Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 690 del 19/01/2010

Cassazione civile sez. III, 19/01/2010, (ud. 11/11/2009, dep. 19/01/2010), n.690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9168/2005 proposto da:

ASSOCIAZIONE CODACONS in persona del legale rappresentante pro

tempore U.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato LIOI MICHELE

Rosario Luca, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ORLANDO MARCO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

H.D.R.G., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CICERONE 60, presso lo studio dell’avvocato DELL’ANNO

Paolo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PETRIVELLI FERNANDO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 947/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Prima Civile, emessa il 7/1/2004, depositata il 23/02/2004,

R.G.N. 8831/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/11/2009 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato STEFANO VITI per delega dell’Avvocato MICHELE

ROSARIO LUCA LIOI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 7 gennaio-23 febbraio 2004 la Corte di appello di Roma rigettava l’appello proposto dal CODACONS, Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, avverso la decisione del locale Tribunale del 15 gennaio 2001, che lo aveva condannato al pagamento della complessiva somma di L. 50.000.000 a titolo di risarcimento dei danni per avere diffamato a mezzo di tre comunicati stampa, diramati dall’Agenzia nazionale di stampa, ANSA, H.d.R.G., accusandolo – nella sua qualità di assessore regionale per le risorse ambientali – di avere espulso “malamente” dalla sala riunioni un esponente della associazione ambientalista nonchè di non aver tutelato il benessere e la salute dei cittadini, con particolare riferimento al problema dell’inquinamento elettromagnetico, derivante dalla collocazione delle antenne telefoniche.

Osservavano i giudici di appello che i fatti descritti nei comunicati stampa non erano conformi verità. Nessun rappresentante del CODACONS era stato allontanato dalla riunione, era da ravvisare una valenza diffamatoria nelle affermazioni, contenute nel comunicato stampa, nel quale si parlava di favoritismi dell’ H. a vantaggio di una industria privata e di una commissione tecnica “addomesticata”.

Contrariamente a quanto dedotto dall’appellante nelle agenzie di stampa in contestazione non vi erano semplici considerazioni sulla incompetenza, o, peggio, sulla parzialità della commissione istituita dall’Assessore regionale H., ma vi erano vere e proprie insinuazioni che riguardavano la persona dell’ H. (accennandosi a truffe, commissione addomesticata e intento di favorire una società miliardaria Elsacom) con accostamenti della persona dell’Assessore a quella dei singoli rappresentanti della Commissione, a loro volta collusi con le industrie della telefonia cellulare.

Doveva pertanto ritenersi violato anche il requisito della continenza verbale.

Rilevato poi che il lancio di agenzie di stampa può realizzare il reato di diffamazione a mezzo stampa, non essendo neppure necessario che il contenuto delle notizie diffamatorie sia poi pubblicato dalla stampa quotidiana, la Corte territoriale osservava che la quantificazione operata dal primo giudice appariva del tutto congrua, in quanto i comunicati stampa miravano a colpire un soggetto proprio con riferimento alla attività svolta, con effetti nel mondo politico e nella amministrazione dell’ente locale.

Avverso tale decisione il CODACONS ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

Resiste l’intimato con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. 8 febbraio 1948, n. 47, artt. 1 e 2, art. 2697 c.c., art. 112 c.p.c.,art. 2059 c.c..

Ad avviso del ricorrente il semplice inoltro del comunicato stampa all’indirizzo di una agenzia di stampa non è sufficiente a configurare la diffamazione a mezzo stampa, considerato che ai fini della consumazione del reato occorre che il comunicato sia stampato in una pluralità di esemplari e quindi pubblicato e diffuso.

Le definizioni che di stampa e stampati fornisce la L. n. 47 del 1948, art. 1, non sono infatti suscettibili di interpretazione estensiva o analogica e la giurisprudenza di questa Corte è nel senso che l’azione che realizza il reato di diffamazione a mezzo stampa non sta nell’invio dello scritto alla redazione di un giornale, bensì nella stampa dello stesso.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 595 c.p., della L. 8 febbraio 1948 n. 47, art. 12, omessa pronuncia, nullità della sentenza e del procedimento, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

I giudici di appello avevano ritenuto applicabile la sanzione pecuniaria di cui alla Legge del 1948, art. 12, pur in mancanza di pubblicazione, ritenendo che il mero lancio di agenzie di stampa avrebbe perfezionato la comunicazione verso terzi, idonea ad integrare il vulnus per l’onore ed il decoro del soggetto passivo.

I due motivi, da esaminare congiuntamente, non sono meritevoli di accoglimento.

Si richiama sul punto la decisione di questa Corte n. 482 del 2009 e la sentenza n. 2406 del 2008, secondo le quali i comunicati stampa rientrano, a pieno titolo, nelle attività di stampa.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la nullità delle sentenza e del procedimento.

