
presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, e avente un oggetto
rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal debitore con i
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Udienza 14 gennaio 2016
R.G. n. 2954/14
Barreca INPS 1-1

motivi specificamente dedotti nei ricorso introduttivo di primo
grado (cfr. sia pur con riferimento al giudizio tributario, Cass., 19
giugno 2015, n. 12768; Cass., 25756 del 05/12/2014). Nel caso di
specie è pacifico che le nullità, qui prospettate dalla parte
ricorrente, non erano state eccepite quale motivo di opposizione
avverso la cartella di pagamento, sicché ogni indagine sulle stesse

è stata correttamente ritenuta preclusa dalla Corte territoriale.

2. — Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la
falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 335/1995, nella parte in
cui li giudice ha ritenuto tardiva l’eccezione di prescrizione, senza
considerare che in materia di contribuzioni previdenziali e
assistenziali la prescrizione è sottratta alla disponibilità delle parti
integrando un’ipotesi di estinzione

ex lege

del rapporto

obbligatorio, indipendentemente dalla specifica eccezione di parte.
Anche questo motivo è inammissibile. La mancata trascrizione ed il
mancato deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della
cartella esattoriale, impedisce di verificare Il carattere decisivo
della censura in difetto di elementi che consentano di verificare gli

anni di riferimento dei contributi omessi ed il giorno di esordio del
termine di prescrizione. Oltre a ciò, deve ribadirsi che, come
correttamente rilevato dal giudice di appello, nel giudizio di
opposizione a cartella di pagamento la ” causa petendi” è costituita
dai motivi posti a fondamento della stessa opposizione, e,
pertanto, il giudice non può rilevare d’ufficio i vizi dell’atto o del
procedimento diversi da quelli tempestivamente allegati o che
comunque risultino ex actis. Ciò vale anche per la prescrizione del
diritto a ricevere i contributi omessi e le relative somme
aggiuntive, considerato altresì che anche l’eccezione di
prescrizione suppone la puntuale allegazione dei fatti

che

costituiscono il substrato per la sua rilevabilità e operatività (cfr. in

genere, Cass., 14 luglio 2010, n. 16542; Cass., 27 luglio 2005, n.
15661; v. pure Cass., orci., 7 maggio 2013, n. 10531).
3.- Con il terzo motivo la parte ricorrente censura la sentenza per
“violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ., in relazione
all’art. 360, comma 1°, n. 3,5 cod.procciv.”, nonché “omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso
e decisivo per il giudizio”, costituito dal rilievo che era onere

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Udienza 14 gennaio 2016

R.O. n.254/14
Barreca e/ INPS +1

dell’INPS provare i fatti costitutivi della sua pretesa, onere non
assolto, con la conseguenza che l’opposizione avrebbe dovuto
essere accolta in applicazione della regola di giudizio insita nell’art.
2697 cod.civ.
3.1. – Il motivo è infondato. La Corte territoriale non ha violato

alcuna delle regole in materia di ripartizione degli oneri probatori

solo osservato che il ricorrente in opposizione non ha

che vigono nei giudizi di opposizione cartella esattoriale, ma ha
mai

contestato l’an della pretesa contributiva dell’istituto previdenziale,
limitandosi a contestarne solo il

quantum.

A fronte di tale

statuizione era onere della parte dimostrare, attraverso la
trascrizione anche solo In stralcio del ricorso in opposizione o di
altro atto difensivo, in quale fase processuale ed in che termini vi
sarebbe stata una sua contestazione specifica sul punto (Cass., 28
giugno 2012, n. 10853; Cass., 4 aprile 2005, n.6972). è opportuno
Infatti rammentare che anche nel processo previdenziale,
caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa
tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme
del codice di procedura civile, in quanto compatibili, è applicabile il
principio generale di non contestazione che informa il sistema
processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di
ritenere non abbisognevoli di prova i fatti non espressamente
contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e
416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del
processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nei
dovere di lealtà e di probità previsto dall’art. 88 cod. proc. civ., il
quale impone alle parti di collaborare fin dall’inizio a circoscrivere
la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di
economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla
luce del novellato art. 111 Cost_
4. – Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e la

falsa applicazione degli artt. 113 e 116 cod.proc.civ., 5 legge n.
185/1992, in relazione all’art. 360, comma

1°, n.

