Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6904 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 6904 Anno 2016
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: TORRICE AMELIA

SENTENZA
sul ricorso 2191-2014 proposto da:

CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA RAGIONIERI
PERITI COMMERCIALI C.E. 80059790586, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in

ROMA, VIA ANTONIO

RERTOLONI 44/46,

presso lo studio dell’avvocato MATTIA PERSIANI, che la
2016
158

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI
BERETTA, giusta delega in atti;

– ricorrente contro
IANNONE FRANCESCO C.F. NNNFNC44L07G925A, elettivamente

Data pubblicazione: 08/04/2016

domiciliato in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO 69, presso lo
studio dell’avvocato ALBERTO BOER, che lo rappresenta
e difende unitamente agli avvocati GIORGIO

ANTONIO

GUERELLO, STEFANO SCOTTO, giusta delega in atti;

contrari corrente-

di GENOVA, depositata il 11/07/2013 R.G.N. 301/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA
TORRICE;
udito l’Avvocato BERETTA GIOVANNI;
udito l’Avvocatyo BOER PAOLO per delega verbale
Avvocato BOER ALBERTO;

udito

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott.

MARCELLO MATERA che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 379/2013 della CORTE D’APPELLO

NRG 021912014
Ud. 14.1.2016
Pres. Marnmone
Est. Torrice

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.

Con ricorso al giudice del lavoro di Genova Iannone Francesco, titolare di pensione di

anzianità a carico della Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza Ragionieri e Periti
commerciali (CNRP) dal 1.12.2003, aveva chiesto che la Cassa stessa fosse condannata a

antecedente la delibera adottata dalla Cassa in data 22.6.2002.
2.

Il Tribunale, respinta l’eccezione di decadenza formulata dalla cassa ai sensi dell’art. 47

del DPR 639/1970, aveva affermato il diritto dello Iannone alla liquidazione della pensione di
anzianità con applicazione del principio del

pro rata, in relazione all’anzianità maturata

anteriormente a detta delibera ed ha condannato la cassa al pagamento della prestazione
richiesta, oltre accessori di legge.
3.

Adita in sede di appello dalla Cassa, la Corte di Appello di Genova, con la sentenza in

data 28.6/11.7.2013, ha confermato la sentenza di primo grado.
4.

La Corte ha ritenuto che l’art. 47 del DPR 639/1970, norma di stretta interpretazione, è

applicabile soltanto allinps.
5.

Nel merito ha affermato che il rispetto del principio del pro rata, affermato dall’art. 3

comma 12 della legge 335/1995, impone che i provvedimenti adottandi dalle Casse di
previdenza allo scopo di assicurare l’equilibrio del bilancio devono garantire la intangibilità degli
effetti derivanti, per gli assicurati le cui prestazione pensionistiche non siano state ancora
acquisite, delle quote di contribuzione già versate e, quindi, della misura delle prestazioni
potenzialmente maturate in itinere.
6.

Negata la natura interpretativa e, dunque, l’efficacia retroattiva, all’art. 1 comma 763

della Legge 296/2006, la Corte territoriale ha escluso che gli atti ed i provvedimenti adottati
prima della entrata in vigore dall’art. 1 c. 763 della legge 296/2006 fossero stati validati, in
quanto la disposizione si limitava a prevederne la salvezza ma non anche a consentire il vaglio
della loro legittimità alla luce della nuova disciplina.
7.

La Cassa ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e io Iannone ha

resistito con controricorso.
8.

Fissata la discussione dinanzi alla Sezione Lavoro e depositate memorie da entrambe le

parti, il Collegio ha disposto il rinvio a nuovo ruolo, essendo stato rimesso al Primo Presidente,
per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, un ricorso avente ad oggetto questioni
analoghe a quelle oggetto del presente giudizio.
9.

La Cassa ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1

riliquidare il trattamento pensionistico secondo le modalità di calcolo previste nel tempo

NRG 021912014
Ud. 14.1.2016
Pres. Mammine
Est Torrice

I motivi del rico(so

10.

Con il primo motivo la ricorrente denunzia. ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.,

violazione e falsa applicazione dell’art. 443 c.p.c. e del D.P.R. n.639 del 1970, art. 47, comma
2, nel testo modificato dal D.L. n. 98 del 2011.
Sostiene che ad essa ricorrente, da considerarsi, ai sensi della L. n. 196 del 2009,

amministrazione pubblica a tutti gli effetti, è applicabile la decadenza invocata.

12.

Con il secondo motivg

la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c, 1 n.3 c.p.c.,

violazione dell’art. 3, c. 12, della 1. 8.08.95 n. 335, come modificato dall’art. 1 comma 763
della legge 296/2006, in relazione alla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1
comma 448 della legge 147/2013
13.