Con motivazione del tutto insufficiente i giudici di appello avevano ritenuto congrua la liquidazione del danno, sia con riferimento ai danni morali riconosciuti che in relazione alla somma di cui alla L. n. 47 del 1948, art. 12, sul semplice presupposto che i comunicati stampa avessero voluto colpire l’ H. proprio con riferimento alla attività di tutela ambientale da questi svolta, nonostante egli non avesse fornito alcuna prova del pregiudizio non patrimoniale subito.

Anche questo motivo è infondato.

La Corte territoriale ha confermato la decisione del Tribunale in ordine alla quantificazione dei danni morali e della riparazione pecuniaria di cui alla L. n. 47 del 1948, art. 12.

Nella valutazione dei danni non patrimoniali il primo giudice aveva considerato la gravità dell’addebito, la diffusione del mezzo (considerato che la diffusione dei comunicati stampa era avvenuta ad opera della più importante agenzia di stampa nazionale), la qualifica professionale della persona offesa, la pertinenza della accusa mossa con specifico riguardo a tale ambito professionale ed alla complessiva immagine di tutore dell’ambiente conseguita dall’ H. nel corso della sua lunga militanza politica, nonchè il diretto riferimento alla persona dell’autore contenuto negli scritti.

Adottando questi parametri di giudizio, il Tribunale aveva liquidato – in via equitativa – il danno subito dall’ H. nella misura di L. 40.000.000, liquidati all’attualità.

Quanto alla pena pecuniaria di cui alla Legge del 1948, è appena il caso di ricordare che, in riferimento alla diffamazione a mezzo stampa, a norma della L. n. 47 del 1948, art. 12, la persona offesa dal reato può richiedere, oltre al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 185 del cod. pen., comprensivo sia del danno, patrimoniale che del danno non patrimoniale, una somma a titolo di riparazione che non rientra nel risarcimento del danno nè costituisce una duplicazione delle voci di danno risarcibile, ma integra una ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata prevista per legge, che come tale può aggiungersi al risarcimento del danno autonomamente liquidato in favore del danneggiato (Cass., 26 giugno 2007 n., 14761).

I giudici di merito hanno premesso che, sulla base del prevalente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, la sanzione pecuniaria di cui alla L. n. 47 del 1948, art. 12, può essere irrogata anche dal giudice civile, al quale non è precluso di accertare – sia pure in via incidentale – se il fatto illecito di cui si discute integri, o meno, gli estremi del reato.

Nel caso di specie, tale pena è stata determinata in L. 10.000.000 tenuto conto di tutte le circostanze del caso. L’importo della riparazione pecuniaria non è infatti predeterminato, ma, in caso di condanna, la determinazione dell’entità della riparazione pecuniaria avviene in via equitativa, con valutazione ampiamente discrezionale della gravità dell’offesa e della diffusione dello stampato (Cass. 10120 del 2000).

Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all’art. 21 Cost., artt. 595 e 51 c.p., inoltre, insufficiente motivazione, anche con riferimento all’art. 112 c.p.c., nonchè omessa pronuncia.

I giudici di appello avevano ritenuto che nel caso di specie facessero difetto gli elementi della verità dei fatti, della loro pertinenza ad un interesse pubblico e della continenza espositiva e che, pertanto, non fosse applicabile l’esimente di cui all’art. 51 cod. pen..

In tal modo, la Corte territoriale non aveva considerato che il limite della continenza verbale deve essere commisurato alla usuale asprezza da cui è connotata la polemica politica.

Ciò che importa, invece, è che la critica non trasmodi nell’attacco personale e nella pura contumelia: cosa che doveva, nel caso di specie, essere decisamente escluso.

Nessuna espressione di gratuita contumelia o di dileggio nei confronti dell’ H. era contenuta nei comunicati stampa in questione.

Inoltre, le affermazioni contenute nei comunicati stampa erano dirette alla “sola dimensione pubblica del destinatario”.

In tal modo, i giudici di appello – riportandosi semplicemente a quanto già ritenuto dal giudice di primo grado – avevano finito per non pronunciarsi sulle censure formulate in merito alla decisione del Tribunale.

La Corte territoriale aveva ritenuto offensivo e diffamatorio persino il fatto che la commissione fosse state definita dal CODACONS come “addomesticata”, omettendo di considerare che da tutti i verbali della commissione risultava una situazione di incompatibilità con riferimento al Dott. V. e C. e che, dunque, l’espressione contenuta nei vari comunicati stampa – per quanto aspra in conseguenza del confronto in atto – si riferiva a circostanze senza dubbio vere, ed emergenti dalla stessa documentazione versata in atti e non contestata dalla controparte.

Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente deduce la violazione, erronea e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 595 e 51 c.p., art. 112 c.p.c., omessa motivazione, omesso esame di istanza istruttoria (omesso esame di relazione del perito di ufficio nominato dal PM del Tribunale di Viterbo, dalla quale risultava che H. aveva invitato il R. ad astenersi da ulteriori interventi nella riunione del 21 gennaio 1998, disponendo poi lo scioglimento della medesima adunanza).

