Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6902 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. I, 11/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 11/03/2021), n.6902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2019 r.g. proposto da:

D.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato

Massimo Auditore, elettivamente domiciliato come da Registri

informatici di Giustizia;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del ministro legale rappresentante

pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, depositata in

data 4.10.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’Interno nei confronti di D.M., cittadino (OMISSIS), avverso la sentenza emessa in data 18.9.2017 dal Tribunale di Genova, con la quale era stato dichiarato il diritto dell’odierno ricorrente all’unità familiare ed era stato pertanto annullato il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari emesso dal Questore di Genova in data 14.2.2017.

La corte del merito ha ritenuto che era applicabile al caso in esame il disposto normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5bis, norma a tenore della quale, per l’adozione del provvedimento di diniego ovvero di revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari, occorre tenere in considerazione la pericolosità sociale del richiedente, come desumibile anche dalle condanne per alcuni gravi reati indicati nella predetta norma; ha osservato che, in virtù delle modifiche apportate all’art. 4, comma 3 e 5 e art. 5 del t.u. imm. e del D.Lgs. n. 5 del 2007 e dalla sentenza della Corte Cost.n. 202/2013, non vige più un meccanismo automatico tra espulsione e condanna per la commissione di reati rientranti nell’indice di quelli per i quali è prevista una particolare pericolosità sociale del reo, dovendosi invece valutare la pericolosità sociale dello straniero in concreto ed in relazione anche alle esigenze familiari dello stesso; ha tuttavia evidenziato che, nel caso in esame, il cittadino (OMISSIS), aveva commesso svariati e recenti gravi reati di cessione illecita di stupefacenti e di violenza e minaccia a p.u., facendo parte peraltro di una organizzazione criminale dedita all’attività di spaccio di stupefacenti ed essendo stato peraltro anche destinatario di un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno da parte del questore di Padova in data 7.3.2013, sempre in ragione della pericolosità sociale del richiedente; ha dunque osservato che la valutazione di pericolosità sociale dell’odierno ricorrente dovesse essere risolta in termini di attualità, considerato anche il fine pena decretato dal magistrato di sorveglianza per l’8.4.2017; ha evidenziato che il cittadino (OMISSIS) aveva contratto matrimonio con cittadina italiana in data (OMISSIS), e cioè poco prima di presentare la domanda per il rilascio del permesso di soggiorno, e che, peraltro, non poteva neanche ritenersi esistente un saldo legame con il figlio della moglie di cui non era il padre biologico e per il quale le circostanze allegate dal richiedente erano state estremamente generiche; ha infine osservato che il reddito dichiarato era del tutto insufficiente per il mantenimento del richiedente in Italia.

2. La sentenza, pubblicata il 4.10.2018, è stata impugnata da D.M. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione dell’art. 19, comma 2, lett. c, t.un. imm. e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28 e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 t.un. imm..

2. Il secondo mezzo denuncia violazione degli artt. 4 e 5 t. un. imm., in relazione al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1.

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Il primo motivo è infondato.

Il provvedimento impugnato non è incorso nelle lamentate violazione di legge, per come sopra indicate, posto che la corte di merito ha correttamente applicato, per la decisione in ordine al diniego del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, il disposto normativo di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 5 e 5bis, (sopra indicato come t.un. imm.). Ed invero, il giudice di appello, con valutazione in fatto (qui non censurabile), ha evidenziato, da un lato, che il giudizio di pericolosità sociale del richiedente dovesse risolversi in senso negativo per quest’ultimo in termini di attualità, in ragione delle numerose, gravi e recenti condanne del ricorrente in sede penale (e ciò, con particolare riferimento al reato di cessione illecita di sostanze stupefacenti, peraltro commesso all’interno di una organizzazione criminosa); dall’altro, ha osservato che neanche venivano in rilievo particolari esigenze familiari, stante la labilità dei rapporti familiari nati da un matrimonio contratto poco prima della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.

3.2 I secondo motivo è invece inammissibile per come formulato.

Viene declinato un vizio di violazione di legge.

3.2.1 Sul punto giova ricordare che – in tema di ricorso per cassazione – il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perchè la fattispecie astratta da essa prevista pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).

3.2.2 Ciò posto, risulta evidente come il ricorrente, sotto l’egida formale del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, voglia invece sollecitare questa Corte ad una delle valutazioni espresse dai giudici del merito sul profilo della pericolosità sociale del ricorrente, proponendo doglianze di merito il cui esame è inibito al giudice di legittimità.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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