Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6902 del 17/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 17/03/2017, (ud. 13/09/2016, dep.17/03/2017),  n. 6902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 3954 del ruolo generale dell’anno

2012, proposto da:

s.p.a. Logista Italia, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine

del ricorso, dagli avvocati Stefano Petrecca e Rosamaria Nicastro,

presso lo studio dei quali in Roma, alla via Giovanni Paisiello, n.

33, elettivamente si domicilia;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del ministro pro

tempore ed Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro

tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale

dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12, si domiciliano;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sezione 7, depositata in data 20 dicembre 2010,

n. 265/7/10;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

13 settembre 2016 dal consigliere Angelina-Maria Penino;

uditi per la contribuente l’avv. Enrico Pauletti per delega dell’avv.

Nicastro e per il Ministero e l’Agenzia l’avvocato dello Stato Anna

Collaboletta;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale De Augustinis Umberto, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso con rinvio.

Fatto

Con D.Lgs. 9 luglio 1998, n. 283 è stato istituito l’Ente Tabacchi Italiani al fine dello svolgimento delle attività produttive e commerciali già riservate o comunque attribuite all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione di quelle inerenti al lotto ed alle lotterie. L’operatività dell’Ente tabacchi è cominciata, in veste di ente pubblico economico, nel 1999; nel 2000 ne è intervenuta la trasformazione in società per azioni (prevista dal D.Lgs. n. 283 del 1998, art. 1, comma 6), con capitale interamente detenuto dal ministero dell’economia e delle finanze. Successivamente, nel 2001, l’attività di distribuzione dei tabacchi lavorati è stata ceduta ad Etinera s.p.a., a sua volta trasformatasi in Logista Italia s.p.a..

L’Amministrazione dei Monopoli di Stato ha dunque richiesto con tre distinti atti alla s.p.a. Logista Italia importi per accise relative a tabacchi lavorati mancanti dai depositi fiscali o venuti a mancare nel corso di trasporti, che la società ha impugnato.

La Commissione tributaria provinciale, dopo averli riuniti, ha respinto in larga parte i ricorsi, pur affermando che non fosse dovuta parte delle accise in base alla L. n. 342 del 2000, art. 59, comma 2; quella regionale ha respinto l’appello della contribuente, ritenendo la sentenza impugnata ampiamente e correttamente motivata. Avverso questa sentenza propone ricorso la società per ottenerne la cassazione, che affida a dieci motivi, il settimo dei quali articolato in tre censure ed il nono in due, illustrati con memoria, cui Ministero ed Agenzia reagiscono con controricorso. Nel corso dell’udienza di discussione, il difensore della società ha rinunciato al nono motivo.

Diritto

1.- Va respinta l’istanza di riunione proposta dalla società, in quanto il suo accoglimento si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuali, essendo l’odierno giudizio suscettibile di pronta definizione.

2.- Il ricorso è inammissibile nei confronti del Ministero, estraneo ai gradi di merito del giudizio. La valutazione della condotta processuale del Ministero, che non ha sollevato questa eccezione, comporta la compensazione delle relative voci di spesa.

3.- Fondato e con rilievo assorbente dei restanti è il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, col quale la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata, per la sua motivazione apparente, deducendo la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 112 c.p.c.. L’art. 118 disp. att. c.p.c. prescrive la concisione della redazione della sentenza. La motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purchè, però, resti autosufficiente, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass., ord. 8 gennaio 2015, n. 107).

In definitiva, è legittima la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame, purchè il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto (tra varie, sentenze nn. 13937/02, 979/09, 3367/11 e, tra le ultime, Cass. 7347/12).

3.1.-Nella specie, la sentenza gravata risulta priva anche delle argomentazioni della sentenza di primo grado, che pure assume “correttamente ed ampiamente motivata”, giacchè il giudice d’appello si limita ad enumerare le considerazioni svolte dalle parti, tra le quali compare anche una richiesta d’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ETI s.p.a., in relazione alla quale manca qualsivoglia rilievo in sentenza.

4.- Ne derivano l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza, con rinvio alla Commissione tributaria del Lazio in diversa composizione, per nuovo esame nonchè per la regolazione delle spese.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso, là dove è proposto nei confronti del Ministero e compensa le relative voci di spesa; accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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