Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6903 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 6903 Anno 2016
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: TORRICE AMELIA

SENTENZA

sul ricorso 1783-2014 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA RAGIONIERI
E PERITI COMMERCIALI C.F. 80059790506, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44, presso
lo studio dell’avvocato MATTIA PERSIANI, che la
2016
156

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI
BERETTA, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

VISCONTI VITTORIA C.F. VSCVTR48P45I901V, elettivamente

Data pubblicazione: 08/04/2016

domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE’ SORSI, 4, presso lo
studio dell’avvocato ELISABETTA ESPOSITO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIER
COSTANZO REINERI, giusta delega in atti;

controricorrente

depositata il 07/11/2013 R.G.N. 1625/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA
TORRICE;
udito l’Avvocato BERETTA GIOVANNI;
udito l’Avvocato ANTONELLI MARIA per delega Avvocato
REINERI PIER COSTANZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di TORINO,

ggi

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Ud. 14.1.2016
Pres. Maramone
Est. Tombe

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro di Torino, Visconti Vittoria, titolare di pensione di
anzianità a carico della Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza Ragionieri e Periti
commerciali (CNRP, anche Cassa) dal 10 10.2006, aveva chiesto che la Cassa stessa fosse

tempo antecedente le delibere adottate dalla Cassa in data 22.6.2002 e 7.6.2003.
2.

Il Tribunale, con la sentenza del 25.6.2012, respinta l’eccezione di decadenza formulata

dalla cassa ai sensi dell’art. 47 del DPR 639/1970, aveva accolto il ricorso e aveva condannato
la cassa al pagamento della prestazione richiesta, oltre accessori di legge.
3.

Il Tribunale ha ritenuto che la Cassa non aveva prodotto in giudizio la raccomandata di

comunicazione della delibera della Giunta relativa di cui all’art. 24 del Regolamento della
stessa Cassa con la conseguenza che non era possibile verificare l’eccepita tardività del ricorso
in sede amministrativa; che il ricorso giudiziale era stato proposto nel termine triennale di cui
all’alt 47 del DPR 639/1970; che questa disposizione , comunque non trovava applicazione ai
trattamenti pensionistici diversi da quelli erogati dall’INPS.
4.

Nel merito il Tribunale, richiamando la pronunzia di questa Corte n. 8847/2011 ha

ritenuto che trovava applicazione il principio dei pro rata di cui all’art. 3 comma 12 della legge
335/1995; ha escluso che gli atti ed i provvedimenti adottati prima della entrata In vigore
dall’art. 1 c. 763 della legge 296/2006 fossero stati validati, in quanto detta disposizione si
limitava a prevederne la salvezza ma non anche a consentire il vaglio della loro legittimità alla
luce della nuova disciplina; ha affermato che Il principio del pro rata mirava a salvaguardare il
trattamento più favorevole derivante dall’applicazione delle norme anteriormente vigenti.
5.

Adita in sede di appello dalla Cassa, la Corte di Appello di Torino, con ordinanza in data

7.11.2013, pronunziata ai sensi degli artt.348 bis e 348 ter c.p.c., ha dichiarato
l’inammissibilità dell’appello, perché esso non aveva una ragionevole probabilità di essere
accolto.
6.

Ha spiegato che, sia in relazione all’art. 47 del DPR 639/1970, che in relazione alla

questione di merito, nella quale veniva In discussione il principio del pro rata, essa Corte
territoriale si era già pronunziata con numerose precedenti decisioni (tra le quali una oggetto di
conferma da parte della sentenza C.ass. n. 8854/2011) in senso sfavorevole alla Cassa.
7.

La Cassa ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado e

avverso l’ordinanza pronunziato in grado di appello

Orm).
-7pd15 affidato a quattro motivi e la

Visconti ha resistito con controricorso.
8.

Fissata la discussione dinanzi alla Sezione Lavoro e depositate memorie da entrambe le

parti il Collegio ha disposto il rinvio a nuovo ruolo essendo stato rimesso al Primo Presidente,
1

condannata a riliquidare il trattamento pensionistico secondo le modalità di calcolo previste nel

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Pres. Mammone
Est. Torrice

l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, un ricorso avente ad oggetto questioni
aloghe a quelle oggetto del presente giudizio.
9.

