Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6901 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. I, 11/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 11/03/2021), n.6901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10436/2019 r.g. proposto da:

W.L., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Roberto

Denti, elettivamente domiciliato in Como, Via Sant’Eutichio n. 3;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, depositata in

data 25.9.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha rigettato l’appello proposto da W.L., cittadino della (OMISSIS), nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 12.2.2017 dal Tribunale di Milano, con la quale era stata respinta la domandi di protezione umanitaria avanzata dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato e vissuto a (OMISSIS); ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese per il timore di essere ucciso dalla matrigna, la quale, per questioni ereditarie, aveva già ucciso la madre.

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che non poteva accordarsi tutela sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che la valutazione di non credibilità escludeva tale possibilità e perchè il ricorrente non aveva dimostrato una condizione di vulnerabilità nè una condizione di insicurezza interna del suo stato di provenienza e perchè non aveva neanche dimostrato in giudizio lo stato di gravidanza della sua compagna.

2. La sentenza, pubblicata il 25.9.2018, è stata impugnata da W.L. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di censura. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5 e 19 in relazione al diniego della richiesta protezione umanitaria.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1 L’unico motivo di censura non supera infatti il vaglio di ammissibilità. Il ricorrente ha invero dedotto formalmente un vizio di violazione e falsa applicazione di legge, in riferimento agli indici normativi sopra ricordati.

2.2 Sul punto, giova ricordare che – in tema di ricorso per cassazione – il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perchè la fattispecie astratta da essa prevista pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).

2.3 Ciò posto, osserva la Corte come il ricorrente pretenda ora, sotto l’egida formale del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, una nuova ricognizione della fattispecie concreta attraverso la rilettura delle risultanze di causa, valutazione che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e che integra uno scrutinio rimesso ai soli giudici di merito.

Ne consegue la inammissibilità della censura così prospettata.

Invero, il ricorrente vorrebbe, ora, far ripercorrere al giudice di legittimità le valutazioni di carattere prettamente meritale in ordine al giudizio di sicurezza interna della (OMISSIS) e in relazione alle peculiari (e non dimostrate) condizioni soggettive di vulnerabilità (anche in riferimento alla dedotta gravidanza della compagna), così introducendo temi di indagine sottratti alla cognizione di questa Corte.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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