Il quarto ed il quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro.

Gli stessi sono infondati.

In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, ferma restando la distinzione tra l’esercizio del diritto di critica (con cui si manifesta la propria opinione, la quale non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva e può essere esternata anche con l’uso di un linguaggio colorito e pungente, purchè non leda la integrità morale del soggetto) e di quello di cronaca (che può essere esercitato purchè sussista la continenza dei fatti narrati, intesa in senso sostanziale – per cui i fatti debbono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta,ma soggettiva – e formale, con l’esposizione dei fatti in modo misurato, ovvero contenuta negli spazi strettamente necessari), qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell’autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base dei soli criteri indicati, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell’interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita. Siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all’interesse pubblico, cioè’ nell’interesse dell’opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa e, quindi, fuori di essa, ma dell’interpretazione di quel fatto, interesse che costituisce, assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per la invocabilità dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica (Cass., 6 agosto 2007 n. 17172).

Tanto premesso in linea generale, occorre rilevare che i giudici di appello hanno richiamato la decisione del Tribunale, concordando con quanto in essa rilevato e cioè con la considerazione che “l’utilizzazione di toni scandalistici ed irriverenti (espelle il CODACONS, comportamento smaccatamente favorevole alla miliardaria ELSACOM), di vere e proprie insinuazioni (truffa, commissione addomesticata, intento di favorire la società ELSACOM), di accostamenti suggestionanti (la persona dell’Assessore accostata a quella dei singoli rappresentanti dei membri della commissione, collusi con le industrie della telefonia cellulare etc.) risulta violare altresì il requisito della continenza verbale”.

Quanto alla verità dei fatti denunciati nei comunicati stampa, i giudici di merito l’hanno esclusa, dando spiegazione e negando – innanzi tutto – che il rappresentante CODACONS fosse stato espulso ad opera dell’ H. a mezzo di guardie giurate.

I giudici di appello hanno rilevato che dalla lettura del, verbale della riunione del 21 gennaio 1998 risultava che do una prima sospensione ed un invito dell’ H. a rappresentante del CODACONS ad astenersi da ulteriori interventi, la riunione era stata definitivamente sciolta alle 19,30, e che nessuna violenza o presenza di guardie giurate o di altri soggetti che avrebbero provocato la espulsione del rappresentante del CODACONS emergeva dal documento.

Il ricorrente rileva, sul punto, che i giudici di appello non avrebbero tenuto conto della relazione del perito del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Viterbo, dalla quale risulterebbe che “l’assessore H. aveva invitato il R. ad astenersi da ulteriori interventi nella riunione del 21 gennaio 2008, disponendo poi lo scioglimento della medesima adunanza”.

Anche queste censure non colgono nel segno.

La circostanza sopra riferita era stata richiamata integralmente dai giudici di appello, i quali avevano osservato che proprio il resoconto della riunione desumibile dal verbale e confermato alla relazione del perito del P.M. – escludeva che il Rappresentante CODACONS fosse stato espulso con la violenza direttamente dall’ H. o a mezzo di guardie giurate.

Quanto alle accuse di collusione rivolte ai membri della commissione, definita “addomesticata” ed a quella di “truffa” per ingannare i cittadini, quando i lavori erano già decisi da tempo, il tutto al fine di favorire la “miliardaria” Elsacom, le stesse – ha precisato il primo giudice (con valutazione condivisa dalla Corte territoriale) si riferivano indiscutibilmente “all’operato dell’attore ( H.) per il senso proprio delle parole utilizzate, altrimenti prive di significato logico”.

“Può conclusivamente ritenersi – ha osservato il Tribunale – che le affermazioni del CODACONS, quantunque pertinenti a tematica di indubbio interesse pubblico, siano in parte palesemente false ed in parte frammiste di valutazioni di tale tendenziosità da comportare, per il pubblico dei lettori, una visione effettivamente contraria alla verità dei fatti narrrati”.

Per tutte queste ragioni, entrambi i giudici del merito hanno ritenuto insussistente, nel caso di specie, il requisito del legittimo esercizio del diritto di cronaca, con conseguente insussistenza della relativa causa di giustificazione relativamente alla diffamazione a mezzo stampa ravvisabile ai danni dell’ H..

Le argomentazioni conclusive della Corte territoriale sfuggono a qualsiasi censura, in quanto esenti da vizi logici e sorretti da esauriente motivazione.

In tema di risarcimento del danno a causa diffamazione a mezzo stampa, la valutazione del superamento dei limiti del diritto di critica e di informazione (costituiti dall’interesse pubblico, dalla rispondenza a verità dei fatti esposti e dalla continenza formale), con conseguente attribuzione di rilevanza diffamatoria ad espressioni usate negli articoli di stampa, si risolve in giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione corretta, congrua e coerente (Cass., 15 febbraio 2006 n. 3284).

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00; di cui Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

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