Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6901 del 17/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 17/03/2017, (ud. 13/09/2016, dep.17/03/2017),  n. 6901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13479-2015 proposto da:

LOGISTA ITALIA SPA in persona dell’Amm.re Delegato e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CRESCENZIO 14, presso lo studio dell’avvocato ENRICO PAULETTI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSAMARIA NICASTRO

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6952/2014 della COMM.TRIB.REG. del Lazio,

depositata il 20/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PAULETTI che insiste nella

rinuncia al ricorso, si rimette alla Corte per le spese processuali;

udito per il controricorrente l’Avvocato COLLABOLLETTA che nulla

oppone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’estinzione per rinuncia del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza n. 6952/06/2014, depositata il 20.11.2014 e non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, previa riunione dei rispettivi appelli, confermava nove decisioni di primo grado che avevano respinto i ricorsi proposti dalla società Logista Italia SPA avverso una pluralità di avvisi di pagamento, in forza dei quali l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) le aveva richiesto il pagamento della somma corrispondente all’accisa gravante sui tabacchi lavorati, per svincolo irregolare dal regime sospensivo di merce oggetto di furti perpetrati in alcuni depositi fiscali di cui la ricorrente era titolare.

2. Il giudice di appello riteneva legittimamente emessi gli atti impugnati ed escludeva che lo svincolo irregolare dei tabacchi lavorati conservati presso i depositi fiscali della ricorrente dovuto ad eventi delittuosi, quali furti e rapine, potesse consentire la concessione dell'”abbuono” dell’accisa, previsto dal D.L. n. 331 del 1993, art. 5 non essendovi prova che la merce non era stata immessa nel circuito commerciale.

3. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi nei confronti dell’Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato, ora Agenzia delle dogane e dei monopoli, ed ha chiesto alla Corte, in via subordinata, di sollevare questione di legittimità costituzionale. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno replicato con unico controricorso.

Nelle more dell’odierna udienza parte ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso notificata alle controparti, ai sensi dell’art. 390 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Primo motivo – La ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto del contribuente) (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sostenendo che erroneamente il giudice di appello aveva ritenuto motivati gli atti impugnati in quanto contenevano tutte le necessarie indicazioni sulla portata e sulle ragioni della pretesa. Secondo la ricorrente l’obbligo di motivazione, introdotto a tutela dei contribuenti, richiedeva che la tutela si rivelasse effettiva, mentre gli atti impugnati erano carenti sul piano motivazionale.

1.2. Secondo motivo – La ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 1 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR gli atti impugnati non potevano ritenersi legittimi perchè emessi in modo non conforme ad una procedura che rispetti le garanzie costituzionali riconosciute al contribuente, in violazione del “principio di nominatività e tipicità degli atti amministrativi”, corollario del più generale principio di legalità. Ricorda quindi di avere eccepito, sia in primo che in secondo grado tale illegittimità.

1.3. Terzo motivo – La ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 5 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) sostenendo che erroneamente la CTR ha ritenuto che non poteva trovare applicazione nel caso in esame la disciplina degli “abbuoni” d’imposta dettata dall’art. 5 cit., al ricorrere di una “forza maggiore”, quali sono inevitabilmente – nella sua prospettazione – i casi di “rapina” e di furto”, e cioè i fatti criminosi evocati dagli atti presupposti all’atto impugnato.

In particolare la ricorrente contesta che la CTR abbia escluso l’applicazione delle esimenti ordinarie (della forza maggiore e del caso fortuito) – in occasione della cui ricorrenza è concesso il diritto all’abbuono dell’ accisa gravante sui tabacchi lavorati -, invocando Una “espressa eccezione normativa” contenuta nel secondo periodo del comma 1 della norma in esame.

2.1. La parte ricorrente ha ritualmente rinunciato al ricorso; a ciò consegue l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

2.2. La parte che ha dato causa al processo va condannata alle spese, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte di cassazione:

– dichiara l’estinzione del processo;

– condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che liquida nel compenso di Euro.19.015,00, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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