Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6900 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2022, (ud. 07/12/2021, dep. 03/03/2022), n.6999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20416-2020 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DUILIO 7, presso

lo studio dell’avvocato CLAUDIO FEDERICO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, (OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 21954/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 14/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

P.L. si opponeva a una cartella di pagamento di sanzioni amministrative per violazione al codice stradale, indicata come conosciuta casualmente presso gli uffici dell’esattore, deducendo la mancata notifica della cartella medesima e l’intervenuta prescrizione;

il Giudice di Pace respingeva l’opposizione ritenendo provata la notifica della cartella in parola;

l’opponente appellava tale decisione deducendo che i documenti su cui si era basata la valutazione del primo giudice erano stati prodotti tardivamente oltre la prima udienza;

il Tribunale rigettava l’appello osservando che, a prescindere dal deposito della documentazione da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione in prime cure, l’opposizione, in quanto fondata sulla mancata notifica della cartella, andava qualificata ex art. 617 c.p.c., e dunque era tardiva, così cristallizzando l’intervenuta notificazione alla data quale riportata nell’estratto di ruolo, ciò implicando, a sua volta, l’infondatezza della deduzione relativa alla prescrizione;

avverso questa decisione ricorre P.L. sulla base di tre motivi, corredati da una memoria;

sono rimasti intimati sia il Comune di Roma, ente impositore, sia l’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e dell’art. 2697 c.c., poiché il Tribunale avrebbe errato attribuendo risolutivamente valore di prova della notifica della cartella alle risultanze dell’estratto di ruolo;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 320 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe errato nel mancare di apprezzare la tardività della produzione della documentazione afferente alla relata di notifica quale avvenuta in prime cure;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che l’opposizione era da qualificare all’esecuzione e non agli atti, essendo stata dedotta l’intervenuta prescrizione determinata anche dal parimenti dedotto difetto di notificazione della cartella;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

il primo e terzo motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati, con assorbimento del secondo;

in primo luogo è del tutto evidente che la deduzione d’intervenuta prescrizione, non interrotta dalla dedotta mancanza di notifica della cartella, costituisce un’opposizione all’esecuzione poiché si contesta il diritto di procedere esecutivamente, per estinzione della pretesa creditoria (cfr., in motivazione, Cass., Sez. U., 22/09/2017, n. 22080, e succ. conf.);

in secondo luogo, non sussistendo, quindi, alcuna tardività dell’opposizione stessa, è parimenti evidente che quanto riportato sull’estratto di ruolo non può costituire la necessaria prova della notifica della cartella medesima, bensì solo dell’ammontare della pretesa creditoria e dell’identità del debitore (cfr., ad esempio, Cass., 21/07/2021, n. 20769);

ne deriva, ulteriormente, che il Tribunale non avrebbe potuto obliterare la questione della utilizzabilità dei documenti indicati come prodotti dopo la prima udienza davanti al Giudice di Pace, tenuto comunque conto della rilevabilità officiosa dell’interruzione della prescrizione purché risultante dall’incarto processuale, appunto utilizzabile (cfr., di recente, Cass., 26/02/2021, n. 5413, p.1.3., pag. 6);

spese al giudice di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Roma perché, in diversa composizione, si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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