Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6901 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. trib., 02/03/2022, (ud. 22/02/2022, dep. 02/03/2022), n.6901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16624/2015 R.G. proposto da:

V.L. (C.F. (OMISSIS)), V.N. (C.F. (OMISSIS)),

rappresentati e difesi dall’Avv. ANTIMO D’ALTERIO in virtù di

procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliati

presso lo studio dell’Avv. VINCENZO MOZZI in Roma, Via Paolo Di

Dono, 3/A;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale

dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 11175/47/14, depositata in data 19 dicembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio

2022 dal Consigliere Relatore Dott. D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. I contribuenti V.L. e V.N. hanno impugnato due avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2006 e 2007, con cui venivano accertate maggiori IRES, IRAP e IVA ed irrogate sanzioni. Gli avvisi traevano origine da una verifica nei confronti della società Aedifica SRL, nell’ambito di una indagine penale relativa all’emissione e utilizzo di fatture per prestazioni inesistenti. Si accertava, all’esito delle risposte a questionari inviati a terzi, l’assenza di operazioni sottostanti, l’assenza di struttura organizzativa della società accertata, nonché l’esistenza di rapporti commerciali tra la suddetta società e la società La Florida SRL, di cui era amministratore unico il contribuente V.L., accertandosi conseguentemente il profitto dell’attività di impresa e dichiarandosi indeducibili i costi, nonché ritenendosi che i contribuenti fossero gli autori degli illeciti ai fini sanzionatori.

2. I contribuenti hanno dedotto, preliminarmente, il difetto di motivazione degli atti impugnati, nonché l’infondatezza nel merito della pretesa, contestando la falsità della sottoscrizione apposta su alcune cambiali emesse dalla società La Florida.

3. La CTP di Napoli ha rigettato il ricorso.

4. La CTR della Campania, con sentenza in data 19 dicembre 2014, ha rigettato l’appello dei contribuenti, ritenendo sussistenza la legittimazione passiva degli stessi sulla base delle dichiarazioni rese da terzi e acquisite agli atti del giudizio, nonché tenuto conto del comportamento da loro tenuto, stante la proposizione di accertamento con adesione e la contestazione dell’accertamento nel merito, con conseguente responsabilità degli stessi per i comportamenti assunti nella gestione societaria. Ha, poi, ritenuto il giudice di appello priva di organizzazione la società Aedifica SRL, con conseguente irregolarità della gestione della stessa, nonché provati i rapporti tra la suddetta società e la società Florida SRL amministrata dal contribuente V.L., rigettando il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte dal contribuente V.L. sui documenti della Florida in quanto non supportata da denunce penali verso ignoti.

5. Propongono ricorso per cassazione i contribuenti, affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per omessa pronuncia e per violazione dell’art. 112 c.p.c. Deducono i ricorrenti che la CTR non si sarebbe pronunciata sulla eccezione di nullità della sentenza di primo grado. Osservano i ricorrenti come il giudice abbia l’obbligo di pronunciarsi su tutti i motivi di appello.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per omessa enunciazione dei motivi di diritto, violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118, disp. att. c.p.c., per avere il giudice di appello omesso di indicare le norme di diritto e i principi giurisprudenziali applicati. Deducono i ricorrenti che la scarna motivazione renderebbe incomprensibile l’iter logico seguito dal giudice di appello, nonché non evincibile il thema decidendum.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2639,2697,2727 e 2729 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto la responsabilità dei ricorrenti. Osservano i ricorrenti come farebbe difetto nella sentenza impugnata l’accertamento della responsabilità dei ricorrenti quali amministratori di fatto della società oggetto di verifica, ritenendo che non sarebbe stata data la prova, da parte dell’Ufficio, di un ruolo gestorio da parte degli odierni ricorrenti quali amministratori di fatto. In particolare, i ricorrenti si dolgono che la CTR avrebbe mal governato alcuni degli elementi presuntivi forniti dall’Ufficio, consistenti nelle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da alcuni degli indagati del procedimento penale dal quale ha tratto origine il PVC, nonché avrebbe omesso di valutare altri elementi di fatto che avrebbero condotto a un diverso apprezzamento. Deducono, inoltre, la carenza di pregnanza indiziaria degli elementi addotti dall’Amministrazione finanziaria.