A seguito della pronunzia delle sentenze n. 18136 in data 23.6/16.9.2015 e n.

17742/2015 in data 23.6/8.8.2015 delle Sezioni Unite, la causa all’udienza odierna è stata
decisa, all’esito della relazione del consigliere relatore, e della discussione nel corso della quale

hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. anche per l’odierna udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

10.

I motivi del ricorsi

11.

Con il primo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa

applicazione dell’art. 443 c.p.c. e del D.P.R. n.639 del 1970, art. 47, comma 2, nel testo
modificato dal D.L. n. 98 del 2011.
12.

Deduce che, contrariamente a quanto statuito dal giudice di primo grado, la Visconti

aveva proposto il ricorso avverso la delibera della Giunta in data 10.5.2007 solo in data
26.10.2011, e che la medesima aveva depositato il ricorso giudiziale in data 29.3.2012, oltre il
termine triennale di cui all’art. 47 DPR citato in rubrica.
13.

Sostiene che essa ricorrente, ai sensi della L. n. 196 del 2009, è considerata una

amministrazione pubblica a tutti gli effetti, con la conseguente applicabilità della decadenza
invocata.

14.

Con il secondo motivo, la Cassa deduce, ai sensi dell’art. 360 e. 1 n.3 c.p.c., violazione

dell’art. 3, c. 12, della 1. 8.08.95 n. 335, come modificato dall’art. 1 comma 763 della legge
296/2006, in relazione alla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1 comma 448 della
legge 147/2013
15.

Premesso che la norma di cui all’art. 1 comma 448 della legge 147/2013, per il suo

valore di interpretazione autentica dell’art. 1 comma 763 della legge 296/2006, aveva ormai
portata dirimente in ordine alla legittimità delle delibere adottate, sostiene che il comma 763
dell’art. 1 della legge 296/2006 non si è limitato a modificare l’art. 3, c. 12, ma ha
espressamente introdotto la salvezza degli atti e delle deliberazioni assunte in precedenza ed
approvate dal Ministero vigilante, con ciò intendendo mantenere la validità delle scelte volte a
salvaguardare

di gestione nel lungo periodo. Per tale ragione le determinazioni

assunte dalla CNRP nel 1997 assumerebbero ex lege il crisma della legittimità, anche se non
hanno applicato rigorosamente il principio del pro rata.
16.

Comunque, l’interpretazione della Corte territoriale non sarebbe interpretazione corretta

del principio del pro rata, ma costituirebbe, invece, l’applicazione di un principio di miglior
favore sconosciuto al diritto previdenziale.
2

le parti in causa ed Il Procuratore Generale hanno concluso come in atti. Entrambe le parti

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Pres. Mammone
Est. Torrice

17.

Con il terzo motivo (rubricato come II) la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.I. n.

:3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 3, c. 12, della legge 335 del 1995.
18.

Deduce che la sentenza impugnata concepisce il principio del pro rata in maniera

distorta. Essa non afferma che la pensione debba essere riliquidata secondo i vari criteri di
calcolo succedutisi nel tempo (I. 9.02.63 n. 160, 1. 30.12.91 n. 414 con il regolamento di

delibera del Comitato del 28.06.97) in relazione alla contribuzione via via maturata (il che
costituirebbe interpretazione rigorosa del principio del pro rata), ma ritiene che la riliquidazione
debba essere effettuata sulla base di un solo criterio, quello previsto dal regolamento del 1995,
prima delle modifiche apportate dalla delibera del 28.06.97, che sul piano monetario è più
favorevole all’assicurato. Questa interpretazione secondo CNRP non è interpretazione corretta
del principio del pro rata, ma costituisce l’applicazione di un principio di miglior favore
sconosciuto al diritto previdenziale.

19.

Con il quarto motivo ( rubricato come III) la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 n.

