Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6900 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 6900 Anno 2016
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: LORITO MATILDE

Data pubblicazione: 08/04/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

I.Con 11 primo motivo si denuncia violazione del principio di
corrispondenza fra chiesto e pronunciato, sancito dall’art.112
u.p.o. non avendo alcuna delle parti sollevato una specifica
eccezione in riferimento alla risoluzione del rapporto per
mutuo consenso.
2.Con il secondo motivo è dedotta violazione o falsa
applicazione dell’art.2697 c.c. Si lamenta che gli approdi ai
quali è pervenuta la Corte territoriale siano in contrasto con
i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità
1

3.11 terzo mezzo di impugnazione attiene all’omesso esame
circa un fatto decisivo per il giudizio,
oggetto di
\discussione fra le parti. Si critica la pronuncia impugnata
er aver tralasciato di considerare che il rapporto inter
rtes non era regolarizzato sotto il profilo contributivo,
icche anche la mancanza di prova relativa alla comunicazione
e certificazione della malattia doveva essere riguardata sotto
tale profilo.
Le censure, il cui esame congiunto
infondatt.
connessione che li connotaf

consentito dalla

4. Occorre premettere, per un ordinato iter motivazionale, che
nel giudizio di impugnazione del licenziamento, nel caso in
cui non sia prevista alcuna forma convenzionale per il recesso
del lavoratore, un determinato comportamento da lui tenuto può
o da lasciar
essere tale da esternare esplicitamente,
presumere (secondo il principio dell’affidamento), una sua
restando
lavoro,
volontà di
recedere dal rapporto di
incensurabile in sede di legittimità il relativo accertamento
del giudice di merito, ove congruamente motivato, purchè
l’indagine circa la sussistenza di dimissioni del lavoratore
sia condotta in conformità a canoni di rigorosità, essendo in
discussione beni giuridici primari, oggetto di particolare
tutela da parte dell’ordinamento (vedi Cass. 11-11-2010 n.
22901).
5. Occorre altresì rimarcare che la prevalente giurisprudenza
di questa Corte, circa la natura dell’eccezione di risoluzione
del rapporto per mutuo consenso tacito, è nel senso che debba
lato,
in
senso
in
quanto
eccezione
intendersi
come
rappresentante “un fatto oggettivamente estintivo dei diritti
nascenti dal contratto, che può essere accertato d’ufficio”,
v. Cass. 6-8-1997 n.7270, cass. 22-11-2006 n. 24802, Cass. 245-2007 n.12075, Cass. 20-6-2012 n. 10201, Cass. 17-3-2014 n.
6125).
6. Non possono tralasciarsi, inoltre gli approdi ai quali è
pervenuta la giurisprudenza di legittimità sul tema della
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secondo cui l’assenza dal lavoro ingiustificata di per sé
sola, non presenta il carattere della univocità tale da
consentire di ravvisarvi la volontà di dimissioni, e
l’Indagine compiuta dal giudice di merito deve essere
particolarmente rigorosa in considerazione della rilevanza
dell’interesse oggetto della disposizione.

E’ stato infatti affermato che il comportamento – interpretato
alla luce dei principi di buona fede e correttezza di cui agli
artt. 1175 e 1375 cod. civ. – del contraente titolare di una
situazione creditoria o potestativa, che per lungo tempo
trascuri di esercitarla e generi così un affidamento della
controparte nell’abbandono della relativa pretesa, è idoneo
come tale (essendo irrilevante qualificarlo come rinuncia
tacita ovvero oggettivamente contrastante con gli anzidetti
principi) a determinare la perdita della medesima situazione
‘ soggettiva (vedi Cass. 28-04-2009 n.9924).
))

