Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6903 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. I, 11/03/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 11/03/2020), n.6903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 34079/18 proposto da:

-) J.L.A., elettivamente domiciliato a Napoli, via

Toledo 106, presso lo studio dell’avvocato Marco Esposito, che lo

difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Milano 5.10.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

3.12.2019 dal Consigliere relatore Dott. Rossetti Marco.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

J.L.A., cittadino nigeriano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14.

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

a fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato la Nigeria per timore della vendetta di una associazione criminale i cui membri erano stati denunciati dal padre, a sua volta da quelli ucciso per vendetta; che dopo essersi recato in Libia “per mancanza di lavoro” venne minacciato e ferito da persone le quali pretendevano da lui che reclutasse adepti per compiere attentati terroristici;

la Commissione Territoriale rigettò l’istanza;

avverso tale provvedimento J.L.A. propose ricorso dinanzi al Tribunale di Milano ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, che lo rigettò con decreto 5.10.2018;

il Tribunale ritenne che:

(a) il diritto all’asilo non spettava, perchè il ricorrente non era esposto al rischio di persecuzioni da parte dello Stato;

(b) il diritto alla protezione sussidiaria non spettava, poichè nella regione di provenienza del ricorrente (la città di (OMISSIS)) non era in atto una violenza indiscriminata derivante da conflitti armati;

(c) non sussistevano nemmeno i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 5), perchè non sussisteva alcuna condizione di vulnerabilità; nè la circostanza che il richiedente lavorasse in Italia poteva ritenersi presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

il decreto è stato impugnato per cassazione da J.L.A. con ricorso fondato su un motivo;

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

l’unico motivo di ricorso, se pur formalmente unitario, contiene plurime censure;

con una prima censura il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis; sostiene che la suddetta norma impone la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti inderogabilmente in tutti i casi in cui non è disponibile la videoregistrazione del colloquio della richiedente dinanzi alla commissione territoriale; con la conseguenza che il tribunale, rigettando la richiesta dell’odierno ricorrente di essere ascoltato, sarebbe incorso in una nullità processuale;

con una seconda censura il ricorrente si duole del rigetto della sua domanda di concessione della protezione sussidiaria per le ragioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); sostiene che il tribunale ha rigettato la suddetta domanda senza tenere conto che “numerosi rapporti internazionali di Amnesty International e altre organizzazioni” danno conto di una diffusa instabilità ed insicurezza in tutta la Nigeria;

con una terza censura, infine, il ricorrente si duole del rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari; deduce al riguardo che il tribunale avrebbe travisato i fatti, ritenendo che l’odierno ricorrente avesse raggiunto l’Italia per ragioni economiche, laddove la sua fuga dalla Nigeria era invece dovuta alla necessità di salvaguardare la sua incolumità personale;

la prima censura è infondata;

il ricorrente mostra di confondere la fissazione dell’udienza, che è sempre necessaria quando non vi sia la videoregistrazione dell’interrogatorio reso dinanzi alla commissione territoriale, con l’audizione della parte, la quale è invece rimessa ad una scelta discrezionale del giudice di merito, scelta la cui discrezionalità è coessenziale al funzionamento di qualsiasi processo civile, dal momento che costituirebbe un inutile appesantimento obbligare il giudice a interrogare la parte anche quando, ad esempio, debba decidersi soltanto sulla ammissibilità o tempestività del ricorso;

in ogni caso la decisione del Tribunale è conforme a quanto ripetutamente stabilito da questa Corte, e cioè che “nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero” (Sez. 1 -, Sentenza n. 5973 del 28/02/2019, Rv. 652815 – 01; nello stesso senso, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2817 del 31/01/2019, Rv. 652463 – 01; Sez. 1 -, Sentenza n. 17717 del 05/07/2018, Rv. 649521 – 05; Sez. 1 -, Ordinanza n. 3029 del 31/01/2019, Rv. 652410 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3003 del 07/02/2018, Rv. 647297 – 01);

la seconda censura è inammissibile; lo stabilire se in una determinata regione di un determinato stato esista o non esista una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato costituisce infatti un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, a meno che il giudice di merito non sia venuto meno al proprio dovere di attingere le necessarie informazioni da fonti attendibili ed aggiornate; nel caso di specie, la sentenza impugnata ha dedicato ben cinque pagine (pagine 8-12 della sentenza impugnata) a spiegare le ragioni per le quali nella regione di provenienza dell’odierno ricorrente non sussiste il suddetto pericolo, citando ampiamente fonti internazionali attendibili ed aggiornate; inammissibile, infine, è la terza delle censure sopra riassunte, in quanto non solo anch’essa investe un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito (stabilire se sussista o non sussista una condizione di vulnerabilità soggettiva individuale); ma per di più non muove alcuna articolata e ragionata critica alla sentenza impugnata, limitandosi a contrapporre la propria valutazione a quella adottata dal tribunale; non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata;

il rigetto del ricorso comporta l’obbligo del pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17);

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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