Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 69 del 04/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 04/01/2017, (ud. 04/10/2016, dep.04/01/2017),  n. 69

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2839-2011 proposto da:

M.N. C.F. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

JOB HOSPITAL S.C.A.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMILIO FAA’ DI BRUNO 52, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO DE

CAROLI, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO DE VITO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

nonchè contro

CENTRO CARDINAL FERRARI S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 515/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/06/2010, 1206/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. AMENDOLA FABRIZIO;

udito l’Avvocato DE CAROLI GIORGIO per delega Avvocato DE VITO

ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 21 giugno 2010, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato i lavoratori in epigrafe per quanto ancora rileva in questa sede – al pagamento in favore della Job Hospital Scarl dell’indennità sostitutiva del preavviso, avendo tutti rassegnato le dimissioni del 5 agosto 2005 con effetto immediato in assenza di giusta causa di risoluzione unilaterale del rapporto lavorativo; ha respinto la domanda formulata nei confronti del Centro Cardinal Ferrari Srl contumace.

La Corte territoriale ha ritenuto non sussistere, al momento in cui i lavoratori si erano dimessi, “la lamentata causa che, ad avviso degli stessi, non consentiva la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, non essendo ancora maturato alcun inadempimento della società cooperativa relativamente al mancato pagamento dello stipendio di luglio 2005”; per quanto riguarda poi il mancato pagamento degli straordinari la Corte ha ritenuto che nulla fosse stato “dedotto compiutamente nè provato in corso di giudizio”.

2. – Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i lavoratori con un unico motivo. Ha resistito con controricorso la Società Cooperativa Job Hospital, mentre non ha svolto attività difensiva Centro Cardinal Ferrari Srl.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. – Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

4. – Con l’unico mezzo di gravame si denuncia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Illogica e contraddittoria motivazione”. Si lamenta che, pur avendo la Corte di Appello riconosciuto il diritto dei lavoratori alle differenze retributive conseguenti all’inquadramento in un livello superiore rispetto a quello di assunzione, non abbia poi ritenuto sussistente la giusta causa di dimissioni in favore dei dipendenti per “l’essere stati assunti con qualifica inferiore, svolgendo poi mansioni superiori”.

Il motivo è inammissibile per novità della questione.

Secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (tra le altre: Cass. SS. UU. n. 2399 del 2014; Cass. n. 2730 del 2012; Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 25546 del 2006; Cass. n. 3664 del 2006; Cass. n. 6542 del 2004).

Nella specie la Corte territoriale ha ritenuto non sussistere, al momento in cui i lavoratori si sono dimessi, “la lamentata causa che, ad avviso degli stessi, non consentiva la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, non essendo ancora maturato alcun inadempimento della società cooperativa” circa il mancato pagamento dello stipendio di luglio 2005 e degli straordinari. Nella sentenza impugnata non viene fatto alcun cenno alla ragione delle dimissioni per giusta causa che risiederebbe invece – come eccepito nel motivo – nell’essere stati i lavoratori “assunti con qualifica inferiore, svolgendo poi mansioni superiori” e nel ricorso per cassazione non è allegata l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito nè è indicato in quale atto del giudizio precedente ciò sia stato fatto.

5.- Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo in favore della società che ha resistito; nulla invece per quanto riguarda il Centro Cardinal Ferrari Srl che non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i lavoratori al pagamento in solido in favore della Job Hospital Scarl delle spese di lite liquidate in Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%; nulla per le spese nei confronti del Centro Cardinal Ferrari Srl.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2017

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