Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 690 del 15/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 690 Anno 2014
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: MIANI CANEVARI FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso 2460-2010 proposto da:
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. C.F. 06382641006,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI
16, presso lo studio dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE,
che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

3223

BRIOTTI ANNA RITA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1848/2008 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 15/01/2014

di ROMA, depositata il 21/01/2009 R.G.N. 8363/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/11/2013 dal Consigliere Dott. FABRIZIO
MIANI CANEVARI;
udito l’Avvocato RUGGIERO GIANFRANCO per delega

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

CONSOLO GIUSEPPE;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Anna Rita Briotti ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della R.A.I.
Radiotelevisione Italia S.p.A. come operaia addetta ai costumi con una serie di
contratti a tempo determinato dal 1996 al 2003 per diversi programmi, ed ha chiesto,
in relazione alla nulli t del termine apposto ai vari contratti, l’accertamento
delresistenza di un unico rapporto a tempo indeterminato, con la condanna della

rillegittimit del termine apposto al contratto stipulato il 23 gennaio 1996 ed ha
condannato la soci«, al pagamento delle retribuzioni a decorrere dal 16 gennaio
2003.
Questa decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma con la
sentenza oggi impugnata, fondata, per quanto qui ancora rileva, sul rilievo della
mancata dimostrazione della esistenza dei requisiti richiesti , in relazione alla
disposizione delrart. 1 co.2 lett.e 1.230/62 nel testo modificato dalla 1.266/77, per
rassunzione a termine di personale per specifici programmi televisivi; e chsia sotto il
profilo soggettivo del vincolo di funzionali necessaria delrapporto lavorativo con il
programma, sia sotto raspetto della differenziazione dei programmi ai quali era stata
adibita la Briotti rispetto alla generica programmazione della RAI.
R.A.I. Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione
affidato ad un unico motivo, ed ha successivamente depositato memoria ex art. 378
cod.proc.civ. La sig. Briotti non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con runico motivo di ricorso si denunciano i vizi di violazione delrart. 1
secondo comma 1.230/1962, come modificato dalla legge 23 maggio 1977 n.266,
noncit difetto di motivazione, rilevandosi che la sig. Briotti è stata assunta per
spettacoli o programmi specificamente individuati, con una durata temporanea e
predefinita; si sostiene che la norma richiamata consente rapposizione del termine
indipendentemente dalla natura delle mansioni richieste al lavoratore, e che
comunque la connessione tra la specifici lì del programma e rapporto del singolo
lavoratore a tempo determinato non pubessere intesa in termini assoluti, non essendo
richiesto un contributo del lavoratore in chiave di genialiticreativa.
Il motivo non merita accoglimento. A norma della L. 18 aprile 1962, n. 230,
art. 1, comma 2, lett. e), nel testo modificato dalla L. 23 maggio 1977, n. 266, vigente
all’epoca dei fatti, era consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto
di lavoro “nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici
programmi radiofonici o televisivi”.

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convenuta al pagamento delle retribuzioni maturate . Il Tribunale ha dichiarato

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass.
sentt. nn. 24049/08, 16690/08, 8385/06 o 1291/06), ai fini della legittimità
dell’apposizione del termine con la causale indicata è necessario che ricorrano i
requisiti: a) della temporaneità della occasione lavorativa rappresentata dalla
trasmissione o dallo spettacolo, che non devono essere necessariamente straordinari
od occasionali ma di durata limitata dell’arco di tempo della programmazione

un lavoratore praticamente a tempo indeterminato); b) della specificità del
programma, che deve essere quantomeno unico (anche articolato in più puntate o
ripetuto nel tempo) e presentare una sua connotazione particolare; c) della
connessione reciproca tra specificità dell’apporto del lavoratore e specificità del
programma o spettacolo (il c.d. vincolo di necessità diretta), per cui il primo concorra
a formare la specificità del secondo o sia reso necessario da quest’ultima specificità.
In altri termini, anche un programma specifico e temporaneo non legittima di
per sè una assunzione a termine per prestazioni generiche (comunque reperibili
attingendo all’organico stabile dell’impresa), ma solo quando alla specificità dello
spettacolo concorre necessariamente il peculiare apporto professionale, tecnico o
artistico degli autori che lo realizzano, gli attori che lo interpretano, etc., il quale non è
facilmente fungibile col contributo realizzabile dal personale a tempo indeterminato
dell’impresa.
A quest’ultimo proposito, la situazione descritta è riferibile anche al personale
diverso da quello tecnico o artistico portatore di un contributo creativo rispetto alla
realizzazione del programma, ma unicamente dotato di una professionalità
specialistica normalmente non necessaria nell’assetto complessivo dell’attività
dell’impresa.
A questi principi si è attenuta la sentenza impugnata, che ha escluso- in base
ad un giudizio di fatto che spetta al giudice di merito- la sussistenza in concreto dei
requisiti di legittimità dell’apposizione del termine nell’ipotesi considerata, rilevando
la genericità dell’apporto lavorativo della Briotti (non identificabile nella semplice
qualifica di operaio addetto ai costumi) senza un vincolo di funzionalità necessaria con
la specificità dei programmi.
La denuncia di vizio di motivazione appare d’altro canto evidentemente
inammissibile, in quanto non sorretta dall’indicazione di alcun elemento di fatto
attinente al punto controverso il cui esame sia stato omesso dal giudice dell’appello.
Il ricorso deve essere quindi respinto. Non si deve provvedere sulle spese del
giudizio, in relazione alla mancata costituzione della parte intimata.

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complessiva e quindi destinati ad esaurirsi (per cui non consentono l’utilizzazione di

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2013

lIstildentyitens re

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