1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatti controversi del giudizio, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2639,2727 e 2729 c.c. I ricorrenti deducono che la motivazione della sentenza sia priva di alcuna analisi dei motivi di impugnazione proposti in primo grado e riproposti in appello, non essendosi pronunciata su questioni preliminari riproposte in appello circa il difetto di motivazione per mancata indicazione dei costi che avrebbero consentito l’applicazione della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4-bis (non indicato nel parametro normativo della censura), oltre che per violazione delle regole di riparto della prova. Osservano i ricorrenti che gli stessi sarebbero stati erroneamente individuati come “autori della violazione”, osservando come facciano difetto le norme che individuano la responsabilità dei contribuenti. I ricorrenti riprendono, poi, diffusamente le contestazioni in fatto già articolate nei gradi di merito e lamentano incompleta e insufficiente motivazione e contestano la pregnanza presuntiva degli indizi addotti dall’Amministrazione finanziaria, oltre che l’apparenza della motivazione.

1.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42,D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56,L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3,L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, non essendosi il giudice di appello sul motivo di appello relativo al difetto di motivazione proprio degli atti impugnati. I ricorrenti riproducono la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha rigettato tali eccezioni, le doglianze proposte in grado di appello e deducono omessa motivazione nella parte in cui il giudice di appello ha rigettato i motivi di appello richiamandosi alla sentenza di primo grado.

2. I primi due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, in caso di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598). Ugualmente, al fine di assolvere l’onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24542), senza che sia necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. V, 30 gennaio 2020, n. 2153). Nella specie, la sentenza impugnata ha fondato la responsabilità dei contribuenti sull’accertamento dei contribuenti medesimi come amministratori di fatto della società contribuente Aedifica SRL e sul ruolo di mera “cartiera” della società Aedifica, ricavando tale giudizio da dichiarazioni di terzi, tra cui l’amministratore della terza società contribuente, nonché sul comportamento tenuto dai contribuenti in fase amministrativa e in sede processuale. Conseguentemente, la richiesta di declaratoria di nullità (meramente rescindente) della sentenza di primo grado risulta implicitamente rigettata nelle motivazioni espresse dal giudice di appello, con cui è stata confermata nel merito la sentenza di primo grado.

3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto parte ricorrente, pur denunciando la violazione di norme in tema di distribuzione dell’onere della prova (salva qualche imprecisione di indicazione delle norme), mira a una rivalutazione del ragionamento decisorio che ha portato il giudice del merito a ritenere accertato il ruolo dei ricorrenti come amministratori di fatto di Aedifica SRL. Così facendo i ricorrenti, pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 8758), al fine di procedere a un nuovo apprezzamento delle prove (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, Sez. 5, 4 aprile 2013, n. 8315).

4. Il quarto motivo è infondato nella parte in cui denuncia l’erronea attribuzione ai ricorrenti del ruolo di responsabili delle sanzioni tributarie (“autori della violazione”), in ossequio all’orientamento di questa Corte, secondo cui il principio secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica D.L. 30 settembre 2003, n. 269, ex art. 7, sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando essa sia gestita da un amministratore di fatto non opera nell’ipotesi di società cartiera, atteso che, in tal caso, la società è una mera fictio, utilizzata quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a personale vantaggio dell’amministratore di fatto (Cass., Sez. V, 20 ottobre 2021, n. 29038). L’accertata natura di “cartiera” della società Aedifica SRL comporta la responsabilità ai fini delle sanzioni dei ricorrenti quali amministratori di fatto.

5. Il motivo e’, nel resto inammissibile in quanto – in disparte dalla parziale inconferenza del paradigma normativo censurato – contrario ai principi di chiarezza e sinteticità, dovendo il ricorso per cassazione selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate (Cass., Sez. U., 30 novembre 2021, n. 37552).

6. Il quinto motivo è ugualmente inammissibile. E’ principio comunemente affermato che con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito, senza considerare le ragioni offerte dalla sentenza impugnata, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, (Cass., Sez. I, 24 settembre 2018, n. 22478; Cass., Sez. VI, 2 marzo 2018, n. 5001; Cass., Sez. III, 31 agosto 2015, n. 17330; Cass., Sez. III, 11 gennaio 2005, n. 359).

7. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Quanto alle spese, deve osservarsi che l’atto di costituzione dell’Amministrazione finanziaria non può qualificarsi come controricorso, essendo privo di difese, posto che l’Ufficio si è riservato di proporle con atto successivo. Deve, pertanto, richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il controricorso deve invece contenere, ai fini del rispetto dei requisiti di forma-contenuto, i motivi di diritto su cui si fonda, che ne costituiscono requisito essenziale a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, richiamato dell’art. 370, comma 2, c.p.c. (Cass., Sez. II, 13 marzo 2006, n. 5400), per cui in assenza di un atto che possa qualificarsi come controricorso, non si fa luogo al capo accessorio relativo alle spese processuali (Cass., Sez. V, 26 maggio 2009, n. 12171; Cass., Sez. H, 18 gennaio 2022). Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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