Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6902 del 24/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6902 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 16575-2012 proposto da:
LESTI PALLETS SRL 01436690679, in persona del suo legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SS.
APOSTOLI 81, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO
AMEDEO IWAN MAINI, rappresentata e difesa dall’avvocato DI
LIBERATORE LUIGI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
COMUNE di TERAMO;

– intimato avverso la sentenza n. 66/2/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di L’AQUILA dell’il /04/2011,
depositata il 20/05/2011;

Data pubblicazione: 24/03/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;
udito l’Avvocato Di Liberatore Luigi difensore della ricorrente che

insiste per l’accoglimento del ricorso.

Ric. 2012 n. 16575 sez. MT – ud. 19-02-2014
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di L’Aquila ha accolto l’appello proposto dal Comune di Teramo contro la
sentenza n.60/01/2009 della CTP di Teramo che aveva accolto il ricorso proposto
dalla “Lesti Pallets srl” avverso avviso di accertamento per tassa di smaltimento
rifiuti relativa all’anno 2004, avviso emesso dal comune di Teramo sul presupposto
che non fosse stato compiutamente adempiuta l’obbligazione di pagamento del
tributo in riferimento all’opificio industriale ubicato in zona industriale di Teramo i
cui rifiuti speciali , secondo l’assunto di parte contribuente, non erano “assimilabili a
quelli urbani” ed erano stati smaltiti autonomamente.
La CTR ha motivato la propria decisione nel senso che era risultato incontroverso che
la pretesa dell’Amministrazione era fondata non solo sulle disposizioni della delibera
comunale n.58/1998 (nella quale l’assimilazione dei rifiuti era determinata sulla
scorta dei requisiti richiesti dal n.1 punto 1.1.1 lettera A della delibera 27.7.1984 del
Comitato interministeriale di cui all’art.5 del DPR 10.9.1982, n.915) ma anche sul
disposto dell’art.39 della legge n.146/1994 che aveva consentito l’assimilazione
appunto dei rifiuti speciali a quelli urbani solidi quali indicati nella menzionata
delibera del Comitato interministeriale. L’assimilazione doveva quindi essere limitata
a quei rifiuti speciali che abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani
o che siano comunque simili a quelli elencati nel predetto punto della delibera del
Comitato interministeriale dianzi citata. L’art.59 del D.Lgs n.507/1993 prevedeva poi
il conferimento a mezzo del servizio pubblico di nettezza urbana dei rifiuti assimilati,
con divieto di conferimento ai privati.

3

letti gli atti depositati

La società contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’Amministrazione comunale non si è costituita.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con il primo motivo di impugnazione (improntato alla violazione degli art7, 8, 21

ricorrente si duole del fatto che la CTR aveva fatto utilizzo del cosiddetto criterio di
“assimilazione implicita”, per quanto la delibera consiliare n.59 del 1998 non
indicasse i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani,
così come non li aveva indicati il regolamento comunale n.39/1994, pure richiamato
dalla CTR, e perciò facesse difetto —ai fini dell’adozione dei provvedimenti di
accertamento- il necessario atto presupposto di “assimilazione”.
Il motivo in esame appare fondato e da accogliersi, siccome coerente con l’indirizzo
giurisprudenziale costantemente adottato dalla Corte Suprema (Cass. Sez. 5, Sentenza
n. 12752 del 02/09/2002, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 30719 del 30/12/2011; Cass. Sez.
5, Sentenza n. 9631 del 13/06/2012) in subiecta materia:”In tema di tassa per lo
smaltimento di rifiuti urbani, la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non
pericolosi a quelli urbani, prevista dall’art. 21, comma 2, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22,
presuppone necessariamente la concreta individuazione delle caratteristiche, non solo
qualitative, ma anche quantitative dei rifiuti speciali poiché l’impatto igienico ed
ambientale di un materiale di scarto non può essere valutato a prescindere dalla sua
quantità. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata
che aveva annullato una cartella di pagamento in tema di TARSU, in quanto la
delibera comunale che aveva disposto l’assimilazione dei rifiuti non pericolosi
‘indipendenti dalle loro quantità’ era illegittima, per mancata determinazione dei
criteri quantitativi)”.
In difetto di una siffatta delibera (alla quale infatti non si accenna in sentenza) il
giudice del merito non avrebbe potuto considerare assimilati i rifiuti speciali di cui
qui si tratta.

4

del D.Lgs.n.22 del 1977 e dell’art.39 della legge n.146/1994, ed altre) la parte

Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per
manifesta infondatezza ed inammissibilità.
Roma, 15 settembre 2013

ritenuto inoltre:

delle parti;
che la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio (e dando atto
che, per mero refuso, nella relazione si conclude con la proposta di infondatezza ed
inammissibilità del ricorso, anzicchè con quella di manifesta fondatezza che è
coerente con gli argomenti evidenziati dal relatore a sostegno della proposta di
decisione), condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il
ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impositivo,
siccome è dato alla Corte provvedere anche nel merito, in difetto della necessità di
accertare ulteriori elementi di fatto;
che le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza,
sia pure con compensazione delle spese dei gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
annulla il provvedimento impositivo qui oggetto di impugnazione. Condanna la parte
intimata a rifondere al ricorrente le spese di lite di questo grado, liquidate in €
3.500,00 oltre accessori ed oltre € 100,00 per esborsi e compensa tra le parti le spese
dei gradi di merito.
Così deciso in Roma il 19 febbraio 2014
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

I

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati

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