Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6905 del 17/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/03/2017, (ud. 13/09/2016, dep.17/03/2017),  n. 6905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 13360 del ruolo generale dell’anno

2012, proposto da:

s.p.a. Logista Italia, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine

del ricorso, dagli avvocati Stefano Petrecca e Rosamaria Nicastro,

presso lo studio dei quali in Roma, alla via Giovanni Paisiello, n.

33, elettivamente si domicilia;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’economia e delle finanze e Amministrazione Autonoma

dei Monopoli di Stato, in persona del direttore pro tempore,

entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12, si domiciliano;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sezione 1, depositata in data 24 novembre 2011,

703/0/11;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 1

settembre 2016 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

uditi per la contribuente l’avv. Enrico Pauletti, per delega

dell’avv. Rosamaria Nicastro e per il Ministero e l’Amministrazione

dei Monopoli l’avvocato dello Stato Anna Collaboletta;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale De Augustinis Umberto, che ha concluso per la dichiarazione

di estinzione.

Fatto

La società ha ricevuto notificazione di un’ingiunzione di pagamento con la quale l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha richiesto il pagamento dell’accisa gravante su tabacchi lavorati trafugati dal deposito fiscale da essa gestito.

La Commissione tributaria provinciale ha respinto la relativa impugnazione e quella regionale ha rigettato l’appello proposto dalla contribuente, rimarcando anzitutto la compiuta motivazione dell’ingiunzione, procedendo a qualificare l’atto come strumento di comunicazione di una pretesa integralmente disciplinata dalla legge e, nel merito, escludendo che la sottrazione del bene, sia essa dovuta a furto o anche a rapina, possa essere equiparata, ai fini del riconoscimento del diritto all’abbuono, alla perdita, da intendere come dispersione del prodotto.

Avverso questa sentenza propone ricorso s.p.a. Logista Italia per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, il terzo dei quali articolato in due censure, cui l’Amministrazione del Monopoli ed il Ministero reagiscono con controricorso.

Diritto

1.- Il giudizio va dichiarato estinto, essendo intervenuta rinuncia ritualmente notificata alle parti costituite.

1.1.-Segue la condanna alle spese nei confronti della sola Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, oggi Agenzia delle dogane e dei monopoli, in quanto il ricorso è inammissibile nei confronti del Ministero, estraneo ai gradi di merito del giudizio, il quale, costituendosi, non ha proposto alcuna eccezione al riguardo. Il che comporta la compensazione delle relative voci di spesa.

PQM

la Corte:

dichiara estinto il giudizio e condanna la contribuente a pagare le spese di giudizio sostenute dall’Amministrazione dei monopoli dello Stato, che liquida in Euro 3000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Compensa le voci di spesa relative al Ministero.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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