Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6904 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. trib., 02/03/2022, (ud. 22/02/2022, dep. 02/03/2022), n.6904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17404/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale

dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

M.R.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia, Sezione staccata di Foggia, n. 242/27/15, depositata in data

9 febbraio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio

2022 dal consigliere Relatore Dott. D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La contribuente M.R. ha impugnato alcuni avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2005, 2006, 2007 e 2008 con i quali veniva rettificato il reddito della contribuente con metodologia sintetica a termini del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, quale effetto del riscontro di un elemento di capacità contributiva emerso nel 2008, consistente in un incremento patrimoniale, elemento che veniva spalmato anche sui periodi di imposta precedenti.

2. La contribuente ha dedotto – come risulta dalla sentenza impugnata – che l’incremento patrimoniale sulla base del quale l’Ufficio aveva rettificato il reddito del periodo di imposta in oggetto e di quelli precedenti era, in realtà, conseguente a una permuta immobiliare effettuata dal proprio genitore M.L., il quale aveva ceduto alla società Cesir Costruzioni SRL un’area edificabile verso stipulazione di un contratto preliminare di cosa futura relativa alla realizzazione di alcuni appartamenti ad edificarsi, versando una caparra successivamente scomputata. La contribuente assumeva che in sede di stipula del contratto definitivo, il dante causa M.L. aveva nominato acquirenti la ricorrente e i suoi due fratelli.

3. La CTP di Foggia ha accolto i ricorsi riuniti, ritenendo sussistere una donazione indiretta.

4. La CTR della Puglia, Sezione staccata di Foggia, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che l’immobile sul quale l’Ufficio fonda la presunzione di capacità reddituale costituisce donazione indiretta del padre della contribuente, trattandosi di immobile permutato e realizzato su area edificabile, già di proprietà del de cuius, formalmente intestato in sede di contratto definitivo alla contribuente.

5. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo; la contribuente intimata non si è costituita in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38. Osserva il ricorrente che i giudici di primo e secondo grado avrebbero svalutato “il valore probatorio attribuibile ex lege ad un atto pubblico di compravendita”, ove si evidenziava che la contribuente in sede di contratto definitivo aveva corrisposto, a titolo di pagamento del prezzo dell’acquisto dell’immobile, la somma di Euro 183.100,00. Ritiene il ricorrente che non sia stato adeguatamente illustrato dai giudici di appello in base a quali elementi si sarebbe verificata una donazione indiretta, ritenendo non provati gli antefatti dedotti dalla contribuente, quale la permuta del suolo edificabile con il bene immobile in oggetto. Deduce, inoltre, come non sia stata fornita la prova contraria della simulazione del contratto per “esigenze familiari”, né del fatto che si trattasse di redditi esenti, né essendo stati forniti elementi indiziari dotati di pregnanza indiziaria.

2. Il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di ragioni. Inammissibile e’, in primo luogo, la deduzione della simulazione per “esigenze familiari”, in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice di appello, conformemente alle conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado, ha ritenuto sussistere nel caso di specie una donazione indiretta e non una simulazione del contratto. La donazione indiretta risulta del tutto differente dalla simulazione, in quanto contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell’arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore. Ricorre, difatti, la donazione indiretta nel caso di acquisto di un immobile da parte di un soggetto, con denaro o altre risorse forniti da un terzo per spirito di liberalità, che si differenzia dalla simulazione giacché l’attribuzione gratuita viene attuata, quale effetto indiretto, con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti (Cass., Sez. II, 2 febbraio 2016, n. 1986; Cass., Sez.II, 27 febbraio 2004, n. 4015; Cass., Sez. II, 15 gennaio 2003, n. 502). Da questa diversa impostazione seguita dal ricorrente rispetto alla motivazione del giudice di appello discende, poi, una ulteriore erronea focalizzazione del ricorrente sulla incongruità del corredo probatorio, posto che alla donazione indiretta non si applicano i limiti alla prova testimoniale in materia di contratti e simulazione (Cass., Sez. H, 18 luglio 2019, n. 19400; Cass., n. 1986/2016, cit.).

3. Ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso risiede nel fatto che il ricorrente, pur denunciando formalmente le norme in tema di accertamento sintetico (e, indirettamente, di distribuzione dell’onere della prova), mira a una rivalutazione del ragionamento decisorio che ha portato il giudice del merito a ritenere provata, sulla base degli elementi di fatto acquisiti, la fattispecie della donazione indiretta (consistente in un di acquisto di un immobile da parte della contribuente con risorse fornite dal terzo genitore, quale l’originario terreno edificabile, fonte economica e giuridica della permuta). Così facendo il ricorrente, pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 8758; Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8315), salvo l’esame in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass., Sez. VI, 3 dicembre 2019, n. 31546; Cass., Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2017, n. 24054).

4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile; nulla per le spese in assenza di costituzione dell’intimata. Non opera a carico dell’Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., Sez. III, 14 marzo 2014, n. 5955).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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