Premesso che la norma di cui all’art. 1 comma 448 della legge 147/2013, per il suo

valore di interpretazione autentica dell’art. 1 comma 763 della legge 296/2006, avrebbe
portata dirimente in ordine alla legittimità delle delibere adottate, sostiene che il comma 763
dell’art. 1 della legge 296/2006 non si è limitato a modificare l’art. 3, c. 12, ma ha
espressamente introdotto la salvezza degli atti e delle deliberazioni assunte in precedenza ed
approvate dal Ministero vigilante, con ciò intendendo mantenere la validità delle scelte volte a
salvaguardare l’equilibrio di gestione nel lungo periodo. Per tale ragione le determinazioni
assunte dalla CNRP nel 1997 assumerebbero ex lege il crisma della legittimità, anche se non
hanno applicato rigorosamente il principio del pro rata.
14.

Deduce che l’interpretazione della Corte territoriale non sarebbe interpretazione corretta

del principio del pro rata, ma costituirebbe, invece, l’applicazione di un principio di miglior
favore sconosciuto al diritto previdenziale.

15.

Con il terzo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.1 n. 3 c.p.c.,

violazione e falsa applicazione dell’art. 3, c. 12, della legge 335 del 1995.
16.

Deduce che la sentenza impugnata concepisce il principio del pro rata in maniera

distorta e lamenta, in sostanza, che la sentenza impugnata non afferma che la pensione debba
essere riliquidata secondo i vari criteri di calcolo succedutisi nel tempo (I. 9.02.63 n. 160, 1.
30.12.91 n. 414 con il regolamento di esecuzione 1.01.95, 1. 8.08.95 n. 335 con le modifiche
del regolamento apportate con le delibere del Comitato del 28.06.97 e del 26.7.1997, e,
ancora, con le delibere del 22,6.2002, e, quindi, del 7.6.2003 e del 20.12.2003), in relazione
alla contribuzione via via maturata (il che costituirebbe interpretazione rigorosa del principio
del pro rata), ma statuisce che la riliquidazione debba essere effettuata sulla base di un solo
criterio, quello previsto dal regolamento del 1995, prima delle modifiche apportate dalla
delibera del 28.06.97, che sul piano monetario è più favorevole all’assicurato.
2

11.

NRG 02191 2014
Ud. 14.1.2016
Pres. Maimmone
Est. Torrice

17.

Questa interpretazione secondo la cassa non è interpretazione corretta del principio del

pro rata, ma costituisce l’applicazione di un principio di miglior favore sconosciuto al diritto

18.

Esame dei motivi. Le sentenze delle SSUU n. 18136/2015 e n.17742/2015

19.

Sul primo motivo

20.

Il motivo in esame è infondato per la preminente ed assorbente ragione che la

disposizione contenuta nell’art. 47 comma 2 D.P.R. n.639 del 1970, adottata in attuazione
della delega legislativa per Il riordino degli organi di amministrazione dell’Istituto nazionale
della previdenza sociale, non trova applicazione nel caso di specie, atteso che la previsione di
cui alla L. n. 196 del 2009, art. 1, comma 2, è dettata “ai fini della applicazione delle

disposizioni in materia di finanza pubblica” e che il DI 98/2011 non ha modificato l’impianto
della originaria disposizione, quanto agli Enti ai quali si applica (Gess. 845/2015).
21.

Sul secondo e sul terzo motivo

22.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente perché pongono

questioni di interpretazione delle leggi che delineano l’intero quadro normativa che disciplina la
materia dei trattamenti pensionistici erogati dalla CNRP, vanno scrutinati alla luce dei principi
di diritto affermati dalle SS.UU nelle sentenze n. 18136 in data 23.6/16.9.2015 e n.
17742/2015 in data 23.6/8.8.2015, relative a fattispecie in fatto ed in diritto in parte
sovrapponibili a quella in esame.
23.

Nella richiamate sentenze le SSUU hanno ricostruito la storia, le funzioni e la natura

della Cassa ricorrente ed il complesso quadro normativa di fonte legale e di fonte interna, i
contrasti giurisprudenziali che avevano motivato l’intervento delle stesse SSUU, e, per quanto
concerne la portata e gli effetti della disposizione, qualificata di interpretazione autentica
recata dall’art. 1 c. 488 della legge 27.12.2013 n. 147, i principi della Costituzione e quelli
dettati dall’Art. 6 della Convenzione CEDU, nella interpretazione datane dalla Corte di
Stasburgo.
24.

Le SSUU hanno affermato i principi di diritto, ai quali questo Collegio ritiene di dare

continuità nello scrutinio del ricorso in esame.
25.

In particolare nella sentenza 18136/2015 sono stati affermati i seguenti

principi di

diritto:
26.

