Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6900 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/03/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 25/03/2011), n.6900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.B., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIPRO 77

presso lo studio dell’avvocato RUSSILLO GERARDO, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12/2006 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 31/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN PAOLA MARIA, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso in via principale l’inammissibilità

dell’appello, in subordine il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate impugna, con tre motivi, la sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che ha accolto il gravame di M.B. avverso la sentenza n. 594/29/2003 della CTP di Roma, con cui era stato riconosciuto legittimo il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso dell’imposta Irpef trattenuta sull’indennità di trasferimento del medesimo, sottufficiale della Guardia di finanza.

Il contribuente resiste con controricorso, rilevando la infondatezza dell’impugnazione avversaria, per risultare corrette le valutazioni compiute dalla CTR, e deposita memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il Collegio rileva che il giudice “a quo” non considerava che il ricorso in appello era tardivo, e perciò inammissibile, dal momento che era stato proposto ben oltre il termine lungo di un anno dalla pubblicazione della sentenza, ex combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, artt. 51 e 327 c.p.c.. Invero la decisione di primo grado era stata pubblicata l’11.12.2003, come riconosciuto dallo stesso giudice, mentre l’appello era stato proposto con atto depositato il 15.7.2005, e quindi oltre il prescritto termine scaduto il 26.1.2005, con la conseguenza che trattandosi di termine perentorio la relativa questione, anche se non proposta, doveva essere rilevata persino anche d’ufficio, con la conseguente pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione. Infatti, come questa Corte ha più volto statuito, l’art. 328 cod. proc. civ., ultimo comma la cui norma è analoga a quella contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 40 e che prevede la proroga del termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., per impugnare la sentenza qualora dopo sei mesi dalla sua pubblicazione sopravvenga alcuno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., si riferisce solo alla morte (od alla perdita della capacità) della parte (o del suo legale rappresentante) e non anche a quella del procuratore, che è disciplinata dall’art. 301 cod. proc. civ., senza che sia dato ravvisare alcuna ragione, riconducibile alla necessità di consentire l’agevole esercizio del diritto di difesa (obiettivamente suscettibile di pregiudizio nel caso di termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ., per quanto evincibile dalla sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 1986), che giustifichi in via interpretativa un’estensione del disposto del citato ultimo comma dell’art. 328 anche alla suddetta ipotesi del decesso del procuratore (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 7660 del 28/03/2007, n. 18153 del 2005). Nè sarebbe mai invocabile alcuna sospensione del termine ex art. 16 L. n. 289 del 2002, concernente solamente le controversie inerenti ad ipotesi di condono che non possono comprendere la fattispecie in esame. D’altronde è noto che :n tema di impugnazioni civili, la inammissibilità dell’appello per decorso del termine non è soggetta a sanatoria per acquiescenza dell’appellato e, ove non dichiarata dal giudice del gravame, deve essere dichiarata d’ufficio dalla Corte di cassazione tanto nel caso di violazione del termine annuale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., quanto nell’ipotesi di inosservanza dei termini stabiliti dall’art. 325 c.p.c.. Infatti l’inammissibilità dell’impugnazione in tal caso è correlata alla tutela d’interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile, oltre che rilevabile d’ufficio (cfr. anche Cass. Sentenza n. 14591 del 22/06/2007, Sez. Un. n. 6983 del 05/04/2005).

In rapporto a tali considerazioni preliminari i motivi addotti a sostegno del ricorso rimangono assorbiti, con conseguente cassazione ella decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa non poteva essere proseguita per intervenuto giudicato.

Quanto alle spese del precedente giudizio e di quello presente, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio, per intervenuto giudicato e condanna il controricorrente al rimborso delle spese del precedente giudizio e del presente, liquidando, per onorari, le prime in complessivi Euro 800,00 (ottocento/00) e le seconde in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre spese prenotate a debito per il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

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