Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6901 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. I, 11/03/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 11/03/2020), n.6901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 33972/18 proposto da:

-) A.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Marcora 18

presso lo studio dell’avvocato Guido Faggiani, difeso dall’avvocato

Roberto Dalla Bona in virtù di procura speciale apposta in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Milano 8.10.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

3.12.2019 dal Consigliere relatore Dott. Rossetti Marco.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

A.M., cittadino bengalese, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

a fondamento dell’istanza dedusse di essere fuggito dal suo Paese dopo che, avendo intrattenuto una relazione sentimentale con una ragazza figlia di un leader di un partito politico avverso a quello cui aderiva il proprio padre, la loro relazione era stata contrastata dai familiari della ragazza in modo violento, il che aveva indotto la ragazza al suicidio, ed i parenti di lei a ritenerlo responsabile dell’accaduto;

la Commissione Territoriale rigettò l’istanza;

avverso tale provvedimento A.M. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1,del Tribunale di Milano, che la rigettò con decreto 8 ottobre 2018;

tale decreto è stato impugnato per cassazione da A.M. con ricorso fondato su sette motivi ed illustrato da memoria;

ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

è superfluo dare conto del contenuto dei motivi prospettati dal ricorrente, in quanto il ricorso è inammissibile per difetto di procura;

il ricorrente ha infatti allegato al ricorso una procura conferita su foglio separato dal ricorso, e non autenticata da un pubblico ufficiale;

questa Corte ha più volte stabilito che “è inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e non materialmente congiunta al ricorso, sia conferita con scrittura privata autenticata nella sottoscrizione dal difensore in violazione dell’art. 83 c.p.c., comma 3, dal momento che la norma non prevede un conferimento autonomo rispetto agli atti processuali a cui il mandato si riferisce (salvo che per la memoria di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente); nemmeno è possibile una sanatoria dell’atto mediante rinnovazione ai sensi dell’art. 182 c.p.c., poichè l’art. 365 c.p.c. prescrive l’esistenza di una valida procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso”(Sez. 3 -, Ordinanza n. 1255 del 19/01/2018, Rv. 647579 – 01);

-) in ogni caso la procura è, per di più, priva della formale dichiarazione, da parte del difensore, che essa è stata rilasciata dopo la notifica del provvedimento impugnato, come richiesto dal D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 3 septies;

non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio dell’amministrazione;

il rigetto del ricorso comporta l’obbligo del pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), a condizione che esso sia dovuto: condizione che non spetta a questa Corte stabilire. La suddetta norma, infatti, impone all’organo giudicante il compito unicamente di rilevare dal punto di vista oggettivo che l’impugnazione ha avuto un esito infruttuoso per chi l’ha proposta; incidenter tantum, rileva nondimeno questa Corte che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 11, il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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