4 c.p.c., nullità della sentenza per illogicità manifesta, perché dopo avere affermato che il
trattamento pensionistico della assicurata doveva essere liquidato in applicazione del principio
del pro rata di cui all’art. 3 c. 12 della legge 335/1995, avrebbe contraddittoriamente
affermato che la liquidazione dei trattamento pensionistico doveva essere effettuato soltanto
con riferimento al regime pensionistico di cui al Regolamento di esecuzione del 1997, e dunque
sulla base del criterio di calcolo più favorevole tra quelli succeditisi dalla data di iscrizione sino
alla data di maturazione del diritto a pensione. Invoca, a sostegno dell’ammissibilità del
motivo, l’art. 132 c.p.c.
:

20.

nn

-Il- 5 U n. 18

20

n. 774

In via preliminare va osservato che, ai sensi dell’art. 348 ter v. 2 c.p.c. i motivi

formulati nel ricorso vanno esaminati unicamente con riferimento alla sentenza di primo grado,
perchè l’ordinanza di inammissibilità pronunziata ai sensi dell’art. 348 bis c.1 c.p.c. non è
autonomamente impugnabile, secondo quanto diffusamente argomentato da questa Corte (ex
multis Cass. 14182/2014; 26097 /2014, Ord. 16396/2015, 8940/2013, 8943/2013,
12936/2014).

21.

Sullaimo motivo,

22.

Il motivo in esame è infondato per la preminente ed assorbente ragione che la

disposizione contenuta nell’art. 47 cammei 2 D.P.R. n.639 del 1970, adottata in attuazione
della delega legislativa per il riordino degli organi di amministrazione dell’Istituto nazionale
della previdenza sociale, non trova applicazione nel caso di specie, atteso che la previsione di
cui alla L. n. 196 del 2009, art. 1, comma 2, è dettata “ai fini della applicazione delle
3

esecuzione 1.01.95, 1. 8.08.95 n. 335 con le modifiche del regolamento apportate con la

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disposizioni in materia di finanza pubblica” ( Cass. 845/2015) e che il DL 98/2011 non ha
modificato l’impianto della originaria disposizione, quanto agli Enti ai quali si applica.

23.

Sul secondo e sul terzo motivo

24.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente perché pongono questioni dì interpretazione

delle leggi che delineano l’intero quadro normativa che disciplina la materia dei trattamenti

SS.UU nelle sentenze n. 18136 in data 23.6/16.9.2015 e n. 1.7742/2015 in data
23.6/8.8.2015, relative a fattispecie in fatto ed in diritto in parte sovrapponibili a quella in
esame.
25.

Nella richiamate sentenze le SSUU hanno ricostruito la storia, le funzioni e la natura

della Cassa ricorrente ed il complesso quadro normativo di fonte legale e di fonte interna, i
contrasti giurisprudenziali che avevano motivato l’intervento delle stesse SSUU, e, per quanto
concerne la portata e gli effetti della disposizione, qualificata di interpretazione autentica
recata dall’art. 1 c. 488 della legge 27.12.2013 n. 147, i principi della Costituzione e quelli
dettati dall’Art. 6 della Convenzione CEDU, nella interpretazione datane dalla Corte di
Stasburgo.
26.

Le SSUU hanno affermato i principi di diritto, ai quali questo Collegio ritiene di dare

continuità nello scrutinio del ricorso in esame.
27.

In particolare nella sentenza 18136/2015 sono stati affermati i seguenti principi di

diritto:
28.

A). Nel regime dettato dalla 1. 8.08.95 n. 335, art. 1, c. 12 (di riforma del sistema

pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche apportare dalla 1. 27.12.06
n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, c. 763, alla disposizione dell’art. 3, c. 12 della legge di
riforma, e quindi con riferimento alle prestazioni pensionistiche maturate prima del 1° gennaio
2007, la garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata – il cui rispetto è prescritto per gli enti
previdenziali privatizzati ex d.lgs. 30.06.94 n. 509 1 quale è la Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, nei provvedimenti di variazione delle
aliquote contributive, di riparametrazione del coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio
di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in
modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle
modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti – ha carattere generale e trova applicazione
anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della
pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio
retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare degli enti
suddetti.
4

pensionistici erogati dalla CNRP, vanno scrutinati alla luce dei principi di diritto affermati dalle

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29.

Con riferimento alle modifiche regolamentari adottate dalla Cassa nazionale di

previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (delibere 22.06.02,
.06.03 e 20.12.03), che, nel complesso, hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo,
per gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata
con 11 criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo, opera – per

il

principio del pro rata e, quindi, trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo
della pensione.
30.