A). Nel regime dettato dalla 1. 8.08.95 n. 335, art. 1, c. 12 (di riforma del sistema

pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche apportare dalla 1. 27.12.06
n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, c. 763, alla disposizione dell’art. 3, c. 12 della legge di
riforma, e quindi con riferimento alle prestazioni pensionistiche maturate prima del 1° gennaio
2007, la garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata – il cui rispetto è prescritto per gli enti
previdenziali privatizzati ex cLigs. 30.06.94 n. 509, quale è la Cassa nazionale di previdenza ed
3

previdenziale.

„JA

NRG 02191 2014
Ud. 14.1.2016
Pres. Mammone
Est. Torrice
assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, nei provvedimenti di variazione delle
aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio
di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in
modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle
modifiche derivanti dal provvedimenti suddetti – ha carattere generale e trova applicazione

pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio
retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare degli enti
suddetti.
27.

Con riferimento alle modifiche regolamentari adottate dalla Cassa nazionale di

previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (delibere 22.06.02,
7.06.03 e 20.12.03), che, nel complesso, hanno Introdotto il criterio contributivo distinguendo,
per gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata
con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo, opera – per il
calcolo della quota A dei trattamenti pensionistici liquidati fino al 31 dicembre 2006 – il
principio del pro rata e, quindi, trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo
della pensione.
28.

B). Invece per i trattamenti pensionistici maturati a partire dal 10 gennaio 2007 trova

applicazione il medesimo art. 3, comma 12, della 1. n. 335 del 1995, ma nella formulazione
Introdotta dal citato L. n. 296 del 2006, art. 1, c. 763, che prevede che gli enti previdenziali
suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di
lungo termine, “avendo presente” – e non più rispettando in modo assoluto – il principio del pro
rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti
dai provvedimenti suddetti e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra
generazioni, con espressa salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già
adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in
vigore della legge n. 296 del 2006.
29.

Tali atti e deliberazioni, in ragione della disposizione qualificata di interpretazione

autentica recata dalla 1. 27.12.13 n. 147, art. 1, c. 488 (disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge di stabilità 2014), si intendono legittimi ed
efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine.
Consegue che è legittima la liquidazione dei trattamenti pensionistici fatta dalla Cassa con
decorrenza del 1° gennaio 2007 nel rispetto della citata normativa regolamentare interna
(delibere 22.06.02, 7.06.03 e 20.11.03).
30.

I motivi in esame, in applicazione dei richiamati principi, vanno respinti perché lo

Iannone ha maturato il diritto a pensione in epoca precedente il 3.12.2006 (il 1.12,2003) e,
4

anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della

NRG 021912014
Ud. 14.12016
Pres. Mammone
Est. Torrice

quindi, risultano irrilevanti tanto la modifica apportata all’art. 3, c. 12, della legge 335 dall’art.
1, c. 763, della legge n. 296 del 2006 e, più che mai, l’interpretazione data dall’art. 1, c. 488
della legge n. 147 del 2013.
31.

I principi sopra richiamati evidenziano l’infondatezza della prospettazione difensiva,

sviluppata in maniera esplicita dalla ricorrente in sede di memoria difensiva depositata per

SSUU nelle sentenze n.18136/2015 e n.17742/2015 non sarebbero applicabili nella fattispecie
In esame, In cui verrebbe in rilievo il coefficiente di neutralizzazione introdotto con la delibera
del 7.6.2003 e tanto sul rilievo che le delibere del 7.6. 2003 e del 20.12.2003 non rientrerebbe
nel novero dei provvedimenti contemplati dall’art. 3 e. 12 della legge 335 del 1995.
32.

La garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata – Il cui rispetto è prescritto per

le casse privatizzate ex D.Lgs. 30 giugno 1994, n.509, nei provvedimenti di variazione delle
aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altre criterio
di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in
modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle
modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti – ha, infatti, carattere generale e trova
applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota
retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione
temporis, del criterio retributivo rispetto ai criterio contributivo introdotto dalla normativa
regolamentare delle Casse (Cass. SSUU 18136/2015, e, con specifico riferimento al cd cd
coefficiente di neutralizzazione Cass. 1243/2015, 1243/2015, 457/2015, 25155/2014,
18642/2012).
33.

Avuto riguardo all’incertezza della giurisprudenza e dei dubbi interpretativi, che hanno

sollecitato l’intervento delle Sezioni Unite, sussistono giusti motivi per compensare le spese del
giudizio di legittimità.
34.

Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall’art. 13, comma 1-

quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso
Compensa le spese del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo

5

l’odierna udienza, e nel corso della discussione orale, secondo cui i principi affermati dalle

NRG 02191 2014
Ud. 14.1.2016

Pres. Mammone
Est. Torrice
di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma

1 —bis dello

stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14.1.2016

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