Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6905 del 24/03/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 6905 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
Ricorrente
per legge
Contro
Albatross s.r.l. in persona del legale rapp.te pro tempore
Intimata
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia
n. 187/2011/44
depositata il 12/12/2011
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 5/3/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Albatross s.r.l.
contro l’Agenzia delle Entrate è stata
definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’ Agenzia
contro la sentenza della CTP di Milano n. 248/29/09 che aveva accolto il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 06820080017605183 per iva 2004.
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.
3850/13
Ordinanza pag. 1
f
Data pubblicazione: 24/03/2014
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto
l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento
del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 5/3/2014 per l’adunanza della Corte in
Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
la CTR afferma che l’omessa presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo
in cui è sorto il credito iva non precluderebbe il diritto di utilizzare lo stesso in compensazione
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Ordinanza n.
13090 del 25/07/2012) secondo cui, in tema di IVA, in caso di mancata presentazione della
dichiarazione annuale si determina la perdita definitiva del diritto di avvalersi delle eccedenze maturate a credito per quell’anno, dal momento che l’omessa dichiarazione vale, “a
fortiori”, come mancato computo, ma non la perdita del diritto al rimborso nel rispetto dei
limiti di legge.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della
Lombardia
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma, 5/3/2014
IP esidente
Cicala
Assume la ricorrente la violazione degli artt. 8 del dpr 322/98 e 19 del dpr 633/72 laddove