13). Invece per ì trattamenti pensionistici maturati a partire dal 10 gennaio 2007 trova

applicazione il medesimo art. 3, comma 12, della 1. n. 335 del 1995, ma nella formulazione
introdotta dal citato 1. n. 296 del 2006, art. 1, c. 763, che prevede che gli enti previdenziali
suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di
lungo termine, “avendo presente” – e non più rispettando in modo assoluto – il principio del pro
rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti
dai provvedimenti suddetti e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra
generazioni, con espressa salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già
adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in
vigore della legge n. 296 del 2006.
31.

Tali atti e deliberazioni, in ragione della disposizione qualificata di interpretazione

autentica recata dalla 1. 27.12.13 n. 147, art. 1, c. 488 (disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge di stabilità 2014), si intendono legittimi ed
efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine.
Consegue che è legittima la liquidazione del trattamenti pensionistici fatta dalla Cassa con
decorrenza del 1° gennaio 2007 nel rispetto della citata normativa regolamentare interna
(clelibere 22.06.02, 7.06.03 e 20.11.03)”.
32.

I motivi in esame, in applicazione dei richiamati principi, vanno respinti perché la

Visconti ha maturato il diritto a pensione di anzianità in epoca precedente Il 3.12.2006 (il
1.10.2006) e , quindi, risultano irrilevanti tanto la modifica apportata all’art. 3, c. 12, della
legge 335 dall’art. 1, c. 763, della legge n. 296 del 2006 e, più che mai, l’interpretazione data
dall’art. 1, c. 488 della legge n. 147 del 2013.
33.

I principi sopra richiamati evidenziano l’infondatezza della prospettazione difensiva,

della Cassa, secondo cui i principi affermati dalle SSUU nelle sentenze n.18136/2015 e
n.17742/2015 non sarebbero applicabili nella fattispecie in esame, in cui verrebbe in rilievo i/

coefficiente di neutralizzazione introdotto con la delibera del 7.6.2003 perchè le delibere del
7.6. 2003 e del 20.12.2003 non rientrerebbero nel novero dei provvedimenti contemplati
dall’art. 3 c. 12 della legge 335 del 1995.
5

calcolo della quota A dei trattamenti pensionistici liquidati fino al 31 dicembre 2006 – il

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Pres. M a rnm o ne
Est. Torrice

34.

La garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata – il cui rispetto è prescritto per

)
l casse privatizzate ex D.Igs. 30 giugno 1994, n.509, nei provvedimenti di variazione delle
liquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio
di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in
modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle

applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota
retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione
temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa
regolamentare delle Casse (Cass. SSUU 18136/2015, e, con specifico riferimento al ed cd
coefficiente di neutralizzazione Cass. 1243/2015, 1243/2015, 457/2015, 25155/2014,
18642/2012).

35.

Sul quarto motivo

36.

11 motivo è infondato.

37.

E’, infatti, denuncia bile In cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in

violazione di legge costituzionalmente rilevante, In quanto attinente all’esistenza della
motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dai
confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di
motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto
irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente
incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza” della
motivazione ( ex multis C.ass. SSUU 8053/2014).
38.

Questi vizi non sono presenti nella sentenza di primo grado, atteso che le affermazioni

che vengono assunte come tra loro assolutamente inconciliabili costituiscono, di contro,
esplicitazione chiara e lineare della portata applicativa del principio del pro rata. Tanto è
sufficiente per escludere la sussistenza del denunziato vizio di nullità della sentenza.
. 39. Avuto riguardo all’incertezza della giurisprudenza e dei dubbi interpretativi, che hanno
sollecitato l’intervento delle Sezioni Unite, sussistono giusti motivi per compensare le spese del
giudizio di legittimità.
40.

Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall’art. 13, comma 1-

quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.
La Corte
Rigetta li ricorso

6

modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti – ha, infatti, carattere generale e trova

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Ud. 14.1_2016
Pres. Marnmone
Est. Torrice

Compensa le spese del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo
i contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello
stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14.1.2016

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