Dall’art. 1175 c.c., che assoggetta il creditore alle regole
della correttezza, e dall’art. 1375 c.c., che impone alle
parti di eseguire il contratto secondo buona fede, nonché
dalla comparazione con ordinamenti prossimi al nostro, la
giurisprudenza di questa Corte da tempo valuta il
comportamento del contraente titolare di una situazione
ereditaria o potestativa, che per lungo tempo trascuri di
esercitarla e generi cosi un affidamento della controparte
nell’abbandono della relativa pretesa, come idoneo a
determinare la perdita della stessa situazione soggettiva.
La dottrina tedesca parla in questi casi di Verwirkung come di
una sorta di decadenza derivante dal divieto di venire contra
factum proprium. Si ha così la preclusione di un’azione, o
eccezione, o più generalmente di una situazione soggettiva di
vantaggio, non per illiceità o comunque per ragioni di stretto
diritto, ma a causa di un comportamento del titolare,
prolungato, non conforme ad essa e perciò tale da portare a
ritenere l’abbandono. Che poi di questo comportamento rilevi
l’atteggiamento soggettivo di rinuncia tacita ovvero la
valutazione oggettiva, resa dall’interprete, di non conformità
alla correttezza o alla buona fede, tutto ciò non importa ai
fini del risultato finale di perdita della situazione di
vantaggio (in questi termini, vedi in motivazione, Cass. cit.
n.9924/2009 e relativi riferimenti a Cass. 15-3-2003 n. 5240,
26-2-2004 n. 3861, 26-6-2008 n. 13549 secondo cui il ritardo
nell’esercizio del diritto può portare, nell’insieme delle
specifiche circostanze, a ravvisare una tacita rinuncia alla
situazione giuridica di vantaggio di cui si è titolari).

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interpretazione della condotta delle parti, nel cui contesto è
stata conferita precipua rilevanza al principio
dell’affidamento.

)

8. Gli approdi ai quali è pervenuta la Corte territoriale
appaiono altresì sorretti da un tessuto argomentativo che
resiste anche alla terza censura, modulata in relazione
all’art.360 coma primo n.5 c.p.c. nel testo novellato ex lege
base
al
quale
l’anomalia motivazionale
in
n.134/2012,
denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si
tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e
attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta
dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le
risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di
alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza
assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella
“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra
affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed
obiettivamente incomprensibile”.
Come questa Corte ha avuto modo di rimarcare (vedi Cass. S.U.
n. 8054 del 2014) il nuovo testo della disposizione introduce
nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso
esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui
esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti
processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra
le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se
esaminato avrebbe determinato un esito diverso della
controversia) con la precisazione che l’omesso esame di
elementì istruttori non integra di per se vizio di omesso
esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in
causa sia stato comunque preso in considerazione’dal giudice,
benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze
istruttorie.
9. Nello specifico la motivazione, fondata sulla accurata
disamina delle deposizioni testimoniali raccolte, si presenta
4

7. Alla stregua di tali orientamenti appare corretta in
diritto la sentenza impugnata che ha ritenuto rilevante
l’inerzia del lavoratore il quale, dopo l’intervento
chirurgico al quale deduce di esser stato sottoposto, ha
lasciato trascorrere un mese prima di rientrare al lavoro,
senza inviare alla parte datoriale alcuna certiticazione
sanitaria concernente le proprie condizioni fisiche, né
comunicare oralmente alcuna notizia al riguardo, in tal guisa
ingenerando nel datore di lavoro, un ragionevole affidamento
in ordine alla volontà del dipendente di non dare seguito al
rapporto.

completa alla luce dei canoni innanzi descritti, interpretando
il fatto storico rilevante in causa con motivazione
perfettamente comprensibile ed in equilibrio fra le sue
componenti, che sottrae, pertanto, alle censure all’esame.
In definitiva il ricorso è respinto.
Nessuna statuizione va emessa in ordine alle spese del presente
giudizio, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

😉

Ai sensi dell’art.13 comma l quater del d.p.r. n.115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a
norma del comma l bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2015.

P.Q.M.

P

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