Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6902 del 22/03/2010

Cassazione civile sez. I, 22/03/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 22/03/2010), n.6902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31030/2007 proposto da:

V.V. (nata a (OMISSIS)),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 272, presso

l’avvocato ILARDO UMBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato LO

GIUDICE Vincenzo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositato il

08/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20/01/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E MOTIVI

Ritenuto che la Corte di appello di Catania con decreto dell’8 marzo 2007 ha respinto la domanda di V.V. di indennizzo della L. n. 89 del 2001, ex art. 2, per la durata irragionevole del processo intrapreso nei suoi confronti davanti al Tribunale di Caltanissetta, con citazione del 18 settembre 1993 ottenere la risoluzione di un contratto di comodato: in quanto pur essendo stato detto giudizio definito in primo grado con sentenza dell’8 marzo 2003 ed in appello con sentenza del 29 giugno 2006 della Corte di appello di Caltanissetta, la ricorrente non aveva fornito mediante le allegazioni e le presunzioni richieste dalla giurisprudenza, alcuna prova del pregiudizio non patrimoniale sofferto.

Che la V. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso affidato ad un motivo; e che il Ministero non ha spiegato difese;

Che il ricorso è fondato in quanto l’art. 6, paragrafo 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in relazione alla cui inosservanza la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, accorda equa riparazione (ove si sia prodotto un danno patrimoniale o non patrimoniale), stabilisce il diritto di ogni persona di ottenere entro un termine ragionevole una pronuncia sui diritti o doveri oggetto di dibattito civile. Ragion per cui,questa Corte,in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, è fermissima nel ritenere: 1) che il diritto all’equa riparazione ai sensi della menzionata L. n. 89 del 2001, spetta a tutte le parti del processo, attori o convenuti, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti,o dalla consistenza ed importanza del giudizio, neppur essa condizione di azionabilità della pretesa indennitaria legata esclusivamente alla durata del processo; 2) che siffatta regola trova un limite solo quando l’esito del processo presupposto abbia un indiretto riflesso sull’identificazione, o sulla misura, del pregiudizio sofferto dalla parte in conseguenza della eccessiva durata della causa stessa:come accade allorquando risulti che il soccombente abbia promosso una lite temeraria o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire, con tattiche processuali di varia natura, proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al ricordato art. 2; o comunque risulti la piena consapevolezza della infondatezza delle proprie istanze o della loro inammissibilità, perchè del tutto incompatibile con l’ansia connessa all’incertezza sull’esito del processo; 3) che tuttavia dell’esistenza di ciascuna di dette situazioni, costituenti abuso del processo e perciò comportanti altrettante deroghe alla regola posta dalla norma, secondo il generale principio dell’art. 2697 cod. civ. deve dare la prova la parte che la eccepisce per negare la sussistenza dell’indicato danno (Cass. 12935/2003; 13741/2003;

16039/2003): altrimenti dovendo trovare applicazione il principio enunciato dalle Sezioni Unite in conformità della giurisprudenza della CEDU che lo stesso si verifica normalmente secondo l’id quod plerumque accidit, e cioè di regola per effetto della violazione stessa; e non abbisogna di essere provato sia pure attraverso elementi presuntivi (Cass. sez. un. 1239, 1240 e 1241/2004, e succ.).

Che il decreto impugnato non si è invece attenuto a questi principi e non ha considerato che il Ministero non aveva neppure prospettato la sussistenza di alcuna di dette eccezioni;per cui pur avendo accertato la “non fisiologica durata” del processo iniziato nel 1993 e definito in primo grado dopo circa 10 anni (per il giudizio di appello ne ha invece escluso la durata irragionevole) ne ha respinto la richiesta sol perchè il pregiudizio non patrimoniale non era stato dimostrato, nonchè per altre ragioni che la ricordata L. n. 89 del 2001, art. 2, non considera fra gli elementi costitutivi del diritto alla liquidazione dell’indennizzo.

Il decreto impugnato va, pertanto, cassato in relazione alla censura accolta; ed assorbiti gli altri motivi, poichè non necessitano ulteriori accertamenti il Collegio deve decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., liquidando alla V. un indennizzo che tuttavia data la modestia della posta in gioco, viene determinato in misura inferiore allo standard minimo indicato dalla Corte Edu di Euro 1000,00 per anno in base al parametro minimo di Euro 750,00, per ciascuno dei primi 3 anni di ritardo; nonchè di Euro 1.000,00 per anno per quello successivo: e perciò nella misura complessiva di Euro 6250,00, con gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale; nonchè a rifondere alla ricorrente le spese processuali, che si liquidano come da dispositivo: da distrarre a favore dell’avvocato Vincenzo Lo Giudice, che ha dichiarato d’aver anticipato le spese e non percepito gli onorari.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., condanna il Ministero della Giustizia a corrispondere a V.V. la somma di Euro 6.250,00 con gli interessi dalla data della domanda; lo condanna inoltre al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di merito liquidate in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 600,00 per diritti e Euro 850,00 per onorari, e delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 1.100,00, di cui Euro 1000,00 per onorari, unitamente al rimborso forfetario delle spese generali ed agli accessori di legge, e ne dispone la distrazione a favore dell’avvocato Vincenzo Lo Giudice.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010

 

 

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