4 e 5

cod.proc.civ.; nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio,
costituito dal fatto che sussisteva la prova del suo diritto
all’esonero parziale dei contributi, per il periodo 1993-1997, in
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Udienza 14 gennaio 2016
R.G. n. 2454/14
Barreca e/ INPS +1

forza dei decreti ministeriali che avevano riconosciuto lo stato di
calamità naturale e delle domande di esonero parziale
puntualmente presentate.
— La sentenza è immune anche da questa censura. La Corte
ha correttamente ritenuto che sia onere dell’opponente, il quale
intende giovarsi di sgravi o di altri benefici contributivi, fornire la

prova dei presupposti per usufruire dello sgravio o
dell’agevolazione (Cfr. 22 luglio 2014, n. 16639; Cass., 29 luglio
2014, n. 17179; Cass., 11 novembre 2009, n. 23875). Tale prova,
secondo la corte territoriale, non è stata offerta, non avendo il
ricorrente provato l’ubicazione dei fondi colpiti da calamità nelle
zone oggetto dei decreti ministeriali, la natura delle colture e la
misura dei danni subiti, e non potendo peraltro questa prova
essere desunta dalla presentazione delle richieste di esonero dal
pagamenti dei contributi.
Si tratta di un giudizio congruo ed esaustivo, sicché non si
ravvisano i dedotti vizi motivazionali, ove peraltro si abbia riguardo
alla nuova formulazione dell’art. 360, comma 1°, n. 5,
cod.proc.civ., il quale prevede che la sentenza può essere
impugnata per cessazione “per omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le
parti”, ed è applicabile alla controversia in esame per effetto della
disposizione transitoria contenuta nell’art. 54, comma 3°, d.l. 22
giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7
agosto 2012, n. 134, trattandosi di sentenza di appello pubblicata
dopo 11 settembre 2012.
Va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte ( Sez. Un. 7 aprile
2014, nn. 8053, 8054) hanno avuto modo di precisare che a
seguito della modifica dell’art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c., il vizio
di motivazione si restringe a quello di violazione di legge e, cioè,
dell’art. 132 c.p.c., che impone ai giudice di indicare nella sentenza
“la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione”,

secondo quello che è stato definito il

“minimo

costituzionale” della motivazione. Ed infatti perché la violazione
sussista si deve essere in presenza di un vizio “così radicale da
comportare con riferimento a quanto previsto dall’art. 132, n. 4,
c.p.c. la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”,
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Udienza 14 gennaio 2016
R.G. n. 2954/14
Barreett c/ INPS +1

fattispecie che si verifica quando la motivazione manchi del tutto,
oppure formalmente esista come parte del documento, ma le
argomentazioni siano svolte in modo «talmente contraddittorio da
non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come
giustificazione del decisum”.
Pertanto, a seguito della riforma del 2012 scompare li controllo

sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza,
ma resta il controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta
omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo
della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta).
Inoltre, il vizio può ottenere solo alla quaestio facti (In ordine alle
quaestiones juris non è configurabile un vizio di motivazione) e

deve essere testuale, deve, cioè, attenere alla motivazione in sé, a
prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
In altri termini, l’omesso esame deve riguardare un fatto storico,
principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della
sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di
discussione e che abbia carattere decisivo (vale a dire che se
esaminato avrebbe determinato un esito diverso della
controversia). Nel caso di specie, il ricorrente non indica neppure
quale sarebbe il fatto non preso in esame dai giudice del merito,
che, ove esaminato, avrebbe condotto ad un diverso esito della
controversia.
Per contro è corretto il principio affermato dalla Corte secondo cui
il titolare di azienda agricola che, nei giudizio di opposizione a
cartella di pagamento di contributi non versati, contesti il quantum
della pretesa deducendo di avere diritto ad usufruire dell’esonero
parziale in conseguenza della dichiarazione dello stato di calamità
naturale ai sensi della legge n. 185/1992 e dei D.M.
30/3/1998,18/4/1996, 25/2/1993, 23/12/1998,14/4/1999,
31/1/1994,19/4/ 2000, è onerato della prova dei relativi
presupposti di applicabilità degli esoneri, in particolare della
collocazione dei fondi colpiti dall’evento naturale nelle zone
delimitate, del tipo di coltura e dell’entità dei danni in misura non
inferiore alla percentuale fissata dalla legge, e non potendo questa
prova essere desunta dalla mera presentazione delle domande di
esonero.

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Udienza 14 gennaio 2016
R.C. n. 2954114
Barreea CI MIPS +1

5.

– Con il quinta e ultimo motivo il ricorrente denuncia la

violazione dell’art. 91 ood.proc.civ. lamentando la condanna alle
spese del giudizio. Il motivo è palesemente infondato, avendo la
Corte territoriale fatto corretta applicazione della norma in esame,
condannando al pagamento delle spese di lite la parte la cui
domanda è stata integralmente rigettata.
condannato al pagamento delle spese del presente giudizio nei
confronti del controricorrente. Nessun provvedimento sulle spese
deve invece adottarsi nei confronti della parte che non ha svolto
attività difensiva. Poiché il ricorso è stato notificato in data
successiva al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
dell’art. 13, comma 1, del d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso ; condanna il ricorrente al pagamento in
favore dell’INPS delle spese del presente giudizio, liquidate in €
100,00 per esborsi e C 5000,00 per compensi professionali, oltre
spese generali liquidate nella misura forfettarla del 15%. Nulla per
le spese della parte rimasta intimata. Ai sensi dell’art. 13, comma
1, quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio il 14 gennaio 2016
Il Presidente

6. – In definitiva, il ricorso deve essere respinto ed il